Maiori, diffamazioni su Facebook: commenti “stampati” non utilizzabili nel procedimento

27 settembre 2017 | 10:26
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Maiori, diffamazioni su Facebook: commenti “stampati” non utilizzabili nel procedimento

Il primo caso di processo di diffamazione su Facebook in Costiera Amalfitana presenta numerosi colpi di scena, emersi nell’udienza che si è tenuta lunedì 25 settembre scorso presso la prima sezione del tribunale di Salerno. I commenti diffamatori sono pubblicati nel 2011 sulle rispettive bacheche Facebook di quattro imputati, il consigliere di minoranza dell’epoca Lucia […]

Il primo caso di processo di diffamazione su Facebook in Costiera Amalfitana presenta numerosi colpi di scena, emersi nell’udienza che si è tenuta lunedì 25 settembre scorso presso la prima sezione del tribunale di Salerno.
I commenti diffamatori sono pubblicati nel 2011 sulle rispettive bacheche Facebook di quattro imputati, il consigliere di minoranza dell’epoca Lucia Mammato, (difesa dall’avvocato Matteo Senatore), Antonio Anastasio e Camillo D’Auria, (entrambi difesi dall’avvocato Alfonso Cipresso) e Vincenzo Apicella (difeso dall’avvocato Marcello Giani), nei confronti del sindaco dell’epoca Antonio Della Pietra e suoi tre componenti della giunta: Valentino Fiorillo, Andrea Del Pizzo, Mario Piscopo. A Valentino Fiorillo venivano contestati il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e l’utilizzo improprio di spese di rappresentanza per trasferte. Queste accuse erano secondo Lucia Mammato, ex assessore al turismo, critiche di carattere politico.

Il giudice Crisci è stato chiamato a sciogliere l’eccezione preliminare sostenuta dall’avvocato Matteo Senatore di Cava de’ Tirreni, difensore della Mammato, relativamente all’inutilizzabilità delle pagine facebook prodotte dalla difesa delle persone offese nelle relative querele. “Posto che in astratto sia configurabile la diffamazione a mezzo facebook, come sarà possibile dare la prova processuale dell’esistenza di uno scritto o filmato o immagine diffamatoria? – ha chiesto il legale cavese – Non dimentichiamoci che le pagine web incriminate potrebbero essere cancellate dopo poche ore dalla pubblicazione, ma intanto il reato è stato commesso ed il danno prodotto. Basterà produrre e depositare in giudizio una mera copia cartacea delle pagine facebook diffamatorie? Considerando che le pagine web sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Si impone pertanto la necessità di fornire certezza al contenuto del documento dimostrandone anche data certa”.

L’avvocato Senatore sostiene quindi che le copie delle post del social, se presentate ad un procedimento processuale “devono essere “conformi all’originale”, conformità che doveva essere rilasciata da un cancelliere, notaio o segretario comunale, cosa che le presunte persone offese ben potevano realizzare essendo tutte appartenenti alla giunta comunale”.
Gli stampati di facebook quindi, non possono essere utilizzati nel procedimento, essendo ritenuti inesistenti giuridicamente. Il giudice non ha acquisito le prove presentate dall’accusa, per assenza del corpo del reato, rinviando ogni decisione alla prossima udienza, fissata per il 15 gennaio 2018: in quella sede saranno ascoltati i testi degli ufficiali della polizia giudiziaria, che potranno dire poco o nulla sugli stampati presentati dalla difesa.