Evitare il danno erariale. L’esposto delle Associazioni circa le illegittimità degli incarichi dirigenziali al Comune di Sorrento.

5 giugno 2019 | 01:48
Share0
Evitare il danno erariale. L’esposto delle  Associazioni circa le illegittimità degli incarichi dirigenziali al Comune di Sorrento.

Da un quesito sollevato dall’esponente democratico Ivan Gargiulo,  un esposto indirizzato tra l’altro alla Corte dei Conti. Con il quale si chiede l’annullamento  della procedura  di selezione alla nomina di due dirigenti per la durata  inferiore a quella prevista dalla legge.

Sorrento – Evitare un danno erariale alle casse comunali è l’obbiettivo dell’ennesimo intervento, delle Associazioni contro le illegalità, a favore della cittadinanza sorrentina. L’ esposto indirizzato al Ministero della Pubblica Amministrazione, al Prefetto, alla Corte dei Conti, nonché al Comune di Sorrento, stavolta ha come oggetto le procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, indette con determinazioni dirigenziali.  Tramite le quali si stabiliva che il contratto di lavoro da stipularsi con i candidati vincitori delle selezioni sarebbe cessato con la naturale scadenza del mandato del Sindaco. Previsto per il maggio 2020.

Prendendo spunto dal recente quesito posto in Consiglio Comunale dal capogruppo del Pd, Ivan Gargiulo circa l’annullamento della procedura di selezione che ha che ha portato alla nomina del Dott. Donato Sarno e dell’Ing. Alfonso Donadio, rispettivamente a reggenti del IV° Dipartimento (Patrimonio e Tributi) e del V° Dipartimento (Antiabusivismo ed Edilizia Privata), VAS (Verdi,Ambiente e Società), Movimento Civico”Conta anche Tu” ed “I Cittadini contro le mafie ela corruzione” non hanno perso tempo  e reputando tali nomine illegittime hanno chiesto un intervento degli enti istituzionali preposti affinché  su tale questione si eviti  un danno erariale  alle casse del Comune a seguito di un sicuro contenzioso tra le parti. Dove il Comune risulterebbe di sicuro soccombente e quindi obbligato al risarcimento dei danni prodotti ai due dirigenti, risultati primi classificati nelle procedure selettive. Infatti, come ben sottolineato negli interventi dell’esponete democratico,  la durata del contratto di lavoro da stipularsi con i candidati espressamente indicati nelle relative determine di indizione, risulta di gran lunga inferiore a quella minima prevista per legge (che è di tre anni, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 478/14 e 11015/17 e in ultimo dal TAR Lecce con ordinanza del 9.01.2019). Gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti assunti tempo determinato sulla base dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000 devono avere la durata minima di 3 anni e quella massima è fissata in 5 anni: si applicano cioè le stesse disposizioni stabilite per gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti in servizio a tempo indeterminato. Sarà la Segretaria Generale nella seduta odierna del Consiglio Comunale  a chiarire tale situazione, che in modo evidente sembrerebbe …essere sfuggita di mano. –  05 giugno 2019 – salvatorecaccaviello

.

Art. 110. Incarichi a contratto

  1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’ incarico.
    (comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)
  2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
    (comma così modificato dall’art. 51, comma 9, legge n. 388 del 2000)
  3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
  4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
  5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
    (comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)
  6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.