Piano di Sorrento, abusi edilizi in un noto albergo: Comune ordina cessazione parziale attività

11 giugno 2018 | 17:36
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Piano di Sorrento, abusi edilizi in un noto albergo: Comune ordina cessazione parziale attività

Il Comune di Piano di Sorrento ha ordinato la cessazione parziale dell’attività di un noto albergo del posto. In particolare, come si legge dall’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio, l’ Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato dei controlli nel febbraio scorso rilevando la realizzazione di alcune opere prive di titolo edilizio abilitativo.

In particolare, le opere abusive consistono in:

PIANO TERRA:
– trasformazione di un’ area precedentemente adibita a porzione del locale ristorante sita all’ angolo Sud-Ovest ed attualmente adibita a n. 3 camere con servizio igienico per una superficie complessiva pari a mq 60,00: tali interventi sono stati realizzati in data successiva al 12.02.2015 in assenza di permesso di costruire ed in violazione dell’ art. 46 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Comunale, oltre a comportare un aumento delle camere autorizzate con la licenza suddetta;
– negli ambienti limitrofi all’ area cucina sono stati realizzati lavori edili ed opere murarie in assenza di titolo edilizio in corso di esecuzione all’ atto del sopralluogo;

PIANO PRIMO INTERRATO:
– su porzioni di superfici già oggetto di pratica di condono edilizio n. 724/94 rubricata al n. 643 e parte oggetto di accertamento di conformità urbanistica art. 37 è stata realizzata un ‘area adibita a centro benessere a servizio dell’ albergo su una superficie complessiva pari a mq 86,00, con lavori eseguiti tra ottobre 2012 e giugno 2014;
– sullo stesso piano sono state rilevate ulteriori sette camere per un’ ospitalità di
diciassette posti letto, ugualmente non autorizzati con licenza di esercizio;

PIANO SECONDO INTERRATO
– tale porzione di immobile – già oggetto di contestazione per alcune opere difformi rispetto all’ istanza di condono ex legge n. 326/2003 – è stata oggetto di lavori di installazione di una piscinetta prefabbricata successivamente al 12 ottobre 2015;
– in tale area risultano ulteriori n. 11 stanze con 23 posti letto egualmente prive di
autorizzazione all’ esercizio-

Il Comune ha fatto sapere che il SUAP non ha mai rilasciato alcun atto modificativo della licenza di attività alberghiera n. 15/1989 né della relativa certificazione sanitaria n. 110 del 28.07.1989 né è mai stata rilasciata autorizzazione sanitaria per l’ attività di centro benessere/SPA. La società facente riferimento alla struttura alberghiera, nonostante sia stata richiesta una proroga del termine utile alla presentazione di osservazioni e controdeduzioni ai sensi dell’ art. 10 della L. n. 241/1990, non ha prodotto a questo SUAP alcuna osservazione e/o documento da valutare nel corso del procedimento istruttorio di cui trattasi, lasciando ampiamente spirare il termine ultimo fissato alla data del 22 maggio.

Le opere abusive contestate, sempre secondo quanto si legge nell’ordinanza, privano l’ immobile di conformità alla normativa ed alle prescrizioni ed autorizzazioni di natura edilizia ed urbanistica nonché di pubblica sicurezza. E’ stato ritenuto, quindi, che la mancanza della conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dell’immobile o porzioni di esso costituisca motivo ostativo all’esercizio di qualsivoglia attività commerciale o di esercizio pubblico, in virtù della normativa di settore e del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia; e che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la cessazione dell’ attività turistico-ricettiva de qua nella porzione di immobile priva di conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria nonché – in primis – di licenza di esercizio, considerato che il numero complessivo delle camere rilevate è pari a 43 con numero imprecisato di posti letto e relativa distribuzione per singola camera (non rilevabile dalla relazione di sopralluogo) laddove la licenza di esercizio è stata rilasciata per 22 camere e 44 posti letto.

Le opere abusive contestate sono soltanto parzialmente incidenti sulla legittimità complessiva dell’ immobile, per cui si ritiene eccessiva una cessazione totale dell’ attività ricettiva, la quale può assolvere alla sua funzione di risorsa produttiva e pertanto risorsa economicamente valida, pur estrapolando dalla stessa le opere illegittimamente realizzate.

Per tutti questi motivi è stata ordinata la Cessazione dell’ attività ricettiva di cui trattasi, negli ambienti (camere – servizi – centro benessere) realizzati in assenza di titoli edilizi e pertanto non conformi alle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie nonché di tutela della sicurezza. Pertanto l’attività ricettiva alberghiera dovrà essere limitata a quanto autorizzato con la licenza n. 15/1989 e ss.mm.ii. a 22 camere e 44 posti letto quali risultanti dagli atti esistenti al fascicolo d’ ufficio e quindi:
10 camere al piano primo
10 camere al piano secondo
2 camere al piano terzo

Tutti gli ulteriori ambienti ubicati ai piani terra, primo e secondo seminterrato ospitanti n. 21 camere ed il centro benessere non dovranno essere oggetto di attività ricettiva in quanto carenti di autorizzazione all’ esercizio sia amministrativa che igienico/sanitaria e di conformità alla normativa urbanistica-edilizia ed igienico-sanitaria come già rilevato.