È giusto alla madre naturale mantenere l’anonimato?
Tutele a confronto – Il diritto a conoscere le proprie origini VS Il diritto della madre naturale a mantenere l’anonimato.
In questi casi, al fine di garantire il diritto alla salute del bambino e della puerpera, il nostro ordinamento riconosce alla gestante la facoltà di richiedere l’assistenza al parto nelle strutture pubbliche mantenendo il completo anonimato.
Tale scelta incide pesantemente sul diritto del nascituro a conoscere le proprie origini.
È universalmente riconosciuto che “la conoscenza delle proprie origini rappresenti un presupposto indefettibile per l’identità personale” e che tale diritto integri pertanto un diritto fondamentale della persona tutelato dall’art. 2 Cost. e, a livello sovranazionale, dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (Convenzione di New York del 20.11.1989) nonché dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione di Roma del 04.11.1950).
Normalmente un individuo adottato, raggiunti i venticinque anni di età, o la maggiore età in caso di morte dei genitori adottivi o in casi di necessità, può, con apposita istanza al Tribunale di residenza, richiedere di “accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici” (art. 28, comma 5, legge 184/83); tale accesso resta però escluso “nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata” (art. 28, comma 7 legge 184/83).
Tale norma, che di fatto cristallizza la volontà della madre naturale al momento della nascita, è stata più volte oggetto di contestazioni.
Ad un primo esame della Corte Costituzionale del 2005 la questione di legittimità fu ritenuta infondata in quanto “l’assolutezza del diritto all’anonimato era espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, rappresentando la garanzia che il legislatore aveva ritenuto necessaria per assicurare che il parto avvenisse in condizioni ottimali e per distogliere la donna da decisioni irreparabili” valutate come ben più gravi per il figlio (Sentenza Corte Costituzionale 425/2005).
Successivamente è intervenuta una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (25.09.2012) che ha sanzionato la normativa italiana in quanto “non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa” rilevando l’illegittimità della mancata previsione di strumenti volti a bilanciare “il diritto del figlio a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato”.
A seguito della predetta pronuncia, nuovamente compulsata la Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità del sopra richiamato art. 28, comma 7, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non volere essere nominata nella dichiarazione di nascita, censurando pertanto la normativa “per la sua eccessiva rigidità” ritenendo “l’irreversibilità del segreto” in contrasto con il disposto degli artt. 2 e 3 Cost.
Con la predetta pronuncia però il giudice delle leggi ha specificato che l’interpello della madre debba essere effettuato “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza”, invocando implicitamente il necessario intervento del legislatore.
Tale intervento ad oggi non è stato messo in atto, con conseguente empasse per i giudici di merito a rispondere alle richieste di accesso.
È nato così in materia un forte contrasto nella giurisprudenza di merito. Alcuni Fori hanno ritenuto di dover dare seguito alle istanze, riconoscendo il peso determinante dei diritti dei soggetti richiedenti nonché l’impossibilità di applicare il dettato normativo dichiarato incostituzionale, mentre la corrente opposta ha ritenuto di dover rigettare le richieste stante la mancata regolamentazione da parte del legislatore del procedimento di audizione della madre. Tali ultimi giudici, ritenendo sussistente una riserva di legge in materia, hanno riscontrato l’impossibilità pratica ad instaurare in autonomia l’interpello delle madri.
Tale situazione critica è stata finalmente risolta con la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, pubblicata in data 25 gennaio 2017 (sentenza n. 1946), a seguito di istanza presentata dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
L’excursus del giudice di legittimità parte proprio dalla considerazione dell’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma che fissava in modo irrevocabile la volontà della madre biologica, cristallizzandola in modo definitivo, impedendo ogni potenziale esercizio del diritto fondamentale all’identità del figlio. Il rifiuto dei giudici di merito conduceva implicitamente a perpetuare l’applicazione della norma illegittima.
Il Supremo Collegio ha pertanto osservato che la sentenza della Corte Costituzionale ha fornito un principio ed anche non dettando delle regole per il procedimento di audizione/interpello “non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall’applicazione diretta di quel principio” ben potendo reperire nell’ordinamento le norme per decidere i casi sottoposti alla loro cognizione.
Pertanto, rispondendo alla richiesta del Procuratore, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di parto anonimo, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice […] di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova il limite insuperabileallorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità”.
I giudici di merito da questo momento, a fronte della legittima richiesta di un figlio di conoscere la sua storia parentale biologica, dovranno reperire le informazioni sull’identità della madre naturale e procedere alla sua audizione, garantendo alla stessa la tutela della sua riservatezza e reputazione, preservando altresì i diritti fondamentali di eventuali discendenti e/o familiari.