Dai meno abbienti ai disabili, l’accesso in spiaggia è un diritto e rimane sempre libero e gratuito.
Lo stabilisce la Legge 296/2006 che afferma il principio della “spiaggia libera” ovvero che si è di fronte ad un bene appartenente al Demanio e quindi pubblico, pertanto la battigia rimane sempre di libero accesso. Molte sono le costrizioni a cui i cittadini meno abbienti sono costretti a sottostare durante la bella stagione nel […]
Lo stabilisce la Legge 296/2006 che affermail principio della “spiaggia libera” ovvero che si è di fronte ad un bene appartenente al Demanio e quindi pubblico, pertanto la battigia rimane sempre di libero accesso.
Molte sono le costrizioni a cui i cittadini meno abbienti sono costretti a sottostare durante la bella stagione nel recarsi al mare. Seppur non volendo usufruire delle strutture,una delle più diffuse, è senz’altro quella di pagare un biglietto al concessionario soltanto per il transito lungo l’area dello stabilimento per accedere al mare. Tale imposizione costituisce una violazione in piena regola dell’Art. 1. comma 251 della Legge 296/2006 e ribadito anche con la Legge 217/11,che afferma il principio della “spiaggia libera” e stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”. A tale proposito secondo quanto stabilito dall’art. 882 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia fanno parte del Demanio marittimo dello Stato: sono, cioè, beni di proprietà dello Stato,inalienabili, inespropriabili e destinati a servire bisogni della collettività. E se è vero che lo Stato può affidare le spiagge in concessione a privati, i poteri dei concessionari incontrano però il limite invalicabile della libera fruibilità da parte dei cittadini della ‘battigia‘. Dove con termine battigia si intende la parte della spiaggia contro la quale le onde si infrangono al suolo. La cui ampiezza si estende per circa 5 metri dal limitare del mare. Oltre all’accesso all’acqua rimane libero e gratuito il passeggio e lo stazionamento lungo i suddetti cinque metri, nonché la possibilità di pescare dalla battigia stessa dalla chiusura dell’eventuale stabilimento privato, fino all’alba successiva. Pertanto nessun concessionario di stabilimento privato insistente su una spiaggia può impedire tali attività né sottoporle al pagamento di un qualsivoglia pedaggio. La legge riconosce, dunque, il diritto dei bagnanti di passare e raggiungere il mare per la via più breve, indipendentemente dal fatto che altri accessi possano essere garantiti da spiagge “libere” limitrofe. Inoltre la norma chiarisce che chiunque può fare il bagno nel tratto di mare preferito, anche in corrispondenza di un lido “privato”. Unico vincolo: non intralciare i 5 metri di battigia, che devono rimanere sgombri per garantire ai mezzi di soccorso di intervenire in caso di necessità. – In sintesi a tutela dei bagnanti è bene ricordare che: la battigia consiste nella striscia di sabbia di 5 metri a partire dall’infrangersi dell’onda, è un’area esclusa dalla concessione e che i titolari degli stabilimenti devono consentire il transito gratuito a tale zona. Inoltre nell’area di pertinenza della battigia è vietato collocare ombrelloni, sdraio e simili per non intralciare eventuali operazioni di salvataggi. Infine in caso di violazione delle regole, è possibile rivolgersi alla Polizia municipale o alla Capitaneria di Porto.
Qualora il tratto dispiaggia non è in concessione ma è semplicemente autorizzato il noleggio dell’attrezzatura, la cosiddetta spiaggia “libera attrezzata” spesso gli arenili e le scogliere viene “occupato” a priori oppure viene addirittura “imposto” l’affitto di ombrelloni e sdraio. Tali rappresentano comportamenti vessatori e illegali visto che il gestore non può preparare in anticipo le postazioni senza che nessuno le abbia richieste, né vietare al bagnante la possibilità di “piantare” il proprio ombrellone. –
Particolare attenzione va data a coloro che vivendo condizioni di disagio si vedono ostacolati nel recarsi in spiaggia. Il favorire il superamento e l’eliminazione di determinate barriere affinché l’accesso al mare non possa rappresentare un ulteriore impedimento sopra tutto per i meno fortunati continua ad essere un argomento molto evidenziato dai sostenitori del Movimento 5 Stelle in penisola sorrentina. La Legge n. 13 del 9 maggio 1989 dispone il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche successivamente estesa anche agli stabilimenti balneari. Nel rilascio di titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari è previsto che la struttura sia visitabile in funzione dell’effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizione di appositi percorsi orizzontali. Onde agevolare l’accesso al mare di persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale,il rilascio della concessione prevede: Un apposito parcheggio adiacente allo stabilimento balneare con percorso pedonale adeguato e riconoscibile che conduce allo stabilimento; accesso alla reception ed altri servizi; spogliatoio, doccia e servizi igienici adeguati; accesso adeguato all’area attrezzata della spiaggia; sistema di guida e orientamenti per persone specifiche ed ipovedenti. Gli attivisti pentastellati da tempo hanno chiesto alle Autorità competenti, tra cui senz’altro la Capitaneria di Porto, controlli adeguati affinché ogni attività di balneazione sia attrezzata in tal senso, come d’altronde prevede il regolamento di rilascio della concessione, onde evitare che le spiagge ed benefici del nostro mare non siano negati a nessuno. – 29 luglio 2017- salvatorecaccaviello.-