
Egregio direttore
E' comparso su tutti gli organi di stampa la notizia che con l'ultima legge regionale collegata alla finanziaria sia stato approvato un altro condono edilizio o riaperti i termini del condono edilizio, oppure riaperti i termini dei condoni edilizi 47/85 e 724/94 e annullati tutti i vincoli (sic!).
Una falsità piu unica che rara. !
Chi scrive di queste cose non sa proprio nulla e non sa nulla di quello che è stato approvato.
Andiamo per gradi !.
I condoni edilizi 47/85 724/94 e 326/2003 fissavano i termini per la presentazione delle domande rispettivamente al marzo 1986 al marzo 1995 e al dicembre 2004 per abusi commessi entro il settembre 1983, dicembre 1993 e marzo 2003.
Questi sono i termini dei condoni edilizi mai cambiati e che nessuno potrà mai cambiare, dal momento che si tratta di disposizioni di carattere legislativo nazionale prevalenti anche rispetto alla normativa, eventuale, regionale.
Per di più, il terzo condono edilizo (326/2003) è stato ritenuto non applicabile nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e quindi, per i nostri territori vincolati, non se ne discute proprio.
Orbene, nella legge regionale n.10/2004 (di quello che è rimasto a seguito della quasi totale annullamento da parte della Consulta) vi è un articolo il numero 9 che dispone un criterio di accelerazione per l'esame dei vecchi condoni (47/85 e 724/94) non ancora esaminati dai Comuni e che stabiliva che i Comuni avrebbero dovuto concludere tale attività entro il dicembre 2006 (termine ordinatorio) .
Orbene, tale termine, per niente decisivo ai fini dei procedimenti citati, oggi è stato protratto fino al dic. 2015 e nulla aggiungendo e nulla mutando rispetto a prima, salvo stabilire un nuovo termine ordinatorio. Infatti, anche se tale termine del 2006 era scaduto i Comuni hanno continuato ad esaminare e rilasciare i condoni edilizi 47/85 e 724/94 presentati esattamente 30 anni fa e 20 anni fa.
Per cui, la riapertura dei termini del condono edilizio è una bufala !
Si tratta solo di fumo negli occhi per chi sperava in un nuovo condono edilizio …e di materia per fare chiasso per gli ambientalisti ignoranti della materia.
Mi deve credere, basta leggere il maxi-emendamento presentato dal presidente Caldoro e sovrapporlo sul testo della legge regionale n. 10/2004.
Se me lo consentirà, per esigenze di verità e corretta informazione, spiegherò il contenuto e la portata degli altri articoli di legge anch'essi contenuti nel predetto collegato alla finanziaria regionale ed aventi una rilevanza urbanistico ambientale.
Intanto le posso garantire che nessun vincolo ambientale è stato cancellato ! (anche perchè la Regione non ha potere per cancellare i vincoli paesaggistici).
Per quanto riguarda l'area stabiese la regione è intervenuta a rettificare un errore commesso nel lontano 1987 ricomprendendo fette di territorio nell'ambito del PUT L.R 35/87 e che invece, secondo quanto disposto dalla legge Galasso L.431/85 e conseguenti vincoli paesaggistici, non andava proprio ricompreso.
Per cui questi territori pur avendo delle caratteristiche completamente diverse dai territori della penisola sorrentina amalfitana, sono rimasti assogettati ad un regime urbanistico stringente e inadeguato per un semplice errore di valutazione. Si pensi come buona parte del territorio interno di Castellammare non è vincolato con vincolo paesaggistico ex lege Galasso e addirittura territori come s.Maria La Carita e Nocera etc… non hanno proprio alcun vincolo paesaggistico. Per cui, la modifica della norma della zona 7 del PUT è un atto di civiltà e non già cancellazione di vincoli paesaggistici che non sono mai stati imposti e, quindi, nemmeno potevano essere rimossi.
Infine, parliamo della norma sul Piano Casa approvata per la prima volta dal governo di sinistra Bassolino con legge 19/2009 :
Su questa norma regionale 19/2009 , dichiarata speciale e prevalente per i chiari riflessi di natura economica e sociale che essa comporta, il legislatore regionale ha effettuato allo scopo di portare chiarimento applicativo nelle aree sottoposte a PUT L.R. 35/87.
Infatti, a seguito delle posizioni assunte dalle Soprintendenze e dal TAR Campania sulla portata reale derogante della legge , si è determinato un vero e proprio stallo interpretativo e conseguentemente la stagnazione di qualsiasi attività edilizia.
Il chiarimento normativo regionale si è reso necessario perchè il TAR assecondando, in parte, l'azione della Soprintendenza aveva affermato che la legge regionale n.19/2009 non avrebbe potuto costituire deroga anche ai vincoli del PUT e quindi occorreva di volta in volta stabilire in quali casi e in quali zone del PUT sarebbe stato possibile la sua applicazione . In effetti, anche se il TAR aveva sancito la applicabilità condizionata, l'attività edilizia è rimasta in ogni caso bloccata nella incertezza di stabilire in quali casi la legge trovava applicazione o meno.
Per cui, il chiarimento normativo, ora approvato dalla Regione Campania, interviene proprio sulla base dei giudicati del TAR e stabilisce che la legge regionale n.19/2009 trova applicazione anche nei territori sottoposti a PUT, ma occorre valutare di volta in volta in quali zone omogenee del PUT ricade l'immobile. Se l'immobile ricade in una zona dove il PUT (e non il PRG) non consente la nuova costruzione, allora in caso si voglia effettuare una demolizione e ricostruzione, non sarà consentita alcuna premialità volumetrica ; viceversa, la legge nelle altre zone dove comunque il PUT consente le nuove edificazioni (zone 4 , 5 e 7) essa trova una integrale applicazione e sgombrando ogni dubbio ulteriore sui se e sui ma.
Questa è anch'essa una norma di civiltà e di progresso e non è una norma contro i vincoli e il paesaggio che, al contrario, restano integralmente rispettati.
cordialmente e per amore della verità
antonio elefante