Manovra bis, fondi pensione salvi dall’ effetto bail-in
Giungono novità di rilievo per gli investitori italiani. Chi decidere di far fruttare i propri risparmi può accogliere con un sospiro di sollievo la manovra bis, il cui testo riguarda da vicino tutta quella liquidità accumulata dai fondi di previdenza complementare. Alla luce della crisi del settore bancario, infatti, è possibile attivare una serie di […]
Giungono novità di rilievo per gli investitori italiani. Chi decidere di far fruttare i propri risparmi può accogliere con un sospiro di sollievo la manovra bis, il cui testo riguarda da vicino tutta quella liquidità accumulata dai fondi di previdenza complementare. Alla luce della crisi del settore bancario, infatti, è possibile attivare una serie di regole del bail-in che riguarda le persone fisiche in possesso di obbligazioni, azioni o conti correnti con un deposito che supera i 100 mila euro. Quanto approvato in Senato esclude del tutto i fondi pensioni da queste regole, per la soddisfazione di AssoFondiPensioni e AssoPrevidenza. Se però da un lato possono stare al sereni gli investitori che hanno deciso di accumulare i propri risparmi in vista della vecchiaia ad integrazione delle forme di previdenza sociale, altrettanto non si può dire per le Casse professionali, che sono invece state mantenute nel perimetro del bail-in.
Guardando meglio al testo di legge, le misure per evitare il fallimento di una banca non riguardano qualsiasi deposito di previdenza complementare, che sono intoccabili da parte di nessun creditore che deve rivalersi del debito del depositario: al sicuro quindi i fondi di pensione negoziali, quelli aperti, i Pip e tutte quelle forme di pensione individuale stipulate attraverso un contratto di assicurazione sulla vita. Questa misura era già prevista per i fondi comuni d’investimento, ma con la manovra bis mette al riparo migliaia di risparmiatori da uno strumento che negli ultimi mesi aveva sollevato un vero e proprio polverone di polemiche. Va però specificato come è strutturato il bail-in: una banca in crisi non può infatti intaccare i fondi pensione che i clienti hanno acquistato direttamente nel corso del tempo. Che si tratti infatti di BTP, fondi comuni o fondi pensioni certificati, queste tipologie, essendo solo trattenute dalla banca che funge da “custode”, non possono essere in alcun modo coinvolte nelle misure di salvataggio interno. Al contrario, invece, coloro che versano liquidità sui conti correnti e sui conti deposito, se hanno a disposizione una cifra superiore ai 100mila euro, potrebbero essere coinvolti in questa misura, visto che quei soldi sono poi riutilizzati dall’istituto bancario per emettere mutui e finanziamenti.
A salvare i fondi pensione con la nuova manovra è stata la loro stessa struttura: i risparmi che l’investitore immette nel fondo sono immediatamente reinvestiti in maniera diretta o attraverso una gestione esterna sul mercato finanziario. In questo caso la banca detiene sì quei fondi, ma solo in qualità di depositaria, poiché i titoli e la liquidità stessa devono essere sempre a disposizione per fronteggiare eventuali richieste di rimborso o di estinzione o per importanti opportunità di investimento. In precedenza, però, un vizio normativo includeva questi strumenti nel bail-in, non intaccando invece i fondi comuni e gli alternativi, le private equità, i fondi di speculazione e gli hedge. A giustificare le novità della manovra bis è l’articolo numero 36 del Testo Unico della Finanza, secondo il quale, stante l’autonomia del fondo comune, non è consentita l’aggressione da parte dei creditori nel caso in cui la banca abbia problemi.
Con la nuova legge si supera un’impasse normativa di ampia portata, e si restituisce al risparmiatore la serenità di non vedere intaccati i propri patrimoni.