Cetara. Prorogato fino al prossimo 30 settembre l’obbligo di indossare la mascherina di protezione individuale anche all’aperto

31 agosto 2020 | 17:28
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Cetara. Prorogato fino al prossimo 30 settembre l’obbligo di indossare la mascherina di protezione individuale anche all’aperto

Cetara, costiera amalfitana. Il sindaco Dott. Fortunato Della Monica ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la proroga fino al prossimo 30 settembre.

Proroga del provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del Covid-19. Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

VISTI:
l’art. 32 della Costituzione;
l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833;
l’art. 50 del D.Lgs 18/ agosto 2000 n° 267;

VISTI:
il Decreto Legge 30 luglio 2020, n° 83 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G. U. Serie generale, n° 193 del 03 agosto 2020;
il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

CONSIDERATO il trend in aumento, rilevato già nelle scorse settimane, relativo a casi di positività al virus con contagi di varia natura;

CONSIDERATO che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione, l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus (asintomatici) che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;

CHE pertanto l’emergenza non può ritenersi conclusa, stante il rischio effettivamente presente su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO, che il contesto particolare del territorio di Cetara richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà connesse alla morfologia del territorio;

RITENUTO, che il contesto descritto, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell’articolo 50 TUEL;

VISTI:
l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale.

In particolare, in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale la proroga dell’Ordinanza n. 25 del 19.08.2020 (obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale – mascherina) fino al 30 settembre 2020.
Alla Polizia Municipale, di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n° 33 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n° 74, al quale integralmente si rinvia.