Direttiva Bolkestein

Concessioni balneari, direttiva Bolkestein per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana

9 aprile 2021 | 11:31
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Concessioni balneari, direttiva Bolkestein per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana
Spiagge Penisola sorrentina
Concessioni balneari, direttiva Bolkestein per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana
Concessioni balneari, direttiva Bolkestein per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana
Concessioni balneari, direttiva Bolkestein per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana
Concessioni balneari, direttiva Bolkestein per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana
Concessioni balneari, direttiva Bolkestein per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana

Tenuto conto del momento drammatico che tutti noi stiamo vivendo dall’inizio del 2020, che in questo 2021, nonostante una campagna vaccinale in atto, continua a registrare una serie di chiusure e cosiddette zone rosse imposte dal Governo centrale per ragioni sanitarie, una riflessione sulla possibile ripresa di alcune attività turistiche in vista della stagione estiva prossima futura è d’obbligo, perché in un territorio come la Penisola sorrentina, che vive di turismo, è necessario comunque cominciare a ragionare su una serie di questioni rimaste in sospeso sul tavolo del legislatore, su tutte quella che riguarda il comparto dei lidi balneari e la ormai famosa direttiva Bolkestein. Ebbene, a oggi, abbiamo assistito solo a uno straordinario proliferare di pronunce giurisprudenziali in materia di proroga delle concessioni del demanio marittimo e fatto ancora più singolare, sempre sullo sfondo della direttiva Bolkestein e della sentenza della Corte di giustizia europea del 14 luglio 2016, un continuo alternarsi di sentenze pro o contro l’applicazione della normativa interna che prevede l’estensione delle concessioni al 2033. Di fatto non si registrano novità di carattere legislativo, dopo l’inserimento nel decreto rilancio di una disciplina transitoria, e neppure sul piano amministrativo, fatta salva la nota di risposta del governo italiano alla Commissione europea, dal tenore sostanzialmente interlocutorio, e del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 15 febbraio 2021, che però riguarda principalmente le concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica. Volendo restringere il campo solo alla Regione Campania ebbene l’unica cosa certa è quanto stabilito dal Tar in merito alla questione dei lidi di Pozzuoli: I “Comuni devono rispondere a richieste di estensione concessioni balneari” Il tribunale amministrativo di Napoli ha condannato l’amministrazione di Pozzuoli, che non aveva dato riscontro alle richieste di prolungamento al 2033 presentate da due concessionari Di Alex Giuzio. L’amministrazione comunale non può restare silente davanti alle richieste di estensione delle concessioni balneari al 2033, ma è anzi tenuta a dare una risposta, positiva o negativa che sia. Lo ha affermato il Tar di Napoli, che ha imposto al Comune di Pozzuoli di dare un riscontro alla domanda di estensione al 2033 su due concessioni demaniali marittime. Con due sentenze gemelle (le numero 1217 e 1218 del 23 febbraio 2021), la settima sezione del tribunale amministrativo della Campania (presidente Liguori, estensore Di Napoli) ha riconosciuto i diritti di due imprenditori balneari, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Roma, che avevano presentato ricorso contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione comunale di Pozzuoli davanti alla richiesta di rilascio del prolungamento al 2033. Le due concessioni, rilasciate prima del 2009, rientrano tra le aventi diritto al prolungamento fino al 31 dicembre 2033 disposto dalla legge 145/2018. I titolari avevano presentato apposita richiesta al Comune di Pozzuoli a ottobre 2019, ma non hanno mai ricevuto risposta e hanno dunque deciso di presentare ricorso. Il Tar di Napoli, obbligando il Comune di Pozzuoli a prendere in esame la richiesta di estensione al 2033, non ha tuttavia affermato che il riscontro deve avere per forza un esito positivo. Infatti, precisa la sentenza, «l’amministrazione dovrà considerare, nel provvedere sull’istanza di parte ricorrente, la compatibilità delle norme invocate da parte ricorrente (in particolare l’art. 1, comma 682 e comma 683 della legge 145/2018) con il diritto dell’Unione europea», e «pertanto il potere in capo all’amministrazione non è rigorosamente vincolato, non potendo il Comune limitarsi a “prendere atto” della nuova scadenza legislativa», poiché «alla luce dei principi fissati dalla Corte di giustizia europea, l’amministrazione dovrà valutare se la concessione in questione presenti un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto in particolare della situazione geografica del bene e del valore economico di tale concessione, nel qual caso la proroga automatica è incompatibile col diritto dell’Unione europea».

a cura di Luigi De Rosa

Generico aprile 2021