Sorrento, Bruno Morelli con una sentenza del Consiglio di Stato, mette in discussione anche i due seggi assegnati alle liste di Marco Fiorentino.
Con la lista dei candidati al Consiglio deve essere presentato anche un candidato alla carica di sindaco, la nullità di questa seconda candidatura non puo’ rimanere circoscritta alla medesima, ma si comunica necessariamente alla liste che la presuppongono e che a causa della sua nullità ne risultano in definitiva carenti, inficiandone il risultato elettorale. Il disconoscimento dei seggi consiliari assegnati alle liste collegate al candidato sindaco incandidabile è, quindi, l’effetto minimo inevitabile di una siffatta patologia.
Sorrento – Dopo il recente esposto alla Commissione elettorale circondariale, alla Prefettura di Napoli e al Ministero degli Interni circa l’incandidabilità dell’ex sindaco Marco Fiorentino, neo consigliere comunale che alle recenti elezioni amministrative si è ricandidato alla carica di primo cittadino, ritorna sulla questione Bruno Morelli ,figlio di Claudia Fattorusso Morelli e cognato di Teresa Reale, le due donne rimaste uccise dal crollo di una gru in piazza Sant’Antonino il primo maggio 2007– Una tragica vicenda dalla quale, come è noto, l’ex sindaco è risultato imputato per omicidio colposo. Nell’esposto Morelli sosteneva che persisteva una causa ostativa alla candidatura a sindaco di Fiorentino legata alla sua condanna, divenuta definitiva il 17 febbraio 2017, a una pena detentiva di un anno e sei mesi per un reato commesso con violazione dei doveri inerenti alla carica di sindaco e non quindi alla condizione di debitore nei confronti dell’Ente locale. Visto il risarcimento di 108mila euro che l’ex sindaco deve restituire al Comune. Che nel frattempo ha già provveduto a liquidare le somme alle parti civili e ai parenti delle vittime. Stavolta Bruno Morelli , con un post su Facebook che di seguito riportiamo integralmente, fa riferimento ad una Sentenza del Consiglio di Stato che oltre all’ex sindaco metterebbe in discussione anche il risultato ottenuto dalle liste collegate a tale candidatura. (s.c.)
“Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5069 del 6 novembre 2015 ha stabilito che la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco incandidabile, oltre a essere ex se nulla, ai sensi dell’art. 10, d.lg. n. 235 del 2012, inficia anche il risultato delle lista che in tale candidatura si riconoscono e ad essa si sono collegate. Poichè, infatti, con la lista dei candidati al consiglio deve essere presentato anche un candidato alla carica di sindaco, la nullità di questa seconda candidatura non può rimanere circoscritta alla medesima, ma si comunica necessariamente alla liste che la presuppongono e che a causa della sua nullità ne risultano in definitiva carenti, inficiandone il risultato elettorale.
Il disconoscimento dei seggi consiliari assegnati alle liste collegate al candidato sindaco incandidabile è, quindi, l’effetto minimo inevitabile di una siffatta patologia. L’art. 71 del d.lgs 267/2000 sancisce, infatti, un intimo legame tra le candidature alla carica di sindaco e le liste collegate, stabilendo in particolare che: con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere presentato anche un candidato alla carica di sindaco; correlativamente, ciascuna candidatura alla carica sindacale è collegata a una lista di candidati a seggi consiliari; infine, a ciascuna lista s’intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di sindaco collegato alla lista medesima.
Orbene, poiché il candidato sindaco Marco Fiorentino non avrebbe potuto prendere parte alle elezioni, versando in condizione di incandidabilità ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 21 dicembre 2012 n. 235 per aver riportato una condanna definitiva alla pena della reclusione per un anno e sei mesi, per il reato di omicidio colposo plurimo di cui all’art. 589 c.p. aggravato per aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9 c.p.), l’Ufficio Centrale Elettorale lo ha escluso dalla proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 12 comma 4 del decreto citato.
Non possono, dunque, sussistere dubbi sull’illegittimità dei due seggi assegnati alle liste liste n.6 e n. 7 “ Sorrento tua” ed “Energie per Sorrento” che sono a lui collegate.
Per ottenere una legittima e regolare distribuzione dei seggi consiliari è, però, necessario ricorrere alla magistratura amministrativa correndo, però, il rischio dell’invalidazione integrale del complesso delle operazioni e del procedimento elettorale, con la conseguente necessità di dover ripetere le elezioni.
Onde evitare il verificarsi di un evento traumatico, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, ho proposto che, facendo prevalere l’interesse generale a quello di parte, i due consiglieri eletti nelle liste collegate a Fiorentino presentino le dimissioni e che tutti gli altri candidati non eletti nelle stesse liste inviino la dichiarazione di rinuncia a subentrare ai dimissionari. Ho suggerito infine l’opportunità che anche gli assessori concordati, indicati o in qualsiasi modo assegnati a seguito di accordi con il candidato Sindaco e con i rappresentanti delle due liste a lui collegate, compiano un’analoga scelta di disponibilità e buona volontà nell’interesse della nostra città in modo da far cadere l’interesse alla presentazione di un ricorso al TAR altrimenti inevitabile.” – 20 novembre 2020
Fonte Facebook