Sant’Agnello noto ristorante non paga stipendio a una dipendente
di Michele Pappacoda Una nostra lettrice ci scrive che nei mesi scorsi ha lavorato come dipendente presso un noto ristorante di Sant’Agnello con la mansione di lavapiatti dopo aver svolto egregiamente questa mansione le viene negato lo stipendio di dicembre. Lei più volte ha chiesto al titolare la rata di dicembre ma lui prende tempo dicendo che il bonifico parte domani ma a tuttora non ha ricevuto alcun stipendio e una cosa deprorevole sfruttare i dipendenti. Ma vi sono delle regole da rispettare ora ve li elenchiamo.
In caso di mancato o ritardato stipendio il datore di lavoro rischia di incorrere in pesanti sanzioni: nel caso in cui non versi lo stipendio entro il mese successivo, il dipendente può procedere con una diffida, con una conciliazione presso la Direzione del Lavoro o con un decreto ingiuntivo.
Termine ultimo per lo stipendio
Generalmente il pagamento della retribuzione deve avvenire ogni mese, ma si possono concordare tempi diversi, purché si rispetti il termine ultimo entro cui va versata la busta paga stabilito dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento, oltre tale data, il datore di lavoro è automaticamente in mora ed è tenuto a versare gli interessi. Da sottolineare che tale termine deve essere inteso come la data in cui il dipendente avrà disponibilità della somma sul proprio conto e non a quella in cui l’azienda dispone il versamento.
Nella maggior parte di casi i CCNL prevedono il pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello lavorato, ma non esiste una regola valida per tutti i contratti collettivi nazionali di categoria. In assenza di CCNL si deve far riferimento agli accordi aziendali. Se in nessuna di tali fonti è stabilita la data di pagamento dello stipendio, questo va accreditato alla fine di ogni mese, ossia il 30 o il 31.
Mancato stipendio: le azioni dei dipendenti
Se lo stipendio viene pagato in ritardo il dipendente può decidere di inviare al datore di lavoro con raccomandata A/R o PEC un sollecito di pagamento bonario o anche una lettera di diffida a firma dell’avvocato con preavviso di azioni legali. Il dipendente potrebbe anche intraprendere la strada del cosiddetto “tentativo di conciliazione monocratico”, volto a sollecitare un’ispezione all’azienda, semplicemente rivolgendosi alla Direzione del Lavoro e presentando esposto all’ispettore. Questo si occuperà poi di coinvolgere l’azienda e di definire la morosità con un incontro tra le parti.
Un’altra possibilità è che il dipendente proceda con una richiesta di conciliazione in presenza dei sindacati del lavoratore e dell’azienda, un verbale che rappresenta un titolo esecutivo ma non comporta sanzioni per l’azienda.