Home schooling (istruzione domiciliare). Cosa è e chi può adottarla?

15 settembre 2020 | 11:36
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Home schooling (istruzione domiciliare). Cosa è e chi può adottarla?
Foto di Orizzonte scuola

La legge italiana stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli” (art. 1, comma 4, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76). Il fenomeno, diffusissimo, è soggetto a una specifica disciplina, che detta obblighi in capo a genitori (o tutori), studenti, dirigenti scolastici.
Ovviamente non tutti genitori possono adottare l’home schooling. Il seguente resto, redatto da Orizzonte scuola, aiuta a chiarire le idee e i dubbi riguardo la disciplina.

Cosa è?

L’istruzione parentale, altrimenti denominata scuola familiare, homeschooling, o anche home education, è una peculiare tipologia di istruzione che si svolge nel contesto domestico-familiare, quindi senza usufruire del servizio scolastico offerto dal sistema nazionale di istruzione, come istituti pubblici o paritari, o quelli iscritti al registro delle scuole non paritarie.

Chi esercita l’opzione

I genitori, gli altri esercenti la responsabilità genitoriale (es. il tutore), i quali scelgono di provvedere, in proprio, all’istruzione di minorenni soggetti all’obbligo di istruzione.

Come si esercita

Questa tipologia di istruzione, malgrado il lessico impiegato per indicarla (il sostantivo “home” nella lingua anglosassone indica “casa”, intesa quale contesto domestico) ricomprende l’opzione, ammessa dall’ordinamento giuridico italiano, ed esercitabile dalle famiglie (genitori o tutori), di assolvere all’obbligo di istruzione dei minori:

• in via diretta, pertanto adempiendo l’obbligo di istruzione all’interno del contesto domestico e familiare,
• in via indiretta, assegnando la funzione ad un precettore privato, che abbia le relative competenze.

Dichiarazione ed esame

Genitori, tutori o comunque coloro che esercitano la responsabilità parentale-genitoriale, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina una specifica dichiarazione, da rinnovare anno per anno, in ordine al possesso della “capacità tecnica o economica” per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, lo studente minore dovrà sostenere un esame di idoneità per accedere all’anno scolastico successivo.

Scopi sottostanti

L’ordinamento giuridico conferisce la possibilità di usufruire di metodi alternativi al sistema di istruzione statale, al contempo senza precisare le ragioni che possono sottostare detta opzione e che, nei fatti, potrebbero identificarsi con:

• motivi di salute (bambini che comunque non rientrano nella categoria di studenti “fragili”, rispetto ai quali è possibile attivare la DAD),
• questioni logistiche (nei casi in cui l’edificio scolastico è difficilmente raggiungibile rispetto al luogo di dimora del bambino),
• sfiducia nel sistema scolastico statale,
• motivi religiosi,
• cause ideologiche (come ad esempio, genitori renitenti all’obbligo vaccinale).

E’ obbligatorio frequentare la scuola?

L’ordinamento impone unicamente l’istruzione, ma non obbliga a frequentare le scuole. Per l’effetto, la legislazione consente di optare in favore di metodologie di istruzione alternative rispetto al sistema scolastico tradizionale, sia pubblico che privato, come, appunto, l’istruzione parentale. L’obbligatorietà afferisce all’istruzione impartita per almeno 10 anni, e riguarda l’intervallo anagrafico tra i 6 e i 16 anni. Ciò va distinto dall’obbligo formativo, ovvero il diritto/dovere dei giovani i quali risultano aver assolto all’obbligo istruzione, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.

Come è possibile assolvere l’obbligo di istruzione. L’obbligo di istruzione è assolvibile:
• presso le scuole statali e paritarie
• presso le strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
• per il tramite dell’istruzione parentale

Quanto dura l’homeschooling?

Colo che scelgono l’homeschooling devono rispettare la legislazione statale la quale non impone limiti temporali. Per l’effetto, lo studente può seguire il percorso scolastico globale, fino all’università, senza avvalersi del sistema scolastico statale, ma al contempo sostenendo gli esami di idoneità, prescritti dalla legge, al fine di accedere all’anno scolastico successivo.

La scuola primaria tramite homeschooling

Il primo ciclo scolastico viene regolamentato della legge, definendo “scuola familiare” l’attività di istruzione elementare (quindi, primaria) svolta direttamente dai genitori ovvero da altra persona a ciò delegata dai genitori stessi. In particolare, una Circolare Miur del 21 dicembre 2015 ha chiarito che, per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono ricorrere all’istruzione parentale, hanno l’onere di presentare una specifica dichiarazione alla scuola primaria statale più vicina, comprovando di possedere le competenze tecniche, come anche i mezzi materiali, per provvedere, in proprio o tramite frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dello studente. A seguito di detta dichiarazione, il dirigente scolastico prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sarà effettuato tramite l’istruzione parentale, comunicando al contempo, ai genitori, o comunque agli esercenti la potestà parentale, che entro il termine dell’anno scolastico l’alunno stesso dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.

Come si svolgono gli esami di idoneità per la primaria parentale?

Ancora, in riferimento alla scuola primaria, la normazione prescrive che gli studenti, i quali assolvono all’obbligo di istruzione attraverso l’istruzione parentale, sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale, ovvero in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto all’indirizzo di residenza. Dunque, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’istruzione parentale dovranno sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le istanze di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona, entro le date indicate, anno per anno, dalle Circolari ministeriali sulle iscrizioni. L’istanza di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere finanche dotata del programma dell’attività svolta.

E la scuola secondaria in homeschooling?

Con specifico riferimento alla secondaria di primo grado statale, una Circolare del Miur del dicembre 2015 statuisce che: “Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì che, entro il termine dell’anno scolastico […], l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

Obblighi

Le famiglie che optano per l’istruzione domestica, in modo diretto oppure tramite un precettore, devono accettare la vigilanza, sia da parte della scuola presso cui lo studente avrebbe dovuto essere istruito, sia da parte del Sindaco dell’amministrazione comunale di residenza. I genitori o il tutore devono comunicare la volontà di adempiere l’obbligo di istruzione a casa nel mese di gennaio, cioè nel termine previsto ogni anno per l’iscrizione a scuola, al dirigente scolastico competente in base alla residenza anagrafica dell’alunno. Detto dirigente comunicherà al Comune che quella determinata famiglia ha scelto l’homeschooling.

Riscontro dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici delle primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, sono onerati dal verificare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano depositato l’istanza di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Ove risultano studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a prendere contatti coi genitori, o tutori, al fine di verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria, oppure presso centri di formazione professionale regionale, o se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Le suindicate informazioni devono essere puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.

Quali norme interessano l’istruzione parentale?

• Articolo 30 Costituzione della Repubblica Italiana
• D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, art. 111
• Ordinanza ministeriale n. 330 del 27 maggio 1997, art. 4 (“Scuola familiare e privata autorizzata. Esami di idoneità e licenza”)
• Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489 “Regolamento concernente l’integrazione, a norma dell’art. 1, comma 6 della Legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative all’adempimento dell’obbligo scolastico”, art. 2, comma 1, art. 2, comma 7
• D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”
• D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2 comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53”, art. 1, comma 4
• MIUR, nota 20 giugno 2005, protocollo 5693
• Legge 27 dicembre

Fonte: Orizzonte Scuola