Sorrento, Ivan Gargiulo insiste sulla incompatibilità del Sindaco Cuomo nel CdA della Fondazione Sorrento.
L’esponente del Partito democratico replica ad una nota della Segretaria Generale evidenziando che il Sindaco non può detenere alcun ruolo in un ente finanziato e sottoposto a vigilanza da parte del Comune.
Sorrento – Non si arresta il confronto tra il Consigliere di Opposizione, Avv. Ivan Gargiulo (PD) e l’Ente comunale circa la incompatibilità del Sindaco Giuseppe Cuomo come componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sorrento. La questione fu già sollevata lo scorso luglio con una nota inviata alla Segretaria Generale dott.ssa Elena Inserra ed al Presidente del Consiglio Comunale, Luigi Di Prisco. Tramite la quale si chiedevano le opportune verifiche e attivare la relativa procedura di contestazione prevista dall’Art.63 del D. lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). A distanza di qualche mese il Consigliere Gargiulo è costretto a replicare alla Segretaria Generale che rispondendo alla richiesta dell’esponente democratico aveva escluso l’incompatibilità del sindaco Cuomo. Argomentando la propria tesi secondo la quale il Sindaco non può detenere alcun ruolo in un ente finanziato e sottoposto a vigilanza da parte del Comune. Pubblichiamo pertanto la replica di Ivan Gargiulo alla Segretaria Generale.
Gent.ma Segretaria,
registro con favore, leggendo la Sua nota prot. 31239/19, solo il fatto che ella, sulla questione in oggetto, non abbia ancora maturato una convinzione e si sia, invece, limitata a manifestare una mera “propensione”, lasciando così aperta la porta al dubbio e ad un possibile ripensamento. In quest’ottica mi permetto, essendo convinto della bontà della mia tesi, di segnalarLe quanto segue:
1) Fondazione Sorrento è una fondazione c.d. “di partecipazione”. Si tratta, come sa, di una figura giuridica atipica, di natura dottrinaria, che racchiude in sé alcuni degli elementi propri della fondazione, combinati con alcune peculiarità dell’associazione e realizza un nuovo modello di organizzazione sociale in grado di fondere in maniera ponderata le esigenze di supervisione e controllo degli enti pubblici locali e le necessità di efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale. Il suo atto costitutivo si configura come contratto a struttura aperta (art. 1332 c.c.) che realizza una forma di cooperazione senza fini speculativi. Nello schema elaborato dal suo ideatore (il notaio milanese Enrico Bellezza, 1998) la vigilanza, intesa quale controllo sulla rispondenza dell’operato della FdP alla legge, allo statuto e al pubblico interesse, viene esercitata, oltre che dallo Stato ex art. 25 c.c., anche dall’ente fondatore pubblico, o direttamente, o attraverso l’istituzione (non prevista nello statuto di Fondazione Sorrento) di un organo di sorveglianza.
2) La recente riforma del terzo Settore (d.Lgs. 117/17) ha introdotto un riconoscimento esplicito delle Fondazioni di partecipazione (artt. 23 e 24) ed ha altresì previsto, all’art. 93 comma 4, che le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari (di certo non le sfugge che il Comune di Sorrento ha concesso in uso gratuito Villa Fiorentino alla Fondazione Sorrento e che ne finanza in modo maggioritario l’attività sia attraverso un fondo di dotazione di 110.000 Euro sia mediante contributi annui al fondo di gestione di oltre 250.000 Euro).
3) Il termine “vigilanza” contenuto nell’art. 63 comma 1 n.1 del TUEL (che ricalca in sostanza l’art. 3 comma 1 n.1. della legge 154/81) va interpretato, secondo la prevalente giurisprudenza, “nella sua accezione più lata, quindi non in modo limitativo con riferimento ai soli tipici controlli tutori e di legittimità o a quelli (sostitutivi) sugli organi, ma comprendendo ogni forma di ingerenza o di controllo del Comune nell’attività dell’ente partecipato” (su tutte, Cass. Civ. 16203/00, Cass. Civ. 4168/95 e Cass. Civ. 4260/86).
4) Il Comune di Sorrento con delibera 183/17 ha affidato alla Fondazione Sorrento il servizio di informazioni turistiche (info point) dietro pagamento di un contributo/corrispettivo annuo di 20.000 Euro. Tale circostanza, a mio avviso, rende il Sindaco incompatibile anche in relazione all’art. 63 comma 1 n.2 del Tuel che testualmente recita “non può ricoprire la carica di Sindaco….colui che come titolare, amministratore.…ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell’interesse del comune”;
5) Il Sindaco, autonominandosi componente del Consiglio di amministrazione di Fondazione Sorrento, oltre a porsi in una situazione di incompatibilità, ha inoltre palesemente violato il dovere di astensione previsto all’art. 78 comma 2 del Tuel, nonché quanto disposto dagli artt. 78 comma 5 e 64 comma 4 del Tuel e, non ultimi, i criteri fissati in materia dal Consiglio Comunale con delibera n. 67/15.
Spero vivamente che la S.V. voglia rivedere, a stretto giro, il suo parere e, accogliendo le mie osservazione, invitare il Presidente del Consiglio Comunale ad attivare senza ulteriori indugi la procedura di contestazione prevista dall’art. 69 del d.lgs. 267/2000.
Laddove, invece, ritenesse opportuno rivolgere, sulla questione, specifico quesito al Ministero dell’Interno sarà Sua cura trasmettere al Dipartimento competente copia di tutta la corrispondenza tra noi intercorsa.- Cordiali saluti. – Avv. Ivan Gargiulo