Imposta di soggiorno, Abbac dice no al ruolo di agente contabile
La proposta dell’Abbac (Associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania) è stata raccolta dal deputato campano del PD Lello Topo che ha proposto un subemendamento al Decreto Crescita in discussione in queste ore nelle Commissioni e in votazione in Parlamento.
«Le nostre sollecitazioni, condivise anche da diversi sindaci anche della Penisola Sorrentina come il primo cittadino di Meta Giuseppe Tito ed altri amministratori locali accorti (come l’assessore comunale di Sorrento Massimo Coppola che con il consigliere comunale Rosario Fiorentino hanno condiviso fin da subito la battaglia intrapresa da Abbac a sostegno di tanti gestori sorrentini incappati nelle denunce) hanno ottenuto un riscontro – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito – Ora auspichiamo sia lo stesso con gli emendamenti presentati per arginare i rischi di locazioni selvagge alimentate da mancati filtri delle piattaforme online. Anche in questo caso mediante l’apporto di deputati di tutti gli schieramenti abbiamo posto la necessità di autorizzare l’Agenzia delle Entrate a procedere verso una banca dati delle locazioni e l’obbligo di un codice identificativo nazionale per meglio controllare, mediante i portali, chi esercita attività di ricettività evitando in tal modo una concorrenza sleale rispetto a chi esercita secondo leggi regionali spesso differenti per modalità di attività e sistemi di autorizzazione. Continua Ingenito: Ricordo che la maggioranza parlamentare mediante il contratto tra Lega e M5S si è impegnata a cancellare l’imposta di soggiorno e a risolvere l’annosa questione delle piattaforme online senza stabile organizzazione in Italia».
Ecco nello specifico cosa è stato proposto con il sub emendamento del deputato Pd all’emendamento 13.022 dopo il comma 2 dell’articolo 13 bis, è stato proposto di inserire il seguente:
“All’articolo 4 “Imposta di soggiorno” del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1 bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”.