Piano di Sorrento: Dopo trent’anni, il Comune scongiurato dal pagare un risarcimento di 20 milioni, no alla lottizzazione “Sinicopri”

3 novembre 2018 | 11:00
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Piano di Sorrento: Dopo trent’anni, il Comune scongiurato dal pagare un risarcimento di 20 milioni, no alla lottizzazione “Sinicopri”

Piano di Sorrento: Dopo trent’anni, il Comune scongiurato dal pagare un risarcimento di 20 milioni, no alla lottizzazione “Sinicopri”. Qui si voleva  la costruzione di un albergo e un fabbricato tra Via G. Maresca e Via dei Platani.

 I giudici amministrativi della IV sezione di Roma, dopo il ricorso al Tar Campania di Napoli,   respingendo il ricorso  di Antonino Gargiulo (cugino del famoso “notariello”) , difeso dagli avvocati Giovanni Allodi e Aldo Starace, hanno salvato il Comune, difeso dall’avvocato Francesco Saverio Esposito,  da una richiesta di risarcimento danni di 43 miliardi, oggi venti milioni di euro, fatta in sede civile dal Tribunale di Torre Annunziata .  

 Tutto inizia negli anni Ottanta, quando l’imprenditore si vede negare il rilascio delle concessioni, richieste nel 1983 e all’epoca conformi a un piano di lottizzazione varato dal Comune nel 1975, approvato dalla Regione nel 1981 e convenzionato nel 1982. Il “no” alle autorizzazioni è motivato dal fatto che viene introdotta la legge regionale 35 del 1987 – il Put – che porta in campo ulteriori misure di salvaguardia. L’imprenditore di Piano di Sorrento a questo punto decide di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale della Campania che – siamo nel 1989 – che accoglie il ricorso. Motivo? Per il Tar, le concessioni dovevano ritenersi già rilasciate «già dal 1983, dal momento in cui il sindaco aveva comunicato che la commissione edilizia integrata aveva espresso il proprio nulla osta sull’intervento senza formulare alcuna riserva o condizione». Però il Comune resta dell’avviso che i lavori non possono partire alla luce dei nuovi stringenti limiti urbanistici imposti dalla Regione. Spunta, in sede di contenzioso, anche una consulenza con cui si rileva che se è pur vero che il tasso di edificabilità della convenzione di lottizzazione è rispondente all’originario piano di fabbricazione, lo stesso indice è «assai superiore» a quello previsto dal sopravvenuto Piano regolatore generale. Ed è qui, stando al ragionamento fatto sia dall’ente sia dai giudici, che essendo il Put anche una norma che non può essere derogata, è necessario frenare il progetto che prevede l’albergo e un fabbricato.

La questione sbarca all’attenzione del Consiglio di Stato con il Comune che si costituisce e fa notare anche la tardività dell’impugnazione delle norme di attuazione del Prg. Dopo udienze e cambi di legali, arriva la sentenza. Per i giudici, il Comune – rappresentato dall’avvocato Francesco Saverio Esposito – fece bene all’epoca a non far effettuare gli interventi. Perché il Put rappresenta, secondo i magistrati di palazzo Spada, una norma che non si può superare. A stretto giro ci sarà la sentenza in sede civile sul risarcimento di oltre venti milioni di euro ma è evidente che con uno stop fissato dal Consiglio di Stato l’istanza possa essere rigettata.