Zona rossa e zona arancione: regole sport, palestre e piscine
Ecco cosa si può fare e cosa no nelle due fasce di rischio Covid: nel Lazio da martedì si potrà tornare a praticare sport non di contatto come tennis e padel, ma solo all’aperto
Nell’Italia divisa tra zona rossa e arancione restano regole, misure e divieti stringenti per lo sport, l’attività motoria, le piscine e le palestre. Il Lazio, che entra in zona arancione martedì 30 marzo, le restrizioni subiranno qualche modifica per gli sport non di contatto e si potrà tornare a praticare discipline come il tennis e il padel, ma solo all’aperto. Il ministero della Salute ha pubblicato le Faq dopo il decreto legge del 13 marzo scorso per rispondere alle domande più frequenti del mondo sportivo. Ecco cosa si può fare e cosa no.
SPORT NEI PARCHI E ALL’APERTO
Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5 alle 22 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.
Dove è possibile svolgere attività motoria (corsa, camminata…) e sportiva? la possibilità di svolgimento dipende dall’inserimento in uno scenario di media, elevata o massima gravità. Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona.
Nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
È possibile recarsi in comune diverso per praticare un’attività sportiva non disponibile nel proprio comune di residenza? Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi Dpcm, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ del sito del Governo, e ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate? L’art. 17 del Dpcm del 2 marzo 2021, confermando quanto già previsto dal precedente Dpcm, prevede al comma 1 che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva…” mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che “…l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli…”.
Dalla lettura del combinato disposto dei due commi, si ritiene che, nelle zone gialle ed arancioni, sia consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all’aperto anche presso aree all’aperto di palestre, fermo restando il distanziamento e che resta interdetto l’uso di eventuali spogliatoi disponibili all’interno delle zone non accessibili della struttura
SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA NEI CIRCOLI
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa. Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
I centri tennis e padel amatoriali proseguono? Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”? AI fini delle disposizioni del Dpcm, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso. Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa. In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.
SI PUO’ ANDARE IN BICI?
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri. Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
PISCINE E PALESTRE
I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare? I corsi in piscina sono sospesi nelle zone arancioni e rosse. I personal training one to one possono proseguire? I personal training one to one potranno continuare al chiuso solo per quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nelle attività riabilitative o terapeutiche. Sono inoltre consentite, nelle cd. zone gialle ed arancioni, le attività presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, esclusivamente all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) è possibile svolgere attività sportiva anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, all’interno del proprio comune, in forma individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona.
Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento? Si. Sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.
Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.? Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto. Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
PALESTRE SCOLASTICHE
Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività? Le disposizioni in merito all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell’Istruzione. Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all’art. 17, comma 2 del Dpcm del 2 marzo 2021.
Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all’art. 18.