Sorrento,anche nel Vallone dei Mulini,ignorando la Corte di Cassazione (nell’indifferenza delle Autorità preposte), il Demanio Idrico continua ad essere terra di nessuno.
Sebbene tutelati da vincoli, norme e regolamenti nessun periodico controllo viene effettuato lungo gli alvei ed i corsi d’acqua che costituiscono il Demanio Idrico. Né tanto meno, come si sta verificando nel famoso sito archeologico e segnalato dal Wwf e dai Vas, gli Uffici comunali e gli organi di Polizia preposti applicano quelle norme dettate dal R.D. 523/1904 ed imposte finanche da recenti Sentenze della Corte di Cassazione.
Sorrento – In un territorio morfologicamente fragile come quello sorrentino dove il rischio frane ed alluvioni rimane perennemente una spada di Democle con cui confrontarsi, i corsi d’acqua rappresentano senz’altro una sicurezza. La loro importanza è vitale in quanto costituiscono le uniche vie di deflusso delle acque allorquando le avversità atmosferiche sempre più frequenti e in modo sempre più violento si abbattono sul nostro territorio. Purtroppo negli ultimi decenni, abbiamo assistito inermi alla realizzazione di costruzioni che hanno deviato, tombato, ed in alcuni casi persino eliminato il corso naturali di ruscelli, torrenti e rivoli. Modificando la naturale ed efficiente funzione che essi hanno sempre svolto nei secoli, per salvaguardare il territorio dal dissesto idrogeologico. Circa il quale continui smottamenti, frane ed alluvioni stanno ad indicarci, semmai ve ne fosse bisogno, che l’intera penisola sorrentina e in particolar modo il Comune di Sorrento non è assolutamente immune. Tanto che ampie zone, come e soprattutto i nostri valloni, sono classificate dal Piano di Stralcio dell’Autorità di Bacino, ex Campania Centrale, a Rischio Idraulico molto elevato e Rischio Frana molto elevato. Ciò nonostante si continua ad ignorarne la pericolosità permettendo illegittimità urbanistiche nei luoghi più disparati , come appunto lungo gli argini dei corsi d’acqua dove il rischio idrogeologico si presenta in modo sempre più preoccupante ma niente affatto preso in seria considerazione dalle Autorità comunali ed Enti istituzionali preposti. Una inspiegabile indifferenza,oltre che verso leggi fondamentali, come il Regio Decreto 523/1904 che tuttora regola la gestione del demanio Idrico, soprattutto verso quelle che in presenza di sempre più frequenti emergenze meteorologiche, potrebbero rivelarsi come potenziali sciagure. Una inerzia contro la quale spesso cittadini ed associazioni, tramite denunce e segnalazioni, si sono in modo invano confrontati senza alcun risultato finale. Anzi , spesso si rileva che in varie occasioni, si è avuto la sensazione di apparire finanche troppo petulanti nell’evidenziare determinate situazioni ad alto rischio mentre si è continuato inspiegabilmente ad ignorare coloro che senza alcuno scrupolo continuano ad operare illegittimamente lungo il Demanio Idrico.
Una delle situazioni che, dopo varie denunce e segnalazione da parte delle Associazioni ambientaliste Wwf e Vas e di recente finanche attenzionata dai parlamentari del M5S con una interrogazione parlamentare, ma al momento ignorata dalle Autorità ed Enti istituzionali preposti ,rimane la vicenda del Vallone dei Mulini, presso Piazza Tasso. Dove la vecchia struttura del Mulino, situata a margine di due importanti corsi d’acqua,ed in zona classificata dal Piano di Stralcio a Rischio Idraulico molto elevato e Rischio Frana molto elevato, (Zona Rossa) è oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo . Secondo quanto denunciato lo scorso luglio dal Wwf e dai Vas , oltre al non rispetto delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, circa la messa in sicurezza del costone, prima dell’ inizio dei lavori e pertanto anche al potenziale rischio a cui sono sottoposti gli operai del cantiere, si sta operando con il tracciamento di un percorso di accesso e l’istallazione di un un ponteggio per l’attraversamento del rivo,con tubolari allocati proprio a ridosso e nello stesso alveo, per il quale è necessaria la concessione demaniale e la redazione di un piano di emergenza predisposto per la gestione del rischio specifico trattandosi di area classificata R4, ovvero a massimo rischio idrogeologico.
