Il sindaco di Vico Equense ordina il taglio di piante sporgenti sulle strade, insorge il Wwf

13 ottobre 2019 | 08:49
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Il sindaco di Vico Equense ordina il taglio di piante sporgenti sulle strade, insorge il Wwf

VICO EQUENSE. Il Wwf Terre del Tirreno ha inviato una corposa nota al Prefetto di Napoli, al sindaco e alla Polizia Municipale di Vico Equense, all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, ai Carabinieri Forestali e alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, con la richiesta di revocare in autotutela l’ordinanza n° 257 del 04/10/2019 emanata dal primo cittadino di Vico Equense per l’eliminazione di piante poste al confine stradale.

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“Dopo gli incendi devastanti dell’estate 2017 le cui ferite dimenticate sono ancora evidenti, dopo i disboscamenti abusivi e quelli autorizzati (grazie a compiacenti agronomi), operati da privati ai danni delle alberature del Monte Faito per consentire la “vista mare” alle nuove strutture ricettive – afferma Claudio d’Esposito presidente della locale sezione del Wwf -, arriva ora, direttamente dal primo cittadino, l’ordine di eliminare le piante ai margini di tutte le strade dell’intero territorio comunale, anche su quelle provinciali… ovvero anche sul Monte Faito. Un’ordinanza chiaramente scritta con i piedi o in mala fede? In ogni caso è l’ennesima possibilità, concessa dall’amministrazione, a chi vede negli alberi solo un fastidio o un pericolo ad eliminarli in modo spicciolo e sbrigativo. Nel frattempo gli alberi morti e bruciati dalle fiamme, quelli sì, continuano rovinosamente a cadere, mentre si eliminano gli alberi sani, belli, storici e secolari, che ancora sopravvivono”.

Si legge nella nota del Wwf:

Nel Comune di Vico Equense, il sindaco Andrea Buonocore, col pretesto di “eliminare un pericolo per il transito veicolare e pedonale” sulle strade comunali e vicinali, avendo accertato a mezzo della Polizia Locale la presenza, lungo vari tratti della rete viaria pubblica, di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale e di rami sporgenti che si protendono sulla sede stradale, invadendo o creando ostacolo alla visibilità, alla segnaletica e alla rete di pubblica illuminazione costituendo, pertanto, grave pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento o neve, ha emesso l’ordinanza n° 257 del 04/10/2019, che obbliga i proprietari e/o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:

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1. A tagliare i rami di alberature, siepi, arbusti, cespugli o di qualsiasi altra essenza vegetale, sporgenti oltre il confine stradale di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico fino ad un’altezza di metri 4 (quattro) dal manto stradale, al fine di ricondurre le dimensioni della pianta entro il confine stradale, al fine di evitare limitazioni alla leggibilità della segnaletica, nonché pericoli per la circolazione stradale, ovvero danni al patrimonio pubblico, in particolare alla rete della pubblica illuminazione.
2. All’eliminazione di quelle piante poste in adiacenza al confine stradale, che possono costituire grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
2. Che i rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro il 20 ottobre 2019,

Da una attenta lettura dell’ordinanza ci si accorge che in essa è contenuto un refuso al punto 2, che viene ribadito in due comma differenti. Su tale punto è doveroso fare alcune considerazioni.

Ci appare spropositata, laddove non legittimata da reali e documentate esigenze, la richiesta fatta ai cittadini di provvedere: “all’eliminazione di quelle piante poste in adiacenza al confine stradale, che possono costituire grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”.

Tale asserzione generica lascia facile spazio ad interpretazioni soggettive e costituisce un grave precedente che rischia di legittimare tagli ed abbattimenti di alberi, anche sani ed importanti, per il solo motivo di essere posti “in adiacenza al confine stradale”! Chi stabilisce se e quali piante costituiscano realmente un pericolo per la sicurezza? Cosa si intende per adiacenza al confine stradale? A quanti metri la pianta potrà essere lasciata libera di crescere? Nel dubbio il privato abbatterà tutte le piante, alberi ad alto fusto compresi, che alla data dell’ordinanza si trovino a vegetare nelle adiacenze di strade comunali e vicinali?

