Con il Decreto Sicurezza l’accattonaggio molesto diventa reato.

14 novembre 2018 | 08:22
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Con il Decreto Sicurezza l’accattonaggio molesto diventa reato.

Il maxi emendamento presentato dal Governo, punta ad introdurre nel Codice Penale il delitto di accattonaggio molesto. Per chi chiede l’elemosina con modalità vessatorie o simulando deformità e malattie,arresto da tre a sei mesi ed ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. Inasprite le pene per chi si avvale per mendicare di una persona minore.

Accolte le novità introdotte dal maxi emendamento presentato dal Governo al D.d.L. di conversione del Decreto Sicurezza (n. 113/2018) all’esame della Camera dopo la recente approvazione in prima lettura del Senato. Una delle quali, prevista dall’Art.21-bis, modifica il Codice Penale introduce il delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio.Con il nuovo Articolo 669-bis c.p. si sanziona con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3 mila a euro 6 mila chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà, prevedendo inoltre il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento. Lo sfruttamento di anziani o disabili per l’accattonaggio può configurare il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all’Articolo 600 C.P. e l’utilizzo di animali potrebbe integrare una forma di maltrattamento penalmente rilevante ai sensi dell’Articolo 544-ter C.P. – Mentre, nei casi più gravi, in cui la mendicità si configura come particolarmente intimidatoria e invasiva, si potrebbe considerare configurabile il reato di violenza privata di cui all’Articolo 610. Inoltre, il Disegno di Legge, approvato dal Senato, modifica la disciplina del reato di impiego di minori nell’accattonaggio sanzionando anche la condotta dell’organizzazione dell’altrui accattonaggio. La formulazione attualmente vigente dell’articolo 600-octies del codice penale (introdotto dalla legge n. 94 del 2009 contestualmente all’abrogazione dell’articolo 671, che disciplinava il reato contravvenzionale dell’impiego di minori nell’accattonaggio) sanziona con la pena della reclusione fino a tre anni chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, chi permette che tale persona, ove sottoposta all’autorità o affidata alla custodia o vigilanza del soggetto attivo, mendichi e chi permette che altri se ne avvalga per mendicare. Mentre nell’articolo 600-octies del Codice Penale viene inserito un nuovo comma che punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni “chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o lo favorisca a fini di profitto”. La nuova disposizione sembra essere finalizzata a sanzionare le forme di gestione imprenditoriale, sistematica e continuativa dell’attività di accattonaggio, con riferimento non soltanto all’organizzazione dell’accattonaggio minorile, ma, più genericamente, all’organizzazione dell’altrui accattonaggio. Tali potrebbero rappresentare ora gli strumenti, a favore delle Forze dell’Ordine e delle Amministrazioni comunali  affinché tale fenomeno possa essere debellato, in particolar modo in località turistiche. Dove obbiettivamente non offrono uno spettacolo assolutamente da promuovere.   Bisogna tuttavia verificare quanto tali provvedimenti possano essere efficaci all’atto pratico. – 14 novembre 2018 –salvatorecaccaviello.

Fonte: Italia Oggi.