Vico Equense. Chiusure delle spiagge pubbliche con cancelli, i Vas denunciano alla Procura della Repubblica

30 luglio 2018 | 20:19
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Vico Equense. Chiusure delle spiagge pubbliche con cancelli, i Vas denunciano alla Procura della Repubblica
Vico Equense. Chiusure delle spiagge pubbliche con cancelli, i Vas denunciano alla Procura della Repubblica
Vico Equense. Chiusure delle spiagge pubbliche con cancelli, i Vas denunciano alla Procura della Repubblica

Vico Equense. “Sono appena rientrato dal Tribunale di Torre Annunziata – racconta prof. Franco Cuomo dei Vas – dove ho depositato la denuncia al Procuratore della Repubblica, dr. Alessandro Pennasilico sulla irricevibile chiusura delle spiagge con cancelli. Sarà il magistrato a dire l’ultima su tutta questa triste e intollerabile vicenda.

Ricordassero tutti – conclude – soprattutto i gestori di concessioni su suoli demaniali, ma anche gli inutili piddini, i balbuzienti 5Stelle e l’opposizione ectoplasmatica consiliare: il bene comune rimane bene comune, le spiagge e il mare sono beni inalienabili. Io combatto per questo principio, non certo per i miei concittadini proni ad ogni abuso”.

Di seguito la denuncia:

OGGETTO: Richiesta di accertamenti relativi all’ ordinanza del sindaco di Vico Equense n.198 del 21/08/2017

Il sottoscritto, CUOMO Francesco, nato a Vico Equense, nella qualità di coordinatore del
circolo VAS-VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ , con sede in vico Stella, n.6

CHIEDE

Alla S.V.lllustrissima di accertare la sussistenza di eventuali reati per i fatti qui d’innanzi denunciati. A seguito di una ordinanza del sindaco del comune di Vico Equense, Andrea Buonocore, ordinanza n.198 del 21/08/2017 che a sua volta rimandava alla precedente ordinanza n.318 del 28/06/2010, nella quale si disponeva: “l’interdizione a tutela della sicurezza e dell‘igiene delle sgiagge e del lidi, dei litorali cittadini, nonché l’accesso e la circolazione di persone e mezzi, sugli arenili delle sgiagge delle Calcare, del Pezzolo e delle Postali, dalle ore 24 alle ore 05 tutti i giorni, nel periodo compreso dal 12 giugno al 15 settembre di ogni anno solare”.

L’ordinanza ultima, ovvero la n.198 del 21/08/2017, conservando le stesse motivazioni della prima, anticipava l’interdizione e l‘accesso alla circolazione di persone e mezzi alle ore 20 “per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità” . L’ordinanza in oggetto – a parere di chi scrive però – sembrerebbe presentare delle contraddizioni o dei punti non chiari. Gli arenili in questione sono stati dati in concessione ad alcuni gestori di attività balneari, orbene, gli stessi gestori si sono assunti il compito di chiudere ed aprire i cancelli che sono stati posti su suolo demaniale, gli stessi gestori poi li aprirebbero soltanto per consentire l’ingresso ad attività di ristorazione improvvisate (si ignora se ci siano o meno le autorizzazioni dell’ASL per la somministrazione di cibi e bevande, si ignora la provenienza delle utenze ovvero utilizzo di energia elettrica e acqua), in ultima analisi, i gestori sembrerebbero “consentire” un uso degli arenili solo finalizzato alle proprie attività.

Si ricorda che gli stessi gestori durante il giorno dovrebbero rispettare tutta una serie di doveri ai quali sono obbligati dalle delibere di concessione. Vale a dire: NELLE DELIBERE DI ASSEGNAZIONE A CHICCHI BEACH E ABRUZZESE, Sl RIMARCA IL LIBERO ACCESSO AL MARE VERSO TUTTI, SENZA IMPEDIMENTI Dl SORTA: DOCCE FREDDE GRATIS PER TUTTI; POI TRE METRI DI BATTIGIA LIBERI. Ma niente di tutto ciò sembrerebbe essere fatto rispettare, ovvero: niente docce, niente libero accesso, l’occupazione permanente oltre l’orario stabilito dalla concessione di lettini e ombrelloni che invece dovrebbero essere sistemati su richiesta e non già disposti e lasciati poi sulla spiaggia come se si trattasse di uno stabilimento balneare privato, ma, cosa assolutamente poco chiara, l’apposizione di cancelli su stradine da sempre pubbliche che consentivano gli accessi alle spiagge, tutto ciò anche in contraddizione con il Codice della Navigazione se in caso di sinistro marino dei malcapitati dovessero finire su spiagge chiuse da cancelli.

In pratica una privatizzazione assoluta del suolo demaniale, sul quale sembrerebbero non esserci più controlli da parte dell’autorità comunale, ma solo quelli “imposti” dai gestori, che oltre ad averne il controllo assoluto di giorno, – attraverso l’ordinanza in oggetto – sembrerebbero acquisirlo anche di notte per attività di ristorazione, in modo che l’ordinanza non sembrerebbe essere stata stilata per la tutela dei cittadini, ma solo per la tutela dei beni dei gestori che rimangono in forma permanente sugli arenili per tutto l’anno solare.

All’uopo si vuole riportare l‘Ordinanza n. 2543/2015 del Consiglio di Stato che dirimendo la questione relativa all’accessibilità pubblica alla battigia e al mare ha precisato che:
“il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione” precisando inoltre che “di tale principio generale costituiscono applicazione, tra l’altro, l’art.1, comma 251 lettera E della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

Si tratta a tutti gli effetti della prima pronuncia assoluta del Consiglio di Stato sul tema, una pronuncia che afferma con forza il carattere pubblico della fruizione collettiva del demanio marittimo e che considera l’esclusività sorta dalla concessione come una eccezione alla regola. Eccezione che, sempre secondo i Giudici, proprio per questo deve comunque soggiacere ai principi generali dell’Ordinamento e quindi naturalmente alla Legge (in questo senso va inteso il perentorio richiamo letterale all’art. 1 comma 251 lettera E della Legge 296/2006). Se non fosse bastato il richiamo diretto alla norma, l’Ordinanza della Corte comunque è andata ben oltre, chiarendo che il principio dell’accessibilità pubblica alla battigia e al mare è a tutti gli effetti “clausola necessaria del provvedimento concessorio” sgombrando in tal modo per adesso ogni dubbio interpretativo o residua resistenza all’applicazione letterale della norma.

A seguito di tutto ciò denunciato si chiede alla S.V.I. di voler effettuare le necessarie indagini e gli opportuni accertamenti al fine di verificare la sussistenza di eventuali reati nei fatti sopra riportati.