Incredibile ma vero. Massa-Angri si deve rigiocare

26 aprile 2013 | 19:20
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Incredibile ma vero. Massa-Angri si deve rigiocare

Questa è la sentenza emessa dopo un mese dalla Lega

MASSA LUBRENSE – Sembra quasi uno scherzo ma invece è vero che la gara tra il Massa Lubrense e l’Angri (Ex Real Nocera Superiore) si deve rigiocare ma non si sa quando e con gli agresi che sono retrocessi e non si sa che fine faranno il prossimo anno.

Questa è la sentenza che è stata emessa  nella delibera del Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 aprile della Lega Figc Campania. In poche parole la gara tra queste due squadre va rigiocata dopo che alla squadra costiera erano stati dati i tre punti a tavolino, perché all’epoca l’Angri non si era presentato e lo ha anche documentato il perché. Perché non ha potuto raggiungere la costiera a causa del guasto al bus su cui viaggiava. Comunque il fatto è che i grigiorossi, che sono quell’Angri che ha partecipato anche al campionato di Serie D in passato e che ora insieme alla consorella Città di Angri sono in crisi societarie, ora sono anche retrocessi e devono rigiocare.

Questo è il comunicato della Lega

GARA MASSA LUBRENSE – REAL NOCERA SUPERIORE DEL 17/2/2013

Il G.S.T., letta la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del 15.04.2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 99 del 18.04.2013, pag. 2236, con la quale sono stati rimessi gli atti ufficiali della gara in esame a questo Giudice; esaminati gli atti medesimi, nonché la documentazione a sostegno della richiesta di applicazione della causa di forza maggiore, esimente la società reclamante dalla responsabilità, di cui all’art. 55 N.O.I.F.; ribadito che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Real Nocera Superiore; tanto premesso, rileva, altresì, non soltanto che la società in argomento ha ritualmente documentato e giustificato la mancata presenza (giusta atto del 21.02.2013), dalla quale si evince che la società in parola è stata impossibilitata a raggiungere il campo sportivo, con il pullman sul quale viaggiava la squadra, a causa di un guasto, ma anche che la reclamante ha provato, in modo adeguato, come osservato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, all’atto della remissione del fascicolo d’ufficio, che il suo primo reclamo, prodotto a questo G.S.T., era stato firmato non da dirigente inesistente, ma dal vice presidente, che ne aveva titolo, in costanza d’inibizione a carico del presidente pro tempore. Per tali motivi, dichiarata l’ammissibilità del reclamo e ritenuto che l’evento configura un caso di forza maggiore, in applicazione dell’art. 55, comma 1, N.O.I.F.

                                                                DELIBERA

di rimandare la gara al competente C.R. Campania per la rifissazione.

GIUSEPPE SPASIANO