Disabilità in penisola sorrentina, dal Movimento 5 Stelle proposta ai comuni per il Garante della Persona diversamente abile.
Protocollata presso tutti i comuni peninsulari la proposta dei pentastellati di deliberare l’approvazione dell’istituto del garante dei diritti della persona diversamente abile e del relativo regolamento. Affinché ostacoli e problematiche di ordine economico e sociale, che troppo spesso limitano la libertà di chi vive il disagio, siano in modo più spedito risolti. Parte da Piano […]
Protocollata presso tutti i comuni peninsulari la proposta dei pentastellati di deliberare l’approvazione dell’istituto del garante dei diritti della persona diversamente abile e del relativo regolamento. Affinché ostacoli e problematiche di ordine economico e sociale, che troppo spesso limitano la libertà di chi vive il disagio, siano in modo più spedito risolti.
Parte da Piano di Sorrento, con il Consigliere di Opposizione del Movimento 5 stelle, Salvatore Mare, seguito a ruota a Sorrento dall’ex candidato sindaco Rosario Lotito la proposta di istituire la figura del Garante della persona diversamente abile. Un incarico onorifico a titolo gratuito per una figura completamente svincolata ed autonoma, puntualizza Salvatore Mare, a cui potranno accedere solo professionisti competenti in materia e che intendano dedicarsi alla tutela del portatore di diverse abilità. I quali avranno il compito di vigilare sull’applicazione delle leggi, segnalando le discriminazioni ed intervenendo presso l’Ente, affermando quindi i principi imprescindibili delle persone con diverse abilità, fornendo loro tutte le informazioni sui diritti fondamentali sanciti dai codici nazionali ed internazionali. Mentre Rosario Lotito ex candidato a sindaco a Sorrento ha evidenziato che è proprio la carta costituzionale ad imporre a tutti gli enti costitutivi della repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Al fine di vedere rispettati tali diritti abbiamo protocollato presso i comuni della penisola la proposta di deliberare l’ approvazione dell’istituto del “Garante dei diritti della persona diversamente abile” e del relativo regolamento poichè i diritti sono di tutti ed a maggior ragione di chi vive un disagio. Tale proposta di delibera e relativo regolamento è il risultato del lavoro dei Consiglieri Comunali campani del Movimento 5 Stelle. Di recente è stato approvato all’unanimità dalla pubblica amministrazione del Comune di Villaricca, che potrà fregiarsi di essere il primo Comune dell’intera regione, ad adottare il Garante della Persona Diversamente Abile. Si spera che anche i comuni della penisola sorrentina possano rispondere a tale richiesta con la solerzia ma soprattutto con la quella sensibilità che da sempre ha contraddistinto il territorio nell’affrontare determinate tematiche. A tale proposito pubblichiamo la proposta protocollata la scorsa settimana, presso il comune di Piano di Sorrento, dal Consigliere del Movimento 5 Stelle, Salvatore Mare.
Proposta di delibera
Oggetto: Istituzione del Garante per i Diritti della Persona diversamente abile – Approvazione del Regolamento.
Il sottoscritto Consigliere Comunale Salvatore Mare, portavoce del Movimento 5 Stelle
Premesso che: – la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità; -ai sensi della citata Convenzione gli Stati adottano tutte le misure normative idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità; ma soprattutto ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione; – la Convenzione è frutto del lavoro anche della Commissione Europea e che l’Unione Europea da tempo ritiene che l’approccio sociale alla disabilità deve mirare a ottenere la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità delle opportunità, della piena partecipazione e del rispetto delle differenze; -la Direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione sia diretta sia indiretta in materia di occupazione e condizioni di lavoro (art. 2). Essa prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire le soluzioni ragionevoli attraverso cui le persone con disabilità possono essere messe in condizioni di accedere al pari degli altri al mondo del lavoro; -la nostra Carta Costituzionale impone a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Considerato che: -la normativa nazionale, con la legge 104 del 1992 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità e ha posto l’Italia tra i paesi più avanzati nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità; – la legge 328 del 2000 all’art. 6, comma 2 lettera e) prevede una specifica funzione, in capo ai Comuni, di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini; -la legge 67 del 2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” introduce un importante strumento per combattere le discriminazioni dirette e indirette poste in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità;
Rilevato che: -un approccio integrato è necessario al fine di intervenire nei casi di discriminazione multipla, come per esempio persone con diverse abilità quale donna, minore o individuo indigente, e che pertanto vi è la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi alla promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con diverse abilità. Allo stesso modo occorre tenere presente la dimensione multipla dell’accessibilità, che non riguarda soltanto l’ambiente fisico, ma anche quello sociale, economico e culturale, la salute, l’istruzione, l’informazione e la comunicazione; – gli interventi normativi sopra indicati presentano problemi applicativi che concretizzano ostacoli, anche in maniera involontaria, tra la persona diversamente abile e la fruizione concreta del diritto o servizio previsto in normativa; -le procedure degli enti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone diversamente abili possono presentare discrasie che pur, nella correttezza formale delle procedure, finiscono per penalizzare la persona; -risulta necessario un maggior raccordo degli enti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone diversamente abili e una maggiore collaborazione istituzionale al fine di aumentare il livello effettivo di tutela delle persone diversamente abili; -l’effetto finale del complesso normativo costruito in questi ultimi anni nel nostro Paese deve essere quello della piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con diverse abilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Ravvisa: – la necessità ed opportunità di procedere all’istituzione dell’Ufficio del Garante per i Diritti della Persona Diversamente abile e all’approvazione di un “Regolamento comunale del predetto Ufficio”; – Per tutto quanto innanzi premesso, considerato e rilevato,
PROPONE DI DELIBERARE
L’approvazione dell’Istituto del “GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE” e del relativo regolamento.
REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE
Art. 1 – DEFINIZIONI
Presso il Comune di Piano di Sorrento (d’ora in poi anche solo Comune) è istituito il «Garante della Persona Diversamente abile» (d’ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.
- Il Garante opera a titolo gratuito e viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dal settore Diritti Civili e Sociali del Comune ogni tre anni; l’incarico è rinnovabile per una sola volta.
- Il Garante è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di cui al comma 2, dell’art. 11 dello Statuto del Comune.
- È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia; b) idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con diverse abilità e della loro promozione e inclusione sociale; ed inoltre: c) dia ampia garanzia di indipendenza; d) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; e) non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
- Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione; si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.
- Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.
Art. 3 – ATTIVITÀ E SEDE
- Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.
- Fermo restando i principi di autonomia ed indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l’Assessorato Comunale alla Responsabilità e ai Diritti Civili e Sociali e con il Settore Diritti Civili e Sociali.
- Il Garante, nell’esercizio delle sue funzioni, di cui all’art.4 del presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco e all’Assessore ai Diritti Civili e Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte. Tale relazione verrà discussa in Consiglio Comunale.
- Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all’art. 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia.
- Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie. Tuttavia, in caso di necessità, può chiedere alComune – previa richiesta anticipata – la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all’esercizio della propria carica.
- Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale (garantedisabili@comune.pianodisorrento.na.it), lo stesso potrà disporre, altresì, di un’apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.
Art. 4- FUNZIONI
Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerentei diritti delle persone diversamente abili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a: a) Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18; b) Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38; c) Legge 5 Febbraio 1992, n.104.
Art. 5- OBIETTIVI E FINALITÀ
- Il ruolo del Garante a supporto dell’Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone diversamente abili, con particolare attenzione all’integrazione ed inclusione sociale. A tal fine il Garante: – a) comunica all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e dellarealizzazione di studi e ricerche sul tema; – b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con diverse abilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall’Amministrazione di sostegno e da un’Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone diversamente abili, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo; – c) sollecita e controlla che per ogni persona con diverse abilità, sia redatto il progetto individuale; – d) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con diverse abilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l’avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone diversamente abili; – e) esprimepareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone diversamente abili; esprime, altresì, valutazioni sull’impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con diverse abilità; – f) formula proposte all’Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone diversamente abili, alla lorointegrazione ed inclusione sociale; – g) propone all’Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone diversamente abili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento; – h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone diversamente abili nel Comune di Piano di Sorrento; – i) informa delle iniziative intraprese e dei risultati all’Assessore ai Diritti Civili e Sociali e gli uffici dei Diritti Civili e Sociali del Comune; – j) collabora con il Garante nazionale, regionale e della Città Metropolitana, se istituiti.
Il Garante per l’esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà di: – a) accedere agli uffici Comunali e/o Uffici di servizi aperti al pubblicoe controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone diversamente abili, l’assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all’Assessore ed agli Uffici ed altre autorità competenti eventuali violazioni e/o irregolarità; – b) informare i soggettiche hanno subito discriminazionideterminate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell’articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio; – c) controllare – previa apposita autorizzazione – le strutture nonché i programmi destinati alle persone diversamente abili allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.
Art. 6- NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. e ii nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.
Art.7– REVOCA
Il Consiglio Comunale può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.- Piano di Sorrento, lì 29/01/2017 – Salvatore Mare, Portavoce M5S Consiglio Comunale Piano di Sorrento. – 08 febbraio 2017 -salvatorecaccaviello