Sorrento,Uffici comunali nel pallone,l’attività di bar non andava sanzionata (sebbene il Regolamento dice altro).
Per il Giudice di Pace è privata l’area esterna ritenuta occupata abusivamente. Sebbene le Associazioni contro le illegalità rilevano altro, dopo un provvidenziale intervento del Dott. Giammarino ,ottiene la sospensione dell’ordinanza di chiusura per cinque giorni, il bar a Via Degli Aranci . Sorrento – Molti cittadini avevano già sollevato dei dubbi circa il provvedimento […]
Per il Giudice di Pace è privata l’area esterna ritenuta occupata abusivamente. Sebbene le Associazioni contro le illegalità rilevano altro, dopo un provvidenziale intervento del Dott. Giammarino ,ottiene la sospensione dell’ordinanza di chiusura per cinque giorni, il bar a Via Degli Aranci .
Sorrento – Molti cittadini avevano già sollevato dei dubbi circa il provvedimento varato dal Comune, dopo che la Polizia Municipale aveva rilevato l’occupazione dell’area antistante ad un esercizio commerciale in Via Degli Aranci. Sulla quale erano state posizionate strutture esterne per attività di bar che secondo i verbalizzanti era di proprietà comunale mentre invece è risultata essere privata. Al centro della vicenda il verbale della Polizia Municipale per occupazione abusiva di suolo pubblico emesso la scorsa settimana nei confronti del bar “Giardino mediterraneo” . In conseguenza del quale il dirigente fuori dotazione organico, Donato Sarno titolare ad interim del IV dipartimento (suap,tributi,attività produttive e commercio) emanava l’ordinanza dirigenziale con cui imponeva al titolare dell’attività in questione cinque giorni di chiusura, nonché l’immediata rimozione delle attrezzature esterne. Di fronte a tale provvedimento la società titolare dell’esercizio si è immediatamente opposta esibendo una recente Sentenza (33/2017)del Giudice di Pace. Con la quale era già stato stabilito che l’area in questione è privata e niente affatto pubblica. Pertanto non poteva essere rilevato alcun verbale di occupazione abusiva di suolo pubblico. Di fronte a tale palese situazione che metteva in serie difficoltà il Comune, a metterci una pezza ancora una volta è stato il dirigente Antonino Giammarino emettendo un’ulteriore ordinanza con la quale si sospendeva il precedente provvedimento emesso dal Dott.Donato Sarno. Evitando in tal modo anche una richiesta risarcimento danni. Quella che in effetti potrebbe essere inquadrata come una sorta di incompetenza da parte dei dirigenti comunali in effetti con una più attenta lettura del Regolamento,come hanno fatto rilevare le Associazioni contro le illegalità, probabilmente si è trattato di una incomprensione tra i vari Uffici che ha portato a varare dei provvedimenti troppo precipitosi. Infatti il verbale della polizia Municipale, sebbene trattasi di suolo privato, come accertato anche dal Giudice di Pace, non esclude che debba essere applicato l’Art. 18 del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone.
Infatti l’art. 18 al comma 3 stabilisce che:
1.Il Comune di Sorrento, avvalendosi della facoltà di cui all’art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall’art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dal 01/01/2003 l’occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private oggetto di pubblico passaggio, anche di fatto, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell’art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.
2. L’occupazione, sia permanente che temporanea, anche ad ore, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
3. E’ assoggettata al pagamento del canone suddetto, nella misura del 30% della quantificazione operata ai sensi del successivo art.19. L’occupazione di aree private oggetto di pubblico passaggio, anche di fatto.-
Pertanto, secondo le Associazioni, nonostante la Sentenza del Giudice di Pace ed il provvedimento emanato dal Dott. Giammarino,l’esercizio in questione non dovrebbe tuttavia sfuggire all’applicazione del suddetto art. 18-
Inoltre si fa rilevare che la difficoltà trovata in questa occasione dagli Uffici comunali, probabilmente è dovuta al fatto che da sempre tale disposto non è stato mai applicato nei riguardi di tanti esercenti che in città occupano suolo privato di uso pubblico. “Disattenzione”che rappresenta senz’altro un’ulteriore danno erariale per le casse comunali. – 08 ottobre 2017 – salvatorecaccaviello.