Rinnovo concessioni demaniali, per il Consiglio di Stato, la gara è fondamentale.

22 febbraio 2021 | 10:39
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Rinnovo concessioni demaniali, per il Consiglio di Stato, la gara è fondamentale.

 Ancora una volta  si ribadisce tale necessità, consolidando il principio della supremazia del diritto europeo rispetto a quello interno. Una riforma del settore sempre più indispensabile.

Con una serie di pronunciamenti  da parte del Giudice Amministrativo, continua a tenere banco la questione  del rinnovo  delle concessioni demaniali marittime. E’ di questi giorni infatti un chiarimento che potrebbe sembrare definitivo, da parte della IV sezione  del  Consiglio di Stato che  si è espresso circa la applicabilità della direttiva 2006/123/CE(nota come “direttiva Bolkestein”) alla fattispecie delle concessioni demaniali marittime per scopi turistici. Con Sentenza n. 1416  del 16 febbraio 2021  si sono dati ulteriori chiarimenti  in merito che ci sono forniti da un articolo su  Mondo Balneare.com (il portale specializzato in turismo balneare) ,a firma dell’Avv.FilippoMaria Salvo (Cassazionista e professore di Diritto Urbanistico e Legislazione delle Opere Pubbliche presso l’Univeristà La Sapienza in Roma) . Alla base della Sentenza del Consiglio di Stato vi era la richiesta di rilascio di una nuova concessione demaniale marittima con finalità turistica, avanzata anni or sono a un Comune pugliese e riscontrata negativamente dall’amministrazione comunale sulla base di un contrasto con il Piano comunale delle coste. In primo grado il Tar Puglia aveva ritenuto che il rilascio della concessione demaniale doveva essere preceduto da idonea procedura a evidenza pubblica, dunque la richiedente la concessione demaniale ha appellato la sentenza del Tar, osservando che il provvedimento impugnato non aveva a fondamento della sua motivazione la mancanza di una procedura di evidenza pubblica, bensì un presunto contrasto tra la concessione domandata e il Piano delle coste. Come noto, con la direttiva 123/2006/CE l’Unione europea ha dettato disposizioni in materia di libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, nonché la libera circolazione dei servizi, intendendo per “servizi” «qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione» (art. 4, n. 1). L’art. 12 della direttiva sancisce che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri applichino una procedura di selezione pubblica, imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, per il rilascio di una “autorizzazione” (concessione) di durata limitata, non rinnovabile automaticamente. In ambito nazionale, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1, commi 682, 683 e 684) è stata disposta l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo per 15 anni, quindi fino al 1° gennaio 2034 mentre con legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è stata ribadita la volontà del legislatore di fissare al 1° gennaio 2034 la data ultima di scadenza delle attuali concessioni interessate dalle precedenti proroghe ed è stata anche sancita l’impossibilità per le amministrazioni comunali di intraprendere o proseguire procedure di scelta dei nuovi concessionari. Secondo il Consiglio di Stato– continua l’articolo dell’Avv. Salvo –  la circostanza per cui l’originario provvedimento di diniego non richiamava espressamente, a suo fondamento, la necessità di un preventivo esperimento di procedura selettiva, non è dirimente. In base alla normativa regionale pugliese, infatti, il rilascio e la variazione della concessione demaniale marittima devono comunque avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia, nonché dalla Corte di Giustizia Europea con Sentenza 14 luglio 2016 (Art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE e all’art. 49 TFUE).Il Consiglio di Stato ha dunque ribadito l’invalidità di norme nazionali che prevedano proroghe automatiche in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. Il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, ostacolo ingiustificabile alla luce dei principi di derivazione europea applicabili in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. La spiaggia, bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), presenta i caratteri della limitatezza nel numero e nell’estensione e di possibilità di sfruttamento economico. Questo giustifica il ricorso a procedure “di gara” per l’assegnazione delle concessioni e ciò determina, secondo il Consiglio di Stato, anche che «qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare, stante l’efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte (Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763-14 luglio 2016 cause C-458/14 e C-67/15) – Sentenza n. 1416/2021). A tale proposito di recente il TAR Campania (Sez, Salerno) con Sentenza n.265 del 29/01/2021 ha stabilito che la proroga delle concessioni demaniali, in assenza di gara, non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento. In quanto equivalente a un rinnovo automatico delle concessioni, ostativo a procedure selettive aperte e trasparenti. Sottolineando che “proroga” e “rinnovo automatico” determinano una disparità di trattamento tra operatori economici, facendo sorgere preclusioni e ostacoli alla gestione concorrenziale dei beni demaniali oggetto di concessione. Due istituti giuridici che violano i principi del diritto eurounitario in materia di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. Pertanto anche la più recente proroga legislativa delle concessioni balneari fino al 2033 (di cui all’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145) deve essere disapplicata, stante il suo contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE (Trattato sul Funzionamento Unione Europea).

In conclusione – evidenzia l’avv. Filippo Maria Salvo – l’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato si inserisce in un filone consolidato che va verso l’affermazione della supremazia del diritto eurounitario rispetto a quello interno. A questo punto visto le varie e talvolta contrastanti interpretazioni  che stanno rendendo ostica la programmazione della stagione estiva ormai alle porte, per tanti imprenditori del settore  sarebbe di auspicio che il nuovo  Governo si applichi al più presto nel dare con una definitiva soluzione tramite una riforma che regolarizzi l’intero settore. – 22 febbraio 2021 – salvatorecaccaviello

Fonte: Mondo Balneare