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Tutto ciò, ai sensi dell’ordinanza emanata, vale sull’intero territorio comunale, anche sulle strade di competenza della città metropolitana (?) e senza alcuna distinzione e/o valutazione degli eventuali vincoli posti a tutela delle diverse aree. In tal modo chi “possiede” un albero nelle “adiacenze” di una strada sarà obbligato ad abbatterlo indipendentemente se la pianta vegeta all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, in area sottoposta a vincolo idrogeologico o in un’area con vincolo paesaggistico o archeologico? Ricordiamo che ai sensi dell’art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.lgs. 42/2004 – ogni intervento che modifichi il paesaggio necessita del parere preventivo della Soprintendenza!

Numerosi esemplari arborei posti ai margini delle strade del comune di Vico Equense, assolutamente visibili da tutti, costituiscono senza ombra di dubbio un elemento indiscutibile del paesaggio e della geografia dei luoghi ma rischiano ora di scomparire senza diritto di replica!!!

Sono infatti tantissimi gli alberi che costeggiano le strade urbane, collinari e montane. La stragrande maggioranza si presentano in buono stato vegetazionale, non appaiono malati, né in uno stato di sofferenza biologica che possa lasciare ipotizzare alcun timore e/o sospetto di pericolosità strutturale imminente. Ma chi dovrà accertare tali “dettagli”?

L’ordinanza, generica e inquisitoria, non fa alcun distinguo né prescrive alcuna preliminare verifica!

Meglio sarebbe stato ordinare di: “mantenere tutti gli alberi del territorio comunale in salute e vigoria effettuando, laddove necessario, razionali ed oculati interventi di potatura, atti ad alleggerire e bilanciare le chiome e mantenere l’armonia estetica delle piante, evitando che rami e/o parti di esse occultino segnali stradali e/o costituiscano ingombri alla carreggiata, al transito pedonale e veicolare e schermature all’illuminazione stradale.”

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In sintesi l’ordinanza si basa sulla banale ed erronea deduzione che il pericolo è dovuto alla vicinanza delle alberature alla sede stradale, a prescindere dallo stato di salute della pianta. Di conseguenza il rischio temuto avrebbe priorità anche su ogni sorta di valutazione tecnico/scientifica, che vorrebbe l’abbattimento di esemplari arborei come extrema ratio. In ogni caso nessuna perizia o valutazione tecnica è richiesta a chi, nell’ottemperare all’ordinanza sindacale, decidesse ad horas di abbattere il suo albero?

Riteniamo, invece, che scienza e buon senso richiedano prima di decidere l’eliminazione di un albero di conoscere la diagnosi sul suo stato di salute, ovvero di effettuare una analisi “visiva” (V.T.A.) e successivi approfondimenti tecnici con strumenti che la moderna scienza agronomica possiede. Laddove la classificazione di rischio o di propensione al cedimento sia documentata, e solo dopo aver tentato ogni cura e/o alternativa (potature, monitoraggio, diradamento, ancoraggio, ecc.) si dovrebbe arrivare alla decisione “estrema” dell’abbattimento di una pianta.

Non è affatto giustificabile un generico “timore” per ordinare di eliminare tutte le piante del comune di Vico confinanti con le pubbliche strade! Se, per assurdo, si dovesse applicare analoga ordinanza anche ad altri comuni si arriverebbe a decretare l’immediato abbattimento della quasi totalità delle alberature cittadine che costeggiano le strade della penisola sorrentina e costiera amalfitana, i cui tronchi e rami invadono la carreggiata dove pedoni e autovetture transitano?
A nostro avviso è in questa ottica che l’ordinanza, così come scritta, rischia di essere interpretata!!!

