Sorrento. Decesso Migliozzi Elena, arriva la dichiarazione di innocenza per i tre medici dell’ospedale accusati di omicidio colposo

Sorrento. Si è svolta l’udienza preliminare nella causa che vede imputati il Dott. Gnarra Pietro (quale primario del reparto di chirurgia) difeso dall’Avv. Astarita Paola, la Dott.ssa D’Errico Chiara (quale radiologo) difesa dagli Avv.ti Cuomo Roberto e Picca Francesco, il Dott. Tango Tango (quale medico chirurgo di turno) difeso dagli Avv.ti Cappiello Francesco e Savella Fabrizio Savella per i fatti verificatisi presso l’ospedale di Sorrento in data 13.09.2015.

I tre imputati rispondono del seguente campo di imputazione:

in ordine al reato di cui agli artt.113 e 589 C.P. perché, in cooperazione tra loro e comunque con condotte colpose tutte eziologicamente connesse al decesso di Migliozzi Elena, agendo D’ERRICO Chiara quale radiologo in servizio presso l’ospedale di Sorrento, TANGO Loris quale medico chirurgo di turno e GNARRA Pietro quale primario del reparto di chirurgia dello stesso nosocomio, tutti incaricati di prestare cure ed assistenza alla paziente Migliozzi Elena, a seguito del trasferimento, avvenuto la notte tra il 10 e l’11 settembre 2015 dall’ospedale di Vico Equense, nel quale la donna aveva fatto ingresso, con diagnosi di “necrosi con ascesso gamba sinistra da riferita caduta accidentale”, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione delle linee guida e buone prassi accreditate presso la comunità scientifica, in particolare, nell’omettere di diagnosticare l’infezione dei tessuti molli e la sindrome ischemica miocardica da cui era affetta e di somministrare e praticare le cure e le terapie rispondenti alle necessità cliniche della paziente, ma anzi inducendo la D’Errico ad eseguire ed eseguendo Tango e Gnarra un inutile intervento in laparatomia all’addome, che comprometteva irrimediabilmente le condizioni della paziente, cagionavano il decesso di Migliozzi Elena; in particolare

  • la D’ERRICO, eseguita una TAC sull’addome della donna, refertava una lacerazione della milza, in realtà inesistente (“lacerazione traumatica parenchimale”),
  • il TANGO, medico di turno presso il reparto di chirurgia, valutando erroneamente il quadro addominale e quello clinico generale della paziente, poneva diagnosi di “addome acuto”, disponeva e procedeva, con lo GNARRA, all’esecuzione di un inutile intervento chirurgico d’urgenza all’addome, in via laparotomica, che comprometteva ulteriormente le condizioni della Migliozzi ed ometteva di valutare, anche in occasione delle consulenze chirurgiche successive all’intervento, lo stato di grave infiammazione ed infezione (Sirs/Sepsi) in atto e di assumere le conseguenti iniziative terapeutiche;
  • lo GNARRA, primario del reparto di chirurgia e membro dell’equipe operatoria, valutava erroneamente il quadro addominale e quello clinico generale della paziente ed eseguiva, in qualità di primo operatore, un inutile intervento all’addome, in via laparotomica, che comprometteva irrimediabilmente le condizioni della Migliozzi,

così facendo, omettendo di diagnosticare le patologie da cui era affetta la paziente ed eseguendo un intervento che ne aggravava irreversibilmente la condizione clinica, cagionavano il decesso di Migliozzi Elena per una sindrome da disfunzione multiorgano provocata da una sindrome da risposta infiammatoria sistemica (Sirs).

E’ stata una vera udienza preliminare articolata in più udienze e tale merito va riconosciuto alle varie professionalità in campo che, grazie alla conduzione del GUP dott. Fiorentino Antonio, hanno approfondito e sviluppato a 360 gradi tutti i temi giuridici di natura prevalentemente tecnica che erano in ballo. Fondamentale è stata la decisione del giudice di nominare dei propri periti i quali hanno potuto fare luce rispetto alle tesi contrastanti dei consulenti della pubblica accusa e dei consulenti nominate dalle difese. Il giudice, a fronte ovviamente di proposizioni e conclusioni diametralmente opposte, ha nominato un proprio collegio di periti che hanno evidenziato la insussistenza dell’ipotesi di reato così come formulata dal Pubblico Ministero e, per l’effetto, l’innocenza degli imputati con la dichiarazione il non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste ex art 425 C.P.P.

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