Sorrento . Dopo la sentenza sugli scuolabus contro la coop Tasso, Paolo Esposito chiede sospensione Giammarino

31 maggio 2019 | 19:53
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Sorrento . Dopo la sentenza sugli scuolabus contro la coop Tasso, Paolo Esposito chiede sospensione Giammarino
Sorrento . Dopo la sentenza sugli scuolabus contro la coop Tasso, Paolo Esposito chiede sospensione Giammarino
Sorrento . Dopo la sentenza sugli scuolabus contro la coop Tasso, Paolo Esposito chiede sospensione Giammarino

Sorrento . Paolo Esposito, il patron del celebre ristorante Caruso, un pezzo di storia del turismo in Campania, da consigliere comunale di opposizione sta portando avanti battaglie che incalzano l’amministrazione del sindaco Giuseppe Cuomo e oggi ha inviato una nota che Positanonews pubblica in allegato integralmente

” Senza voler assolutamente svolgere il ruolo di giudice, lo scrivente ritiene tuttavia di invitare la commissione disciplinare a valutare il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato e sospendere il dirigente dal servizio, così come è recentemente accaduto in analoghe circostanze. Si riserva ogni ulteriore utile iniziativa stante il contenuto della sentenza di una gravità inaudita a modesto parere di chi scrive.”

Si conclude così la durissima nota che porta la data di oggi e la firma del Consigliere comunale di opposizione Paolo Esposito che chiede così di adottare il provvedimento della sospensione nei confronti del dirigente Antonino Giammarino. La sentenza del Consiglio di Stato a cui si riferisce Esposito è quella relativa al contenzioso tra il Comune di Sorrento e la Cooperativa Torquato Tasso

Il Comune fece bene a revocare la concessione del trasporto scolastico alla Cooperativa Tasso . “L’atto appare giustificato da una situazione di irregolarità che induce a ritenere che il procedimento di affidamento del servizio di trasporto scolastico in questione fosse stato deviato dai principi di imparzialità, economicità, par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa, per la ricorrenza di elementi oggettivi tali da far sintomaticamente dubitare della complessiva correttezza e della trasparenza dell’intera gara.

Si può sostanzialmente racchiudere in questo breve passaggio la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l’appello alla sentenza del TAR Campania – Napoli che aveva rigettato il ricorso presentato dalla Torquato Tasso – Società Cooperativa a.r.l. contro il provvedimento adottato di esclusione dalla gara per il l’affidamento triennale del servizio di trasporto scolastico adottato dal Comune di Sorrento

I Giudici di secondo grado, nella loro motivazione, vanno anche oltre e spiegano che tra gli elementi oggetti meritevoli di valutazione ci sarebbero…

…in primo luogo, l’esclusione dei titolari di taxi e licenze di autonoleggio dalla partecipazione alla gare per il trasporto scolastico aveva oggettivamente finito in grado di condizionare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e il relativo confronto concorrenziale. Tale determinazione aveva infatti comportato una restrizione dei requisiti di capacità professionale, tecnica ed economica previsti dal bando.

Altro elemento rilevante nel senso di cui sopra è la circostanza, singolare in questo genere di gare (normalmente affollate di numerosi concorrenti), che la società appellante era stata l’unica partecipante. Non è frequente la partecipazione di un solo concorrente ad una gara per un servizio pluriennale, peraltro di importo non modesto.

Infine sintomaticamente indicativo è anche il fatto che, anche nel precedente affidamento, la Cooperativa Tasso si era aggiudicata il servizio – ancora in assenza di altri concorrenti– con un ribasso di appena l’1%.

Insomma secondo il Consiglio di Stato, a prescindere dall’esito del processo penale, che vede coinvolti i vertici della società e funzionari dell’Amministrazione, in quanto in ogni caso…

…sussistevano elementi precisi, diretti e concordanti, per ritenere che legittimamente la stazione appaltante — nell’esercizio della sua discrezionalità – avesse radicato la convinzione che di un’oggettiva, incidente, indebita influenza dell’operatore economico nei processi decisionali dell’amministrazione e che quest’incidenza fosse stata tale “…da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità…” come afferma il ricordato art. 80, comma 5, del Codice.

Ricordiamo che lo stesso Consiglio di Stato, nell’agosto scorso, aveva accolto invece la sospensiva, provvedendo di fatto a “congelare” la decisione del TAR e alimentando le aspettative della Cooperativa coinvolta.

Ora la sentenza definitiva che conferma quanto statuito dal TAR Campania di Napoli che ha portato Paolo Esposito a intervenire nei confronti dell’ente di Piazza Sant’Antonino.