Sull’ area demaniale l’amministrazione dell’area spetta al Genio Civile Dipartimento Napoli e Provincia.Tale Ente è preposto, per quanto riguarda la rete idrografica della Regione Campania, a rilasciare il necessario Parere Idraulico e constatare se eventuali costruzioni rispettino la distanza dall’alveo ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 – Testo unico sulle opere idrauliche – il quale all’art. 1 recita: “Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.” Mentre gli art. 93 e 96 lett. f) prevedono che “Sono vietate, entro la fascia di 10 mt dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività: la realizzazione di fabbricati, anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con murature che si elevino oltre la quota del piano campagna; gli scavi; entro la fascia di 4 m dai limiti come sopra definiti: le piantagioni; lo smovimento del terreno…” Tali disposizioni che si applicano finanche a tutte le opere di carattere pubblico e loro sono richiamate ed imposte dalla Sentenza n. 36502 del 03/11/2006 Corte di Cassazione Penale Sez.III.che recita: Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all’art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell’assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, non occorre l’ulteriore verifica che l’azione illecita abbia recato nocumento all’alveo del corso d’acqua o alle sue sponde. Mentre, configura un’ipotesi di reato di danno, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma 1, lett. g), del cui disposto è sanzionata l’esecuzione di “qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti”.
Una sentenza che fa senz’altro chiarezza nel punire abusi lungo il Demanio Idrico circa la quale oltre imprenditori avventurieri anche le Autorità chiamate a controllare, almeno per quanto si sta verificando nello specifico, dovrebbero aggiornarsi. Oltre al rispetto del Regio Decreto la Sentenza della Corte di Cassazione rappresenta senz’altro uno strumento affinché Uffici Comunali preposti e Forze dell’Ordine più volte interpellate dalle Associazioni ambientaliste, in attesa che anche la Magistratura si pronunci, possano intervenire e bloccare quanto si sta realizzando sul Demanio Idrico all’interno del Vallone dei Mulini. Se ciò finora non si è verificato sarebbe opportuno che cittadini ed Associazioni si adoperino affinché almeno una risposta concreta sia data ai loro quesiti. – 18 ottobre 2019 – salvatorecaccaviello.
https://www.ambientediritto.it/sentenze/2006/Cassazione/Cassazione%202006%20n.36502.htm
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 Novembre 2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502
ACQUE – VINCOLI (IDROGEOLOGICI) – Corso d’acqua – Esecuzione di opere di difese spondili – Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 – Divieti di cui all’art. 96 c. 1 lett. f) e lett. G) – Reato di pericolo e di danno – Differenza – Accertamento – Configurabilità – Fondamento. Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all’art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell’assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, non occorre l’ulteriore verifica che l’azione illecita abbia recato nocumento all’alveo del corso d’acqua o alle sue sponde. Mentre, configura un’ipotesi di reato di danno, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma 1, lett. g), del cui disposto è sanzionata l’esecuzione di “qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti”. In questi casi, per la configurazione del reato, sussiste la necessità di un concreto accertamento del danno arrecato agli argini e loro accessori, dovendosi escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta l’esecuzione delle opere non abbia alterato in alcun modo il regime del corso d’acqua. Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502
PROCEDURA E VARIE – Mezzi di prova – Perizia – Accertamento peritale – Mancata ammissione – Censurabilità – Esclusione – Art. 606 c.p.p., c. 1, lett. d). La perizia non costituisce mezzo di prova nella disponibilità delle parti, sicché la mancata ammissione della stessa non è, in ogni caso, censurabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502
https://www.positanonews.it/2019/10/sorrentolavori-al-vallone-dei-mulini-parte-sta-buon-dio/3335505/