Lavoro occasionale, da oggi Contratto di prestazione e Libretto di famiglia
Da oggi addio ai vecchi voucher super abusati per i lavoretti. Al loro posto ci sono il «Libretto di famiglia» (Lf) e il «Contratto di prestazione occasionale» (Cpo). Il primo va usato quando il datore di lavoro è una persona fisica. Il secondo per imprese e liberi professionisti che hanno non più di cinque dipendenti […]
Da oggi addio ai vecchi voucher super abusati per i lavoretti. Al loro posto ci sono il «Libretto di famiglia» (Lf) e il «Contratto di prestazione occasionale» (Cpo). Il primo va usato quando il datore di lavoro è una persona fisica. Il secondo per imprese e liberi professionisti che hanno non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato in azienda. Escluse da questi contratti le imprese che operano in edilizia e affini, attività di escavazione, lavorazione di materiale lapideo e in miniere, cave e torbiere. Il Cpo non può essere usato nemmeno nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi. Per questo progetto l’Inps ha attivato una piattaforma digitale: lì gli utilizzatori devono registrarsi. Tra i diritti del lavoratore: un riposo giornaliero, pause e riposi settimanali; assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; assicurazione per invalidità e vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata. I compensi sono: esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il «Libretto di famiglia» può essere usato solo per lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, malate o disabili; insegnamento privato supplementare. Il Cpo, invece, riguarda professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, oltre che imprese agricole e Pa. Il collaboratore domestico. Il primo passo che deve svolgere il collaboratore domestico per usufruire del nuovo strumento contrattuale è lo stesso del datore di lavoro: si deve registrare sulla piattaforma digitale dell’Inps (www.inps.it alla voce «Prestazioni occasionali»). A lui spetta decidere come ricevere il compenso: accredito su un conto corrente fornendo l’iban, su un libretto postale o su una carta di credito abilitata. Infine il lavoratore può scegliere anche un bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali. Il compenso e la durata. Ciascun lavoratore può incassare massimo 5.000 euro l’anno e il limite è di 2.500 per un solo datore di lavoro. Stessa cosa vale al contrario: ciascun datore di lavoro può raggiungere un importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Limiti ci sono anche per la durata della prestazione che in un anno (calcolato dal 1° gennaio al 31 dicembre) non può superare le 280 ore complessive. Per il Libretto famiglia il compenso minimo stabilito è di 10 euro lordi all’ora, 8 netti. Fino a cinque dipendenti. Il datore di lavoro, dopo essersi registrato sul portale dell’Inps, dovrà versare una somma di denaro che forma il suo portafoglio elettronico per pagare compenso, contributi e oneri. Inoltre, se si tratta di un «Lf», deve comunicare la prestazione entro il giorno 3 del mese successivo; se si tratta di un «Cpo» – valido per aziende fino a cinque dipendenti – almeno 60 minuti prima della prestazione. Il lavoratore sarà a sua volta avvisato con mail o sms. La retribuzione minima. Per il Cpo il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro netti, che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro. Questo vale anche se la prestazione ha una durata inferiore. Per le ore successive il compenso è di 9 euro l’ora, ai quali si devono aggiungere gli oneri a carico del datore di lavoro e un’addizionale dell’1% per gli oneri di gestione della prestazione e dell’erogazione del compenso. Il costo totale diventa quindi di 12,29 euro. (Corriere della Sera)