Piano di Sorrento. Graziano Maresca diffida il Comune “Incarico contro di me dato fuori convenzione”

21 gennaio 2019 | 22:05
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Piano di Sorrento. Graziano Maresca diffida il Comune “Incarico contro di me dato fuori convenzione”

Piano di Sorrento. E’ guerra fra l’amministrazione di Vincenzo Iaccarino e l’ingegner Graziano Maresca. Il ricorso per essere reintegrato nel suo ruolo verrà deciso a febbraio, dopo la riserva del giudice del lavoro di Torre Annunziata, intanto Maresca ha diffidato il Comune per l’incario dato all’avvocato  del Comune con una pec sottolinea che 

“con Deliberazione n.180 del 31/10/2018 la Giunta Comunale ha conferito incarico legale “fuori convenzione”, all’avv. Donatello Esposito, per la resistenza in giudizio, dinanzi al Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, promosso dal sottoscritto;

  • per il predetto incarico, il Funzionario Responsabile del I Settore ha impegnato la somma di € 3.000,00 con Determinazione n.575 del 16/11/2018;

  • con Determinazione n.596 del 22/11/2018, il Funzionario Responsabile del I Settore ha indetto un Avviso di selezione pubblica per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n.165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D;

Rilevato che

  1. il Comune di Piano di Sorrento ha indetto due procedure selettive per il conferimento d’incarichi in convenzione a professionisti avvocati abilitati alle magistrature superiori, per le materie di “diritto civile e lavoro, e per le costituzioni di parte civile in procedimenti penali”:
  1. alla luce del citato avviso pubblico, che prevedeva espressamente la nomina di un legale esperto inDiritto del Lavoro, appare incomprensibile come la materia del contendere “.. attiene a problematiche giuridiche in materia di pubblico impiego, è da considerarsi specialistica, rispetto anche alla convenzione stessa stipulata …”. Ma il legale scelto dall’Ente, non doveva essere esperto in diritto del Lavoro? Emerge con evidenza la scelta maldestra della Giunta che, di fatto, sconfessa le competenze attribuite agli avvocati Comunali in convenzione, risultate dalla procedura di evidenza pubblica, vanificando la procedura stessa che ha selezionato ben due figure professionali, attualmente convenzionati con il Comune di Piano di Sorrento: Prof. Avv. Erik Furno e Avv. Pierfrancesco Rina;

  1. il contenzioso in oggetto è stato promosso dal sottoscritto per veder riconosciuto il proprio diritto al reintegro nella posizione ricoperta come Categoria giuridica D3, lascia sbalorditi che tale posto sia, ad oggi, oggetto di avviso pubblico di mobilità per tempo pieno ed indeterminato con Deliberazione n.596 del 22/11/2018;

DIFFIDA

a procedere all’annullamento degli atti in oggetto per le seguenti motivazioni:

Delibera di Giunta Comunale n.180 del 31/10/2018 e  relativa  Determina del FunzionarioResponsabile del I Settore n.575 del 16/11/2018, sono da ritenersi illegittime non solo per le evidenti anomalie precedentemente citate, ma anche perché l’incarico legale deve essere trattato come un normale affidamento di servizi. Non rileva il carattere fiduciario della disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale, in quanto il procedimento dev’essere rivisto, alla luce dell’entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs.18 aprile 2016, n.50. Già con la sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, nel giudicare l’affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente. L’Anac, inoltre, con delibera n. 1158/2016 ha evidenziato, che, nell’affidamento di un patrocinio legale, le amministrazioni devono attuare i principi di cui all’art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte. Nulla rileva il fatto che si tratti di un singolo incarico, in quanto la distinzione tra affidamento di un singolo patrocinio legale e di un appalto di servizi è stata superata dal disposto di cui all’art. 17 del nuovo codice dei contratti pubblici. In merito, si evidenzia che l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale, si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti che esclude la possibilità di effettuare l’affidamento in via fiduciaria, giurisprudenza oggi avvalorata dalle richiamate novità normative di cui al d.lgs. n 50/2016. La mancanza di una procedura comparativa di due o più preventivi, viola iprincipi di imparzialità, pubblicità e concorrenza. L’Ente non ha regolamentato in alcun modo l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale all’esterno, infatti, manca l’adozione di norme regolamentari finalizzate a disciplinare l’affidamento dei patrocini legali; si ribadisce che era ed è tenuto a svolgere detto incarico con i legali convenzionati scelti mediante procedura di evidenza pubblica! Qualsiasi altra scelta differente, è sanzionabile anche contabilmente. La scelta effettuata,

  • anche in contrasto con le vigenti LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 12,

denominate proprio “Affidamento dei servizi legali” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018. La procedura anomala di affidamento del servizio, inoltre, riguarda anche il mancato rispetto dei vincoli imposti agli Enti dal 18 ottobre 2018: tutte le comunicazioni degli Appalti pubblici, a partire dalla presentazione delle candidature e delle offerte, devono avvenire solo con modalità elettronica, così come previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, termine ultimo individuato dalle direttive europee (comma 2 dell’art. 90 della Direttiva 2014/24/UE) per l’utilizzo obbligatorio dei mezzi elettronici nelle procedure di gara per le stazioni appaltanti;

Determina del Funzionario Responsabile del I Settore n.596 del 22/11/2018 in quanto il posto Categoria D presso Codesto Ente, non è da considerarsi disponibile a tempo pieno ed indeterminato fino a conclusione del citato procedimento depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata- Sez.Lavoro.

Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto invita ad un celere riscontro, riservandosi di intraprendere ogni azione di tutela presso la magistratura contabile a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche e presso altri organi dello stato competenti.

Ing. Graziano Maresca