Sorrento – Scogliera Pignatella,in base l’Ordinanza sindacale del 2003, sanzioni anche ai bagnanti?
E’ quanto in effetti prevede il provvedimento del 2003,a firma del Sindaco Marco Fiorentino e tuttora in vigore, con il quale si ordina di non praticare e di non far praticare l’intera area in questione. In quanto non vi è garantita la sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Delegando, già all’epoca, al Comando di Polizia Municipale di far osservare tale Ordinanza e di relazionare periodicamente sulla sua effettiva puntuale ottemperanza. Cosa sia successo in questi anni è quanto la cittadinanza continua a chiedersi.
Sorrento – In questo complicato periodo per il turismo sorrentino ci piacerebbe scrivere di ordinanze e protocolli rispettati, affinché si possa dare una immagine di sicurezza e controllo a quei pochi turisti che si apprestano a visitarci durante il mese di agosto. Invece la realtà ancora una volta ci consegna un contesto in cui l’incoscienza e la superficialità continuano a farla da padrone. In particolar modo lungo le spiagge, dove nonostante le indicazioni nella maggior parte dei casi si continua con dei comportamenti alquanto sconsiderati. Quindi un lavoro alquanto impegnativo da parte dei gestori nel mantenere l’ordine, la sicurezza anti covid e il rispetto delle regole in genere,che li sottopone a maggiori e drastici controlli. In tali condizioni, dove il rispetto delle regole diventa una priorità, inspiegabilmente continuano a registrarsi situazioni del tutto illegittime che da alcuni decenni, nonostante la presenza delle Autorità preposte, non si riescono a debellare. Un esempio per tutti senz’altro quella della scogliera “la Pignatella” in prossimità della Marina di Puolo. Un’area in zona omogenea P.R.G. (Piano Regolatore Generale)Parco Speciale del Parco Archeologico di Puolo e del Bagno della Regina Giovanna, nonché area assoggettata a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/04, parte III) Area sottoposta a vincolo archeologico (ex l. 1089/39 – D.M. del 01.09/1960) e ritenuta dall’ex Piano Stralcio Autorità di Bacino , Zona P4 pericolosità di frana molto elevata, Zona R4 rischio frana molto elevato, ovvero Zona Rossa. Quindi totalmente vietata alla fruizione pubblica visto l’elevato pericolo. Proprio per tale motivo il 20 maggio 2003 con protocollo n. 18006 il Sindaco di Sorrento, Marco Fiorentino emanò l’Ordinanza n. 220. Con la quale si ordinava ai proprietari della zona di “non praticare e di non far praticare” l’intera l’area in questione. Tale decisione scaturì dalla relazione del Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale a seguito del sopralluogo del 14/05/2003 sull’intera area e nella zona prossima al mare, parte della quale ricade in zona demaniale marittima. La quale già in precedenza oggetto di accertamento da parte dell’UTC in data 29/04/2003 e successiva integrazione del 30/04/2003 dalla quale si evinceva che: a seguito dei tagli apportati al piede del costone calcareo posto a monte dell’area interessata alle altre opere abusive , già sito di cava di estrazione di pietrame , non era garantita in tale zona la sicurezza per la pubblica e privata incolumità e pertanto si procedeva , come anche evidenziato dalla stessa relazione, a procedere all’interdizione dei luoghi. Lasciando il compito al Comando di Polizia Municipale a far osservare tale ordinanza e di relazionare periodicamente sulla sua puntuale ottemperanza. Da allora vari sono stati i tentativi da parte dei proprietari, presentando una serie di documentazioni relative anche allo studio geotecnico strutturale della falesia del costone di Puolo, finalizzato alla rideterminazione della perimetrazione per abbassare il livello di pericolo e pertanto alla revoca o rivisitazione dell’Ordinanza n. 220 del 2003. Nel corso degli anni vari tuttavia sono stati i sopralluoghi nonché verbali e sequestri, da parte delle Autorità preposte,ricorsi al Tar ed apertura di procedimenti presso il Tribunale di Torre Annunziata, per contrastare l’illegittimità dell’occupazione della scogliera. Nel frattempo,i proprietari presentavano richiesta di effettuare lavori riperimetrazione in base ad un progetto di mitigazione trasmesso al Comune.
