POSITANO TROPPI FUOCHI D´ARTIFICIO. STOP DAL COMUNE

25 giugno 2008 | 00:00
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POSITANO TROPPI FUOCHI D´ARTIFICIO. STOP DAL COMUNE

 Basta con i fuochi d’artificio per matrimoni, compleanni, feste varie che vanno di moda nella perla della Costiera Amalfitana. I fuochi si sparavano dappertutto, nelle case private, nella piazza della Chiesa Madre, sulla spiaggia, in montagna e per ogni occasione.Una moda alla quale il Comune, onde evitare rischi per l’incolumità, lamentata da alcuni privati, ha deciso di dire basta con l’ordinanza che pubblichiamo distinguendosi da altri comuni come Amalfi, Sorrento e Vico Equense. Sono salve le   più importanti feste e sagre tradizionali e la  celebrazione di matrimoni, esclusivamente nei giorni di sabato, dalle ore 20.30 alle ore 23.00 e limitatamente allo sparo di mortaretti e fuochi d’artificio dal mareed i matrimoni, ma solo se si faranno mortaretti a mare dopo il venerdì

Oggetto: Disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi, utilizzo di mortaretti, razzi.
IL SINDACO
• Considerato che in questo Comune è consuetudine sempre più diffusa da parte di privati, soprattutto nel periodo estivo, effettuare accensioni e lanci di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l’uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, alla integrità fisica delle persone e degli animali e all’ambiente;
• Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
• Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne, nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di abitazioni e strutture ricettive;
• Rammentato, inoltre, che le esplosioni di fuochi d’artificio potrebbero alterare anche lo stato psico fisico degli animali, con possibili crisi di panico e tentativi di fuga, o accresciuta aggressività, che potrebbero mettere a rischio i componenti delle famiglie che li ospitano e i cittadini in genere;
• Ritenuto pertanto necessario disciplinare l’accensione ed il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o no, in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell’anno;
• Visto l’Art. 703 del Codice Penale;
• Visto l’art. 57 T.U.L.P.S. e l’art. 101 Regol. T.U.L.P.S.;
• Visto l’art. 54 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (nuovo TUEL);
ORDINA
L’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, ecc. sono vietati su tutto il territorio del Comune, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) in occasione delle più importanti feste e sagre tradizionali;
b) in occasione della celebrazione di matrimoni, esclusivamente nei giorni di sabato, dalle ore 20.30 alle ore 23.00 e limitatamente allo sparo di mortaretti e fuochi d’artificio dal mare.
– 84017 – Positano – Via G.Marconi, 111- Part.IVA 00232340653
Tel. 089.8122511 – Fax 089.811122 – www.positano.campania.it – E-mail: sindaco@comunedipositano.it
Nelle suddette ipotesi, gli organizzatori dovranno presentare istanza al Comune, almeno 30 giorni prima dell’evento, per il rilascio della licenza di cui all’art. 57 del TULPS.
Si evidenzia, a tal riguardo, che allo sparo di mortaretti e all’accensione di fuochi d’artificio potrà procedere esclusivamente il personale in possesso della abilitazione tecnica di cui all’art. 101 del Regolamento T.U.LP.S., sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia, restando tassativamente esclusa ogni eccezione e/o deroga.
Nell’autorizzazione sarà specificato nel dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o sparo dei mortaretti e degli altri artifici pirotecnici che diano luogo a detonazione.
Per i casi previsti al precedente comma a) si specifica che i Presidenti dei Comitati organizzatori delle feste dovranno assicurare un’assidua sorveglianza per il rispetto delle norme sopra richiamate, e saranno ritenuti solidalmente responsabili con i materiali esecutori delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, rimanendo essi stessi soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate, fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale.
L’inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando la Legge non dispone altrimenti, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 da applicarsi con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità Giudiziaria.
Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai Comitati
organizzatori di feste e sagre, agli Alberghi, ai Proprietari di Case Vacanza e che, altresì, venga pubblicato sul sito internet del Comune di Positano.
Ai sensi dell’art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).