E’ risaputo che gli alberi in ambito urbano, oltre ad un ruolo paesaggistico ed ambientale, svolgono un’importante funzione come purificatori dell’aria, ossigenandola e trattenendo le particelle e i gas di scarico degli autoveicoli (dannosi alla salute e causa di malattie asmatiche e tumorali) proprio in prossimità di arterie stradali. È per questo che si piantano alberi ai margini delle strade e sui marciapiedi delle città, nella speranza che i piccoli alberelli crescano e si sviluppino quanto prima per poter svolgere al meglio le loro preziose funzioni.

tronchitagliatiaFaitoDi sicuro la tutela della pubblica e privata incolumità dei cittadini ha un’importanza prioritaria ma, in tutta franchezza, non ci appaiono sussistere e né dimostrate le condizioni per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente di eliminazione generica delle piante che vegetano al confine di tutte le strade del comune di Vico Equense!

E’ giurisdizione acclarata che l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Il presupposto per l’adozione risiede dunque, nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile (eventi straordinari sopravvenuti (naturali e non), che presentino il carattere dell’eccezionalità, quali, a titolo di esempio, terremoti, inondazioni, incendi, epidemie, ecc.), cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5423), con il conseguente obbligo per il Sindaco di provvedere con urgenza (Consiglio Stato, sez. IV, 23 gennaio 1991, n. 63). Inoltre non è stata previamente verificata la sussistenza di strumenti alternativi, previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto; la necessità che, in relazione al suo scopo, il provvedimento non rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (tra gli altri, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12).

Claudio d'Esposito

Claudio d’Esposito

L’ordinanza emanata dal Sindaco di Vico Equense ci è apparsa pertanto sproporzionata sotto il profilo del merito amministrativo, perché le ordinanze contingibili e urgenti devono far fronte alle situazioni di pericolo utilizzando, ove possibile, misure che salvaguardino l’interesse pubblico con il minor sacrifico di quello privato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1990).
Infatti la situazione di pericolo deve essere attuale e concreta: l’ordinanza non può mirare genericamente a realizzare un miglioramento in assenza di un’effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini. Non sembrano sussistenti i motivi contingenti da consentire al primo cittadino di andare in deroga alle normative sovraordinate tramite il dispositivo dell’Ordinanza emanata per somma urgenza.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato nella sentenza della Quinta Sezione del 22.3.2016 n. 1189, in relazione all’abbattimento di querce secolari pericolose, bocciando le ordinanze urgenti del Sindaco senza la prova del grave pericolo dell’incolumità dei cittadini.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha esaminato la correttezza della sentenza del TAR che ha annullato l’ordinanza ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la quale il sindaco di un Comune aveva disposto l’abbattimento delle alberature (querce antiche) costeggianti la strada comunale nonchè la successiva ordinanza con cui l’abbattimento era limitato ad undici querce oltre alla potatura di un’altra.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la statuizione del Giudice di prime cure che ha ritenuto entrambe le ordinanze impugnate sfornite di elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000).
Solo in ragione di tale grave pericolo, infatti, si giustifica l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem. Aggiunge il Collegio come neppure emerga in alcun modo perché una siffatta situazione, evidentemente non generatasi improvvisamente, non possa essere, sempre che ne sussistano i presupposti, affrontata con i mezzi ordinari. La violazione delle garanzie partecipative – qui di particolare pregnanza, atteso il valore sia ornamentale che economico delle querce e comunque il costo immaginabile della rimozione delle piante e dell’estirpazione dei ceppi – è vizio conseguente.

Col taglio di tutti gli alberi posti in adiacenza al confine stradale ritenuti pericolosi per la sicurezza stradale, di fatto, si attuerebbe un ingiustificato e grave attentato al patrimonio arboreo ed al paesaggio del Comune di Vico Equense.

Per tali motivi il Wwf ha chiesto l’immediata revoca in autotutela dell’ordinanza emanata, ovvero la sua rettifica e/o riformulazione.

MAX SORRENTOPRESS