I CARABINIERI NON POSSONO AVERE L´AMANTE, LO DICE LA CASSAZIONE

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    Fedeli nei secoli, gli uomini dell’Arma non possono avere l’amante, l’incredibile affermazione, nel 2008, viede addirittura dalla Cassazione. I carabinieri, e in generale gli appartenenti alle forze armate, devono sempre tenere una “condotta esemplare” e non possono “arrecare disdoro” all´arma di appartenenza con relazioni extraconiugali. Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza 24414 della Prima Sezione Penale che ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione, per minaccia e ingiuria, inflitta dalla Corte militare di appello di Napoli a un appuntato dei carabinieri, Rosario B. sposato, che aveva reagito malamente al “richiamo legittimo e doveroso” del suo superiore che lo invitava a “troncare una tresca” con una donna anche lei coniugata. In primo grado, invece, l´appuntato era stato assolto in quanto l´alterco avuto con il luogotenente Nicolò C., che comandava la stazione dell´Arma di Capaccio, nella quale prestava servizio, era stato prosciolto, nell´aprile 2007, dal Tribunale militare di Napoli in quanto ad avviso dei giudici l´ingiuria e la minaccia proferita da Rosario era da ricondurre “a un contesto di relazioni private e personali, estranee al servizio”. In pratica, per il Tribunale, il fatto che Rosario avesse un´amante non doveva interessare il suo ´capo´. Sul ricorso del Pm, invece, la Corte d´appello aveva ribaltato il verdetto giudicando opportuno “il richiamo del superiore all´osservanza, da parte dell´appuntato, della fondamentale norma che prescrive al militare di tenere ´in ogni circostanza, condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate´, prescritta dall´articolo 545 del Regolamento di disciplina militare”. La relazione extraconiugale di Rosario, inoltre, era di “pubblico dominio e arrecava evidente disdoro all´Arma benemerita”. Senza successo l´appuntato adulterino ha sostenuto in Cassazione che la sua vicenda aveva “natura privata” e non costituiva “violazione del regolamento militare”. Ma la Suprema Corte gli ha risposto che il richiamo del sottotenente – affinché desse un taglio alla sua relazione – era “legittimo e doveroso” in nome del dovere di tenere una “condotta esemplare”. Gli ermellini non mancano di rilevare che il “rapporto extraconiugale” ha senz´altro carattere privato mentre non è “estraneo al servizio” – prestato dal militare – “né il richiamo disciplinare cui il disdicevole contegno aveva dato luogo, né la illecita reazione dell´imputato, integrante l´insubordinazione”. Al sottotenente, che gli chiedeva di troncare il legame, aveva risposto dandogli del ladro e dell´infame e facendo il gesto di rovesciargli addosso la scrivania.

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