Vico Equense. Aumenta di altro milione e mezzo di euro il debito del Comune in seguito della vertenza Vescia per occupazione dell’ex Hotel Cristallo come Ospedale Generale di zona “De Luca e Rossano”

26 settembre 2018 | 17:50
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Vico Equense. Aumenta di altro milione e mezzo di euro il debito del Comune in seguito della vertenza Vescia per occupazione dell’ex Hotel Cristallo come Ospedale Generale di zona “De Luca e Rossano”

Vico Equense. Con atto di citazione del 1991 i signori Vescia – Spasiano agivano in giudizio contro il Comune di Vico Equense nonché l’ex ASL 36 della regione Campania per illegittima detenzione di locali adibiti a casa di Riposo e poi Ospedale, “detenzione successiva alla scadenza di un contratto di fitto – si legge nella delibera – nonché per danni alla struttura nel lungo periodo di detenzione”; dopo una lunghissima vicenda giudiziaria di oltre 25 anni, si è arrivati nel 2018 alla Sentenza definitiva della cassazione n. 6121/2018 con la quale il Comune è stato condannato al pagamento di un ingente importo, aggiornato, secondo le statuizioni di Sentenza e atto di pignoramento del 26/06/2018 ad 1.622.299,54 €.

Con la delibera del Consiglio comunale n. 34 del 03/08/2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e in particolare, il punto 5 dell’allegato 1 bis, relativo alla Sentenza della Cassazione n. 6121/2018 di condanna del Comune al pagamento della somma di circa 1.650.000,00 € (calcolo approssimativo, tenuto conto che gli interessi andranno calcolati sino alle date di pagamento), prevedendo un pagamento rateale in tre esercizi finanziari. Con l’assenso dei creditori, l’estinzione del debito avverrà con imputazione in tre rate ai bilanci 2018, 2019 e 2020.

Ma Raccontiamo precisamente come sono andati i fatti. Con atto di citazione notificato in data 28.12.1991, i Signori Vescia e Spasiano agivano in giudizio avverso il Comune di Vico Equense nonché l’USL n.36 Regione Campania e l’Ente Ospedaliero De Luca e Rossano. Gli attori dichiaravano di essere proprietari di un immobile in Vico Equense adibito ad attività alberghiera fino al settembre 1974. Affermavano poi di aver ceduto in locazione per nove anni, nel novembre 1974, il cespite all’Ente Ospedaliero De Luca e Rossano unitamente agli arredi; di aver il Pretore di Sorrento in data 03.12.1984 convalidato lo sfratto per finita locazione con esecuzione al 31.12.1986. Il Comune di Vico Equense era succeduto all’Ente Ospedaliero nella locazione.

I due locatari non avevano effettuato alcuna manutenzione per cui l’immobile risultava, unitamente agli arredi, gravemente danneggiato e bisognoso di interventi edilizi; che gli istanti in data 06.08.1988 rientravano in possesso di parte dell’immobile non potendo comunque ricavare alcuna utilità, a loro dire, dal rilascio parziale; la consegna era avvenuta da parte del Comune agli inizi del 1992.

La domanda dei proprietari era volta conseguentemente all’accertamento dell’esistenza di gravi danni all’immobile ed agli arredi di loro proprietà, con contestuale condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito, con interessi e rivalutazione, alla declaratoria di grave ed colpevole ritardo nel rilascio del bene locato dopo la scadenza del contratto, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del maggior danno patito a seguito del ritardato rilascio, con interessi e rivalutazione, alla condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.

Il Comune si costituiva ritualmente in giudizio per il tramite dell’avv. Pasquale Lambiase, opponendosi all’azione; con sentenza n. 1273/2004 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva in parte la domanda e, per l’effetto, condannava la Città di Vico Equense e l’Ente Ospedaliero De Luca e Rossano, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 150.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento danni derivanti dal cattivo uso del cespite locato; il solo Comune veniva inoltre condannato al pagamento della ulteriore somma di euro 150.000,00, quale risarcimento danni per il ritardato rilascio dell’immobile, oltre rivalutazione ed interessi.

I convenuti venivano poi condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese delle consulenze espletate nonché delle spese di giudizio; la Sentenza di I grado era oggetto di appello da parte del Comune per il tramite dell’avv. Maurizio Pasetto e di appello incidentale da parte degli attori di I grado; la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 43 62/2013 respingeva l’appello principale proposto dal Comune ed accoglieva, invece, parzialmente l’appello incidentale preposto dai signori riconoscendo agli attori/appellanti incidentali un importo maggiore rispetto a quello riconosciuto in I grado a titolo di risarcimento per danni all’immobile, imputandolo a carico del Comune di Vico Equense, anche quale successore del soppresso Ente Ospedaliero.

Il Comune, anche quale successore del soppresso Ente Ospedaliero, veniva dunque condannato al pagamento in favore degli appellanti incidentali della somma di € 325.000,00 ( maggiore rispetto a quella di I grado fissata in € 150.000,00), a titolo di risarcimento danni all’immobile, oltre rivalutazione ed interessi legali della somma di € 150.000,00 (confermando la condanna di I grado) per il risarcimento dei danni ulteriori da ritardato rilascio dell’immobile, oltre rivalutazione ed interessi.

Con sentenza n. 6121/2018 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Vico Equense, confermando, pertanto, la sentenza della Corte di Appello e condannando l’Ente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso; da ultimo, in data 26.06.2018, i signori notificavano alla PA atto di pignoramento presso terzi per l’importo di € 1.622.299,54.

Il Comune di Vico Equense, con nota prot. n. 23 733 del 04.07.2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio Legale, proponeva ai creditori, per il tramite del loro Legale, la definizione bonaria della vicenda attraverso la corresponsione della somma di € 1.622.299,54 in tre esercizi finanziari e, precisamente: 1) € 500.000,00 entro il 30.09.2018; 2) € 550.000,00 entro il 30.09.2019; 3) € 572.299,54 entro il 30.09.2020.