Antonio Floro Flores squalificato per 2 mesi: ecco il motivo

12 aprile 2021 | 22:07
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Antonio Floro Flores squalificato per 2 mesi: ecco il motivo

Nel pomeriggio di oggi la Procura Federale ha annunciato un provvedimento ai danni dell’allenatore Antonio Floro Flores. Si tratta di una squalifica di due mesi per via dell’accertamento di un doppio tesseramento relativo allo scorso novembre tra le fila di Casertana e Paganese, entrambe sanzionate con una multa per responsabilità diretta e oggettiva, oltre all’inibizione di un mese dei rispettivi amministratore unici delle società. Secondo la ricostruzione Floro Flores avrebbe dapprima occupato la funzione di dirigente accompagnatore dell’Under 17 della Casertana, senza tra l’altro richiedere ed ottenere la sospensione dall’Albo dei Tecnici, per poi passare alla panchina dei pari età della Paganese, nonostante il precedente vincolo contrattuale per la stagione sportiva 2020-2021.

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 472 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio FLORO FLORES, Lidia LONARDO e Filippo RAIOLA, e delle società FC CASERTANA S.R.L. e PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FLORO FLORES, in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico dal 24.09.2020, in violazione:
a) degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’articolo 35, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella corrente stagione sportiva, funzioni di Dirigente Accompagnatore della squadra Under 17 della Società F.C. Casertana S.r.l. dal 1.10.2020 all’11.11.2020, in ragione di regolare tesseramento eseguito in favore della predetta Società con la qualifica di Dirigente, senza richiedere ed ottenere la sospensione dall’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico;

b) degli articoli 2, comma 1, e 4 , comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’articolo 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella corrente stagione sportiva, funzioni di allenatore della formazione Under 17 per la Società Paganese Calcio 1926 S.r.l., in ragione del tesseramento sottoscritto in data 30.11.2020, nonostante il precedente vincolo di tesseramento in favore della F.C. Casertana S.r.l. in qualità di Dirigente, nella stagione sportiva 2020-2021;

LIDIA LONARDO, tesserata in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Casertana S.r.l., in violazione degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito o comunque non impedito al tecnico signor Antonio Floro Flores di svolgere le funzioni di Dirigente Accompagnatore della squadra Under 17 della Società F.C. Casertana S.r.l. dal 1.10.2020 all’11.11.2020, in ragione di regolare tesseramento eseguito in favore della predetta Società con la qualifica di Dirigente, senza richiedere ed ottenere la sospensione dall’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico;

FILIPPO RAIOLA, tesserato in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 S.r.l., in violazione degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2020-2021 tesserato, e comunque consentito l’utilizzo, del tecnico signor Antonio Floro Flores con funzioni di allenatore della formazione Under 17, in ragione del tesseramento sottoscritto in data 30.11.2020, nonostante il predetto tecnico avesse sottoscritto, nella medesima stagione sportiva, un precedente tesseramento in favore della F.C. Casertana S.r.l. in qualità di Dirigente;

FC CASERTANA S.R.L., per responsabilità sia diretta sia oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al proprio legale rappresentante pro-tempore e al signor Antonio Floro Flores;

PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., per responsabilità sia diretta sia oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al proprio legale rappresentante pro-tempore e al suddetto tecnico;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio FLORO FLORES, Lidia LONARDO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC CASERTANA S.R.L., e Filippo RAIOLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio FLORO FLORES, di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Lidia LONARDO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo RAIOLA, di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società FC CASERTANA S.R.L., e di €400,00 (quattrocento) di ammenda per la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.;