Sorrento / Sant’Agnello. Vicenda Housing Sociale. Elefante “Sentenza Consiglio di Stato non è definitiva” ECCO PERCHE’

3 gennaio 2021 | 20:57
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Sorrento / Sant’Agnello. Vicenda Housing Sociale. Elefante “Sentenza Consiglio di Stato non è definitiva” ECCO PERCHE’

Sorrento / Sant’Agnello. Vicenda Housing Sociale. Elefante “Sentenza Consiglio di Stato non è definitiva” ECCO PERCHE’

Intervento dell’ingegner Antonio Elefante costruttore dell’Housing Sociale santanellese ( da non confondere con l’analogo housing sociale di Sorrento bocciato in Consiglio di Stato, dopo il Tar Campania di Napoli,  prima ancora di iniziare, ndr )

Miei cari la sentenza del Consiglio di Stato diversamente da quanto scritto e pubblicato dai giornali non è una sentenza definitiva perché il Consiglio di Stato la ha sospesa in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sullo art 12 bis della L.R. N. 19/2009 . In ogni caso è vero che le due vicende non sono sovrapponibili dal momento che Sorrento si utilizzava lo art 7bis per iter derogare alla destinazione di zona mentre a Sant’ Agnello non è stato necessario operare questa deroga perché già consentito dal PRG .. Ma la sentenza del Consiglio di Stato per Sorrento è stranamente molto utile per S. Agnello e adesso vi spiego perché …
Il Consiglio di Stato ha esaminato il progetto è lo ha ritenuto non conforme al PUT tuttavia non ha concluso in via definitiva la sentenza perché lo art 12 bis se ben letto nelle intenzioni del legislatore regionale avrebbe consentito anche di derogare al PUT e allora il Condiglio di Stato preso atto della norma derogatrice si rivolge alla Corte Costituxionale perché si pronunci sulla sua legittimità .. Ora questo passaggio è molto importante perché per la prima volta il giudice amministrativo si rende conto della portata derogatrice che se fosse confermata dalla Corte Costituxionale farebbe concludere per la legittimità dello intervento di Sorrento .. Questo significa che fino a quando la Consulta non avrà deciso per la incostituzionalità vuol dire che la legge è vigente come lo era vigente a Sant Agnello quando è stato rilasciato il permesso e quando è stato fatto il sequestro .. e ciò diversamente da quanto argomentato da Pinto dalla Procura dal GIP e dal Tribunale del Riesame . Questa circostanza è dirimente dallo escludere la responsabilità penale . Infatti la vigenza della norma regionale esclude ,secondo il principio di legalità la responsabilità penale .
Questo a prescindere di come si pronuncerà la Corte Costituxionale su Sorrento . Perché una eventuale pronuncia di incostituzionalità dello art. 12 bis della L.R. N. 19/2009 non incide in via retroattiva sugli atti amministrativi che hanno già prodotto i loro effetti come nel caso dello HOUSING di Dant Agnello .. Per cui questa pronuncia del Consiglio di Stato non può che essere positiva per Sant Agnello .. In termini semplici se lo art 12 bis consentiva di derogare al PUT e il giudice amministrativo sostiene che esso era efficace al punto di chiederne la abrogazione non è certo possibile contestare a Sant Agnello una illegittima deroga al PUT quando questa norma era ed è ancora in vita .. e tutto quello che è stato realizzato è ,conseguentemente ,legittimo ..
Per chiarezza dei tanti delatori dell HOUSING Sociale diSant Agnello .