Conte firma il decreto della fine del lockdown, da domani riaprono tutte le attività ( salvo che in Campania ) ECCO IL TESTO

17 maggio 2020 | 21:31
Share0
Conte firma il decreto della fine del lockdown, da domani riaprono tutte le attività ( salvo che in Campania ) ECCO IL TESTO

Conte firma il decreto della fine del lockdown, da domani riaprono tutte le attività ( salvo che in Campania , almeno per i ristoranti e bar si parla di giovedì, inoltre De Luca da Napoli  vorrebbe allungare la chiusura interregionale e l’uso della mascherina , ma ancora non c’è l’atto ufficiale, ndr ) ECCO IL TESTO  La fase 2 entra nel vivo da domani, lunedì 18 maggio e poco fa il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il provvedimento che comprende tutta la nuova normativa per uscire dalle restrizioni più dure dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19 (per leggere il testo integrale clicca qui).

Il Governo, quindi, d’intesa con le Regioni, ha permesso l’apertura delle attività produttive, con una delega però alle Regioni e alle province autonome che “possono stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”.

Il nuovo Dpcm conferma il calendario delle riaperture di cui il premier aveva parlato sabato sera in conferenza stampa a partire da domani, lunedì 18 maggio 2020, e fino al 15 giugno 2020. Gli ultimi ad aprire — secondo le norme contenute nel decreto, e salvo deroghe contenute in norme regionali — saranno cinema e teatri, per i quali rimarranno i vincoli anti-assembramento di massimo 200 persone negli spazi chiusi e mille all’aperto.

All’articolo 1 il decreto stabilisce che chi ha un’infezione respiratoria caratterizzata da una febbre maggiore di 37,5 gradi “deve rimanere presso il proprio domicilio” e contattare il proprio medico curante. Il Dpcm stabilisce inoltre che anziani e malati cronici debbano restare a casa “salvo necessità”.

Per quanto riguarda le mascherine, per la popolazione generale il Dpcm dà il via libera a quelle fatte in casa. Indossare i dispositivi di protezione individuale è obbligatorio nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto, salvo diverse indicazioni — più restrittive — stabilite dagli enti locali. Conte aveva già spiegato, durante la conferenza stampa del 16 maggio, che all’aperto, se non ci si trova in un contesto affollato, non è necessario indossarla. I bambini al di sotto dei sei anni, inoltre, non devono indossare la mascherina.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni con le linee guida, i protocolli e le linee guida adottati dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida riguardano in ogni caso: 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l’accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Qui l’approfondimento a cura della redazione Esteri.

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli indicati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche sono svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di spettatori di seguito indicati: a) 1.000 persone per spettacoli all’aperto; b) 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Rimangono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

Tutti i cortei restano vietati fino a data da destinarsi. All’articolo 1 lettera i del Dpcm si legge che “lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.