Salerno. Sentenze “monche”, condanne annullate. Mancano le motivazioni, la Cassazione cancella tutto
Per tre anni, dal 2009 al 2011, un collegio della Corte d’Appello di Salerno non ha motivato le sentenze. E adesso le conseguenze di quella disfunzione iniziano a farsi sentire, con la Cassazione che non solo censura i dispositivi con la sanzione della nullità assoluta ma, poiché nel frattempo le lancette della prescrizione hanno continuato […]
Per tre anni, dal 2009 al 2011, un collegio della Corte d’Appello di Salerno non ha motivato le sentenze. E adesso le conseguenze di quella disfunzione iniziano a farsi sentire, con la Cassazione che non solo censura i dispositivi con la sanzione della nullità assoluta ma, poiché nel frattempo le lancette della prescrizione hanno continuato a correre, è costretta ad annullare le condanne senza rinvio a un altro giudizio di merito, passando un colpo di spugna su eventuali reati commessi. Il caso emerso in questi giorni è quello di un’impresa accusata di avere realizzato in una cava di Pellezzano (in via Crovito, nella frazione Coperchia) una discarica abusiva di materiali inerti derivanti da lavori di costruzione o demolizione. La società coinvolta è la Meca srl, poi finita sotto processo anche per lo smaltimento nella cava di materiali derivanti dagli scavi di piazza della Libertà e uscita pure da questa vicenda con una declaratoria di prescrizione, stavolta già in primo grado. Nel 2007, invece, rappresentante e gestore dell’azienda erano stati condannati per i reati di gestione non autorizzata dei rifiuti e “getto pericoloso di cose” in quanto secondo i giudici «avevano prodotto emissioni di polveri atte a molestare le persone residenti nelle immediate vicinanze». Meno di tre anni dopo, nel maggio del 2010, la sentenza viene confermata in appello. Ma qui il meccanismo s’inceppa: i motivi della decisione di secondo grado non sono mai stati depositati e in quegli anni non è l’unico caso, tant’è che nel 2011 l’allora presidente di sezione, Claudio Tringali, decide di intervenire. Preso atto che ormai da tempo uno dei giudici estensori non deposita le motivazioni delle sentenze, tenta di farle uscire dal limbo emanando un provvedimento che offre due alternative: se i componenti del collegio giudicante erano rimasti gli stessi, l’impasse si risolveva affidando a un altro membro della terna il compito di redigere le motivazioni; se invece i giudici erano stati trasferiti ad altri compiti e altre sedi, non restava che disporre che le sentenze fossero depositate così com’erano, senza l’argomentazione degli elementi di fatto e di diritto che avevano condotto alla decisione. È chiaro che in questo secondo caso le pronunce erano gravate da un vizio di nullità, ma almeno si usciva dalla fase di stallo e si consentiva a difesa e Procura di impugnarle oppure di farle diventare definitive. In quei mesi accadde però anche altro e cioè che in molti casi il deposito di queste sentenze “monche” non fosse notificato ai difensori, impedendo di fatto il ricorso in Cassazione. Cosicché i termini scadevano, le sentenze diventavano inoppugnabili con l’annotazione del passaggio in giudicato e i condannati se ne sono accorti soltanto molto dopo, quando hanno verificato con una visura le proprie pendenze penali o la giustizia si è mossa per l’esecuzione dei dispositivi, ad esempio chiedendo risarcimenti del danno o avviando l’iter per la confisca di immobili giudicati abusivi. È il corto circuito del diritto. Nel caso della Meca la nota del passaggio in giudicato viene apposta il 15 aprile del 2013, quando dalla pronuncia del dispositivo sono passati ormai tre anni. Tre mesi dopo, il 26 luglio 2013, la cancelleria della Corte trasmette alla Procura la comunicazione di definitività della sentenza, per le comunicazioni di rito. A quel punto gli avvocati chiedono di essere rimessi in termini per presentare l’impugnativa, mentre il tempo continua a scorrere inesorabile verso la prescrizione. Accade persino che nel marzo del 2015 (sono passati nel frattempo altri due anni) l’istanza di rimessione in termini per l’appello sia negata, richiedendo già per questo un ricorso alla Cassazione che, senza battere ciglio, lo accoglie. Si arriva così ai giorni nostri, quando la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso con cui i legali chiedono l’annullamento della pronuncia di secondo grado per carenza di motivazione. La richiesta è accolta: «Il ricorso è fondato, la sentenza è del tutto sprovvista di motivazione» scrivono i giudici romani. E aggiungono: «Siccome nelle more è maturata la prescrizione dei reati contestati, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reato sono estinti per intervenuta prescrizione». Il procedimento penale si chiude qui; se un illecito c’era, è evaporato nel nulla. (La Città)