Purtroppo dagli stessi Uffici comunali si faceva presente (come nel maggio del 2018, prot. 21776) oltre alla intempestività dell’eventuale intervento di mitigazione per abbattere un’ordinanza del 2003,che bisognava chiedere il parere preventivo all’Autorità di Bacino. Previa esecuzione di uno studio di compatibilità geologica(in base ai dettami dell’art. 36 delle stesse norme e dell’allegato B), rispettando le metodologie di indagini descritte nelle linee guida “Relazione metodologica relativa alla suscettibilità all’innesco –transito-invasione per frane in roccia”. Uno studio poi da trasmettere all’Autorità di Bacino competente per essere sottoposto a parere preventivo-obbligatorio necessario per procedere alla richiesta di autorizzazione comunale all’esecuzione delle opere di mitigazione previste e quindi ottenere da un geologo abilitato il certificato di messa in sicurezza. Documento necessario per la rivisitazione dell’Ordinanza n.220/2003. A tale proposito,successivamente dal Comune (giugno 2018 prot.29227) veniva tuttavia comunicato ai proprietari che la richiesta di riperimetrazione/revoca dell’Ordinanza sindacale n. 220/2003 non aveva prodotto atti tali da determinare la possibilità di revoca della richiamata Ordinanza sindacale che risultava allo stato valida ed efficace. Pertanto nel rigettare l’ennesima inutile SCIA (Segnalazione di Comunicazione Inizio Attività) si ribadiva che l’area interessata a svolgere l’attività commerciale era sottoposta, a garanzia della pubblica e privata incolumità, ad interdizione , giusta Ordinanza sindacale n. 220 del 20 maggio 2003, con divieto per i proprietari dell’area di praticare e far praticare i luoghi. Divieto al quale i proprietari dovevano necessariamente sottostare. Analoga situazione di rigetto si verificherà nel febbraio del 2019 quando, con prot. 5863, gli Uffici comunali preposti fanno presente che l’area in questione , secondo il vigente PSAI(Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico) ricade in zona P4-Pericolosità di Frana molto elevata ed R3 – Rischio Frana elevato. Circostanza che non rende possibile “soglie di rischio accettabile” in presenza di attività commerciale , se non tramite il declassamento del grado di rischio massimo di valore R2. Circostanza nella fattispecie non verificata e quindi nessuna attività allo stato poteva essere li esercitata. Mentre con una successiva nota del 26 giugno 2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente del IV Dipartimento (Abusivismo,Edilizia Privata,Condono,SUAP,Commercio), ing. Alfonso Donadio, nell’evidenziare il rigetto da parte del TAR del ricorso da parte dei proprietari del precedente provvedimento comunale (prot. 5863 del 06/02/2019) si disponeva , nelle more e con decorrenza immediata , la sospensione di ogni altra eventuale attività con onere di verifica da parte della Polizia Giudiziaria, unitamente all’Ufficio Antiabusivismo, della relativa ottemperanza e degli eventuali interventi edilizi già intrapresi. Nella stessa nota si ribadiva che nella zona era vigente l’Ordinaza Sindacale n.220 del 20 maggio 2003 con la quale si ribadiva e si imponeva ai destinatari proprietari di “non praticare e di non far praticare l’area sita in Sorrento, località Pignatella”. – Da quanto di recente fatto registrare da cittadini e imprenditori, anche in questa anomala estate del 2020, la situazione alla Pignatella non sembra essere affatto cambiata. Infatti si continua in modo imperterrito a praticare la solita attività di parcheggio e balneazione lungo la zona interdetta della scogliera la Pignatella nonché lungo le zone confinati. Ora visto anche i particolari provvedimenti anticovid sembrerebbe che alle Autorità locali preposte a determinati controlli ed al rispetto delle regole in generale, continui a non interessare molto tale grave situazione. Dove , oltre a sfidare Istituzioni, norme e regolamenti si continua ad ignorare l’ Ordinanza Sindacale del 2003. Alla quale chiaramente devono sottostare ,oltre i proprietari del fondo, anche i bagnanti che si recano sulla scogliera interdetta alla pubblica fruizione. Pertanto anche costoro dovrebbero essere, secondo l’Ordinanza, soggetti a provvedimenti sanzionatori da parte della Polizia Giudiziaria (in questo caso la Polizia Municipale che secondo l’Ordinanza è chiamata a far osservare tale ordinanza e di relazionare periodicamente sulla sua puntuale ottemperanza) che a quanto pare non interviene per farla rispettare.
Continuando in tal modo a procurare, oltre una atavica omissione in atti di ufficio, un danno erariale alle casse del Comune non elevando le dovute contravvenzioni a quanti infrangono l’Ordinanza e si sistemano sugli scogli in zona interdetta. Ulteriormente sconcertate, secondo operatori del settore e cittadini, l’ assoluta inerzia da parte di altre Autorità di Polizia proposte a determinati e specifici accertamenti, come la Guardia di Finanza. Alla quale nonostante si debba dare il merito di operare in modo dinamico lungo il territorio, sembrerebbe che tale situazione di illegalità, sebbene venga segnalata ormai da qualche decennio, continui a sfuggire. – 25 luglio 2020 – salvatorecaccaviello
Vedi nota sopra
Aggiunta della redazione.
Ci contattano dicendo che vi è un’ordinanza di un Giudice che non ritiene valida questa ordinanza
Successivamene, per autonome e antecedenti indagini, Capitaneria di Porto di Sorrento e Castellammare di Stabia ( Napoli) con Guardia di Finanza di Massa Lubrense operano sequestro dei lettini e l’illegittimità nell’area con interventi anche a Puolo. Sarà la Procura della Repubblica di Torre Annunziata a vagliare il tutto eventualmente.