Il sesso (a pagamento) viene criminalizzato e le prostitute sono soggetti pericolosi, per dirla tutta come e più dei camorristi, che hanno più modi di girare indisturbati in Campania, verranno cacciate senza un se o un ma, ti dai per sesso ? Vieni cacciata. Dai l’amore (ricordate Bocca di Rosa di De Andrè?) vai via. Porti rifiuti tossici, diossina, tumori, continui a Governare. E se una donna si trova per strada semplicemente perchè le va? Come può dimostrare che non è un soggetto pericoloso? Un emendamento dei relatori al decreto sicurezza inserisce le prostitute nell’elenco dei soggetti pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità. La proposta di modifica presentata dai presidenti delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato, Filippo Berselli e Carlo Vizzini, prevede che nella legge del 1956 (la n. 1423) sulle “misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità” venga inserita anche la categoria delle prostitute accanto a quelle degli oziosi e vagabondi, di chi pratica traffici illeciti, dei delinquenti abituali, degli sfruttatori di prostitute e minori, degli spacciatori. Nell’emendamento si legge che deve essere considerato soggetto pericoloso per sicurezza e moralità anche chi vive “del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività”. Soggetti pericolosi. I ‘soggetti pericolosi’, secondo la legge in vigore, possono essere diffidati dal questore e, se trovati a delinquere fuori dei luoghi di residenza, possono essere allontanati con foglio di via obbligatorio e inibiti dal ritornare per un periodo massimo di tre anni. Per i disobbedienti scatta il carcere fino a sei mesi. Nella sentenza di condanna poi dovrà essere disposto che, una volta scontata la condanna, il “contravventore” dovrà essere rimpatriato.
Le pene. Se, nonostante la diffida del questore, il soggetto pericoloso non si ravvede cambiando vita, scatta la sorveglianza speciale che può essere accompagnata anche dalla misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province. Fino all’obbligo di soggiorno in un determinato comune. La misura di prevenzione, che dovrà essere decisa dal giudice, non potrà essere inferiore a un anno e superiore a cinque.