Fuori dalle scuole i bimbi non vaccinati. Fissate anche le sanzioni per i genitori inadempienti

18 agosto 2017 | 21:41
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Fuori dalle scuole i bimbi non vaccinati. Fissate anche le sanzioni per i genitori inadempienti

Non basterà la multa pagata dai genitori: i bambini non vaccinati non potranno essere iscritti alle scuole per l’infanzia e, se già iscritti, dovranno smettere di frequentare. Lo chiarisce il Ministero della Salute nella circolare operativa del provvedimento. «La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia […]

Non basterà la multa pagata dai genitori: i bambini non vaccinati non potranno essere iscritti alle scuole per l’infanzia e, se già iscritti, dovranno smettere di frequentare. Lo chiarisce il Ministero della Salute nella circolare operativa del provvedimento. «La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione – si legge nel documento – che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo». Mentre niente sanzioni per i genitori che, dopo la contestazione da parte della Asl territorialmente competente, provvedono a far somministrare al figlio il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale. La sanzione, precisa il ministero, «estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale». Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione della legge sull’obbligo dei vaccini. L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Asl, una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell’iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull’accesso al servizio scolastico. Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell’accesso a scuola. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l’elenco delle alunne e degli alunni alle Asl. Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono invece le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le Asl, ciò al fine di agevolare le famiglie e le scuole. Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono segnalare alla Asl l’eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti. Per l’anno scolastico 2017/2018 la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie) ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla Asl l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica. Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Per le scuole dell’infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso. (La Città)