Spiaggia SuperAbile: adozione Legge Regionale a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione per le persone disabili

20 ottobre 2018 | 13:55
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Spiaggia SuperAbile: adozione Legge Regionale a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione per le persone disabili

Egregio Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca e Spettabile Consiglio Regionale della Regione Campaniasi legge nella proposta di legge regionale – i sottoscritti: AngelaAiello, LauraCuomo, FrancescaEsposito, SalvatoreEsposito e LuigiMilano, in qualità di promotori del progetto “SpiaggiaSuperAbile“, espongono quanto segue.

Premesso che il comitato “SpiaggiaSuperabile” nato il mese di Gennaio 2018 con l’obbiettivo di rendere accessibile, in un arco temporale di due anni, almeno una spiaggia libera/lido privato/spiaggia libera attrezzata della Penisola Sorrentina (Vico Equense, Meta, Piano di sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense) lavorando con le amministrazioni comunali nonché concessionari e/o affidatari di lidi/spiagge libere attrezzate, èriuscito a creare per l’estate 2018 gran parte degli obbiettivi prefissatisi, visto che le spiagge designate ad oggi necessitano solo di mappe e percorsi tattili per essere decretatetotalmente accessibili,

CHIEDONO

  1. L’adozione di norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione
  2. L’adozione di incentivi ai comuni costieri volti ad assicurare la totale fruibilità ed accessibilità delle spiagge riservate alla balneazione da parte delle persone disabili

Si precisa, inoltre, che gli istanti restano a completa disposizione per qualsiasi confronto e/o chiarimento da parte Vostra.

Si allega, alla presente bozza di Legge Regionale liberamente ispirata alla Legge Regionale della Regione Puglia: “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili”.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione per le persone diversamente abili”.

Si propone al Consiglio Regionale della Campania di approvare la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili ad una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.

Art. 2

Oggetto

1. In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia richiamate nell’articolo 1, la Regione Campania eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate alla balneazione, previste nel piano regionale delle coste, alle persone diversamente abili.

2. Le amministrazioni comunali nelle spiagge libere e libere attrezzate (gestite direttamente dai Comuni o affidate a terzi) devono, secondo le esigenze e le caratteristiche del proprio territorio:

a) individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili;

b) predisporre parcheggi riservati alle persone diversamente abili in corrispondenza delle aree individuate;

c) agevolare l’accesso alla spiaggia con l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;

d) dotare la spiaggia di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;

e) predisporre segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;

f) dotare le spiagge accessibili di appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani, destinati esclusivamente all’uso da parte delle persone con disabilità e ai propri accompagnatori.

Art. 3

Norme generali

1. I progetti per gli interventi volti all’accessibilità delle spiagge sono redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.

Art.4

Contributi regionali

1. La Regione Campania, per le attività di cui all’articolo 2, concede, in coerenza con la programmazione regionale, contributi per la realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità e fruibilità delle spiagge libere e libere attrezzate (gestite direttamente dai Comuni o affidate a terzi) alle persone diversamente abili e per l’acquisto di appositi ausili speciali adatti al mare.

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all’articolo 4 sono destinati ai comuni costieri, anche nelle forme associative di cui agli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Art. 6

Criteri per la concessione dei contributi

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascun progetto, prevedendo in particolare:

a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, delle domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;

b) le tipologie e le caratteristiche delle strutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), delle segnaletiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) e degli ausili speciali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f);

c) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

d) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

e) le condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;

f) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro ________ sul capitolo di nuova istituzione denominato “Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone diversamente abili alle aree demaniali destinate alla balneazione”.

2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.