Emergenza Covid -19: Ecco la nuova ordinanza della regione Campania !
Emergenza Covid -19:Ecco la nuova ordinanza della regione Campania !
La situazione è grave. Aumentano ancora i contagi positivi d Covid -19.Le cause sono molte. La prima è l’irresponsabilità dei cittadini. Questi dopo un periodo di somma responsabilità durante il lock-down dove tutti hanno osservato le varie ordinanze, da giugno si sono lasciati andare. Si sono riversate per le strade come una mandria di pecore senza ottemperare alle misure di precauzioni. Che sono semplici da eseguire. Distanziamento sanitario, uso di mascherine e misurazione per mezzo di termoscanner della temperatura corporea. Durante la movida inoltre sono scarseggiati i controlli e quelli che c’erano non erano adeguati Bisognava fare multe salate e prendere provvedimenti disciplinari più duri. Anche alcuni bar, non tutti per fortuna, hanno evitato persino la semplice misurazione della temperatura e tutt’ora rimanevano aperti oltre all’orario consentito. Altra causa potrebbe essere stata anche l’evento elettivo che si è tenuto a fine settembre, Poteva anche essere rimandato vista la non impellenza e visto che c’era questa situazione così grave, Durante l’elezioni si sono viste scene di assembramento e anche nei piccoli comuni si è vista una disorganizzazione tale che non permetteva di ottemperare alle misure anti-Covid 19. Quest’ordinanza vieta di spostarsi da una provincia ad ‘altra all’interno della stessa regione Campania senza aver compilato l’autocertificazione in cui si specifica il luogo di partenza e quello di arrivo e soprattutto il motivo valido tipo , spostamento per lavoro, o per andare a trovare congiunti. Oltre alla mobilità altri punti tratta questa ordinanza
1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020
è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e
secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità
ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa
valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.
2. E’ dato mandato all’Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della
situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi
a “contatti stretti”, al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria
a decorrere dal 26 ottobre 2020.
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
3. Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati
alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di
residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti
connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai
sensi del DPR 445/2000- relative a:
– motivi di salute;
– comprovati motivi di lavoro;
– comprovati motivi di natura familiare;
– motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
– altri motivi di urgente necessità .
E’ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano
(NA) sono disposte le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi
residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione
(bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio,
fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di
beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.
4.1. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale di
Arzano (NA) da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei
controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività
consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 4., e quelle strettamente strumentali alle
stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di
dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di
dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è
consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
4.2. Nel territorio comunale di Arzano (NA) è disposta la chiusura delle strade secondarie,
come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa –
ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la
sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi
regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.
5. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni
e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal
Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono
irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni
di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria
dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,
principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG
50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
7. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato,
sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.
8. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di
Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione
Campania, all’ANCI Campania e al Comune di Arzano ed è pubblicata sul sito istituzionale
della Regione Campania, nonché sul BURC.
Ecco in Pdf il documento regionale.