Emergenza coronavirus, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio.
Il nuovo decreto firmato da Giuseppe Conte e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene una seri di provvedimenti per contenere la diffusione del Covid 19. Oltre alla Lombardia ed altre 14 provincie dove la situazione è molto critica, disposizioni rigorose sono previste per tutto il territorio nazionale.
Il Decreto , quello pubblicato ieri in G.U. contiene provvedimenti, che la stessa Presidenza del Consiglio invita a divulgare, per la cosi detta zona Arancione , tutta la Lombardia ed altre provincie. Rispetto alla bozza originaria sono 14 e non 11, come previsto in un primo momento, le provincie interessate da provvedimenti stringenti per rallentare i contagi da coronavirus Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. I provvedimenti contenuti nel decreto sono validi da ieri 8 marzo fino al 3 aprile prossimo. Disposizioni altrettanto rigorose sono previste per tutto il territorio nazionale.In effetti si limita le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal contagio coronavirus. Non è un “divieto assoluto”, spiega il Presidente del Consiglio “non si ferma tutto”, non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute, ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive. –
Di seguito quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020:
MISURE PER LA ZONA ARANCIONE (Articolo 1 del dpcm 8 marzo 2020)
Vietato entrare ed uscire
Vietati gli spostamenti in entrata e uscita dalla Lombardia e dalle 14 province interessate. Ci si potrà muovere soltanto per emergenze o “comprovate” esigenze lavorative, che dovranno però essere autorizzate dal prefetto. Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena.
Scuole chiuse fino al 3 aprile
L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, atenei e accademie e sospesa fino al 3 aprile.
Bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18
Il decreto introduce un arco orario di apertura consentita a servizi di ristorazione e bar, dalle 6 alle 18, sempreché il gestore sia in grado di rispettare “l’obbligo” di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale nei locali, con la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. È disposta, inoltre, la sospensione degli esami per la patente di guida.
Chiuse palestre e piscine. Deroga per partite a porte chiuse
Il decreto stabilisce inoltre la chiusura in Lombardia e nelle 14 province prima citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Le competizioni sportive all’aperto sono ammesse solo a porte chiuse. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Le altre attività commerciali diverse dalla ristorazione potranno rimanere aperte a condizione che riescano a garantire la distanza di un metro fra i clienti. Chiusi invece i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. Sospesi anche i concorsi.
Niente matrimoni né funerali. Chiusi cinema e teatri
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Anticipare le ferie
Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.
MISURE VALIDE NEL RESTO D’ITALIA (Articoli 2 e 3 del dpcm 8 marzo 2020)
Scuole chiuse fino al 15 marzo
L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo. Sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.
Chiusi cinema, teatri e musei
Per tutto il territorio nazionale, è disposta la sospensione di eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura “svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”. Sospesa l’apertura dei musei. Il Comune di Roma fa sapere di aver disposto la chiusura di tutti i musei, i teatri e tutti i luoghi e gli istituti della cultura. “Ricordiamo che rimarranno perciò chiusi anche il sistema dei musei civici, il palazzo delle esposizioni e anche la Casa del cinema come le biblioteche”, si legge in una nota del Campidoglio.
Chiusi pub, discoteche e bingo
Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Bar e ristoranti, palestre e piscine aperti ma con obbligo di distanziare i clienti
I gestori di attività di ristorazione possono continuare a tenere i locali aperti, a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena sanzione in caso di violazione. Stesso discorso per palestre e piscine, che possono continuare a stare aperte a patto che i frequentatori siano distanziati gli uni dagli altri.
Limitare gli spostamenti
Fra le misure di prevenzione, all’art. 3 il punto C recita: “Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”.
Divieto di permanenza in sale di attesa pronto soccorso
Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorsi. Anche l’accesso di parenti e visitatori nelle strutture ospedaliere è limitato.
Divieto di mobilità per soggetti in quarantena
Anche nel resto d’Italia chi è in quarantena preventiva o sia risultato positivo al virus non può muoversi da casa.
Niente cerimonie civili e religiose, compresi i funerali
Anche su tutto il territorio nazionale sono sospesi matrimoni e funerali.
Sospesi congressi medici
Sono sospesi congressi, meeting ed eventi in cui è coinvolto il personale sanitario.
Colloqui telefonici o video nelle carceri
Il decreto prevede l’isolamento nelle carceri per detenuti sintomatici e dispone di svolgere i colloqui in modalità telefonica o video. Limitati i permessi e la libertà vigilata.
Anticipare le ferie
Come nella zona rossa anche nel resto d’Italia, qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.
Trasporto pubblico e sanificazione dei mezzi
Le aziende di trasporto pubblico dovranno adottare interventi straordinari di disinfezione dei mezzi.
Comunicazione all’Asl se si proviene da zone critiche
Chiunque rientri in Italia provenendo da Paesi a rischio epidemiologico deve comunicarlo all’Asl di competenza. I governatori di Toscana,
Lazio e molte regioni del Sud hanno disposto
LE SANZIONI
Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell’articolo.650 del Codice penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso, ossia con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda . – 09 marzo2020