Condono: integrazioni documentali fino al 30 aprile 2006

8 gennaio 2006 | 00:00
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Condono: integrazioni documentali fino al 30 aprile 2006

Il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative (il cosiddetto “milleproroghe”), dispone lo slittamento al 30 aprile 2006 del termine ultimo entro cui è possibile effettuare l’integrazione della documentazione prevista dalla normativa sul condono edilizio a completamento della domanda di definizione dell’illecito.

L’articolo 11 del decreto prevede infatti che “L’integrazione documentale prevista nell’allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006”.

Lo stesso decreto contiene altre proroghe di termini di interesse per il settore dell’edilizia:

– l’articolo 5 proroga al 30 giugno 2006 il termine per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio (previsto dall’articolo 14 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306) da parte delle imprese turistico-ricettive che abbiano presentato richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004;

– l’articolo 10 proroga al 31 marzo 2006 il termine per l’adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) previste dall’art. 180 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003;

– l’articolo 26 proroga di due anni (fino al 31 dicembre 2007) il regime transitorio delle concessioni alle aziende di distribuzione locale del gas metano, previsto dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Ulteriori due anni di proroga potranno scattare qualora si qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate dal suddetto articolo 15, comma 7.

– l’articolo 25 del decreto sposta dal 28 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 il termine, previsto dall’articolo 21, commi 1 e 9 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, entro il quale gli impianti di incenerimento di rifiuti devono adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs stesso. Ricordiamo che che il D.Lgs 133/2005 stabilisce misure e procedure per ridurre gli effetti negativi dell’incenerimento dei rifiuti sull’ambiente e i rischi per la salute umana.

– l’articolo 28 proroga di un anno (ovvero al 26 febbraio 2007) il termine entro cui attuare il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni. (Si veda la news pubblicata su Edilportale il 29 dicembre scorso).

Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

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