Positano, lavori Ausino all’Acquolella in estate : danno all’economia di Montepertuso e Nocelle. E oggi fermi
Positano, lavori Ausino all’Acquolella in estate : danno all’economia di Montepertuso e Nocelle. E oggi fermi. I lavori del consorzio audrico dell’Ausino di Cava de’ Tirreni, che gestisce le acque in Costa d’ Amalfi, stanno creando dei grossi problemi di circolazione , problemi che aumenteranno con l’avanzare della stagione turistica con un danno all’economia di Montepertuso e Nocelle. Il punto è molto semplice, far lavori in piena stagione turistica dopo il lockdown per questa pandemia per il Coronavirus Covid – 19 non era opportuno per l’economia locale.
A tutt’oggi non sappiamo quando termineranno questi lavori, sul cartello che obbligatoriamente deve esporre tutti i riferimenti dei lavori stesso non è indicata la data di termine lavori, ma un generico 70 giorni e per di più oggi i lavori sono fermi.
Precisiamo che il tratto in questione è di competenza della Provincia di Salerno e non del Comune di Positano, ma precisiamo anche che non vi è nessuna informazione ufficiale sulla data precisa di fine lavori. Dunque noi di Positanonews, a scanso di equivoci e di false interpretazioni, non contestiamo i lavori, non contestiamo lo scopo, non contestiamo chi li fa, a qualsiasi titolo, e non contestiamo neanche l’Ausino e la Provincia di Salerno. Chiediamo semplicemente che si eviti di fare i lavori in piena stagione turistica e che se è proprio necessario farli ora che si lavori tutti i giorni e si faccia al più presto possibile. Intanto come si può vedere dalla diretta i lavori oggi sono fermi e sulla cartellonistica non vi è alcuna data di fine lavori.
Rammentiamo da danilotorresi.it , un seguitissimo e aggiornato sito sull’edilizia , cosa deve indicare il cartello di lavoro, ecco cosa dice, riferendosi ai testi normativi:
“Tra le regole che ruotano intorno ai lavori edili c’è anche l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere.
Il cartello deve essere affisso in bella vista, solitamente all’ingresso del cantiere, deve indicare:
-che tipo di lavori si stanno eseguendo;
-chi è che li ha commissionati;
-chi li sta eseguendo.
E diverse altre info che ti andrò ad approfondire nella parte finale dell’articolo.
Spesso lo si sottovaluta, ma in caso di mancata esposizione, o anche solo se non è visibile, si rischiano ammende elevate.
Il cartello è ciò che per primo viene controllato da chi vigila sul territorio, perché permette di avere una panoramica su cosa si sta facendo, chi lo sta facendo e in base a quale autorizzazione.
Viene citato sia dal Testo Unico dell’Edilizia – il DPR 380 del 2001 – che dal Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro – il Decreto Legislativo 81 del 2008.
Ne ho parlato nell’articolo sulla sicurezza, quando abbiamo visto gli obblighi che competono al committente “SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: quali sono gli obblighi del committente”.
Affiggere il cartello è una di quelle incombenze molto semplici – tra
le più semplici.
Puoi acquistarlo dal rivenditore di materiali edili più vicino e compilarlo con un pennarello. Non serve necessariamente commissionare una stampa pubblicitaria di grandi dimensioni.
Attenzione però ad avere delle accortezze prima e durante l’esecuzione dei lavori. Accortezze che ti andrò a spiegare più avanti dividendo l’articolo in tre:
1) perché serve il cartello;
2) chi è il responsabile;
3) il contenuto del cartello.
1) PERCHE’ SERVE IL CARTELLO DI CANTIERE
Tornando al cartello dei lavori nel cantiere, vediamo prima di tutto perché deve essere installato.
La quasi totalità delle attività edilizie sul territorio devono essere autorizzate e tutte devono rispettare le normative che le regolano.
Normative che sono a livello nazionale, regionale e comunale. Si attengono in parte al Codice Civile, ma soprattutto a specifiche direttive a livello regionale.
È il Comune il primo organo da esercitare il controllo dell’attività edilizia sul territorio, ma anche la ASL e l’Ispettorato del Lavoro vigilano sui cantieri, con un’inclinazione più verso la sicurezza e la salute di chi ci lavora.
Il cartello di cui tratto oggi è quell’oggetto che permette agli organi di effettuare una vigilanza rapida. Quando non viene esposto si commette di fatto un reato edilizio.
Attenzione anche nel caso in cui sia nascosto, non visibile, non compilato o addirittura cancellato da agenti atmosferici, equivale a non averlo esposto.
Deve essere posto quindi in prossimità dell’accesso del cantiere e ben visibile, ben leggibile.
Il comma 6 dell’articolo 20 del Testo Unico dell’Edilizia dispone che: gli estremi del Permesso di Costruire devono essere indicati nel cartello esposto in cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
Quindi è il regolamento edilizio del Comune che indica come deve essere esposto il cartello, che in linea generale è ciò che ti ho appena detto e quello che ti sto per dire.
Nel suo contenuto vanno indicati gli estremi del titolo autorizzativo (Permesso di Costruire, SCIA, CILA) ma questo lo vedremo meglio nell’ultima parte dell’articolo.
L’obbligo di esposizione è inoltre ribadito dall’articolo 27 comma 4 dello stesso Decreto, nel quale si sottolinea tra le altre cose che: in caso non sia apposto il prescritto cartello, gli ufficiali devono comunicarlo all’autorità giudiziaria, all’organo regionale competente e al dirigente dell’ufficio comunale.
Anche il comma 7 dell’articolo 90 del Testo Unico della Sicurezza, che ho accennato all’inizio dell’articolo, obbliga il committente a comunicare il nominativo (o i nominativi) del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi.
E che tali nominativi, dice sempre l’articolo, devono essere indicati nel cartello di cantiere.
È anche uso comune, sempre riguardo alla sicurezza, affiggere sul cartello di cantiere la copia della notifica preliminare.
In sostanza, in caso in cui il cartello risulti mancante, nascosto, lontano o cancellato, si impedisce una vigilanza rapida agli organi competenti e impedisce ai cittadini di verificare se i lavori sono autorizzati.
2) CHI È IL RESPONSABILE
La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi più volte sull’argomento, individuando quali sono le casistiche condannabili e i responsabili.
L’edilizia è, purtroppo e per fortuna, un terreno molto fertile per quanto riguarda le controversie giudiziarie che nella maggior parte dei casi sono di rilevanza penale.
Ti lascio a tal proposito un elenco di diverse sentenze della Cassazione che si sono pronunciate sulla questione “cartello di cantiere”:
47434 del 24/11/2011
37299 del 04/10/2006
48178 del 15/09/2017
40118 del 11/10/2012
537 del 09/01/2015
38380 del 22/09/2015
29730 del 04/06/2013
46832 del 15/10/2009
16037 del 07/04/2006
29730 del 04/06/2013
16037 del 11/05/2006
46832 del 09/12/2009
7070 del 23/02/2012
Quando manca o non è conforme la giurisprudenza individua tra i responsabili, sia il costruttore, che il direttore lavori, che il committente e il titolare del permesso – anche il proprietario insomma.
In alcuni casi è stata condannata anche la sola omissione della data di inizio lavori o dell’impresa esecutrice.
L’ammenda secondo il comma 1 dell’articolo 44 del Testo Unico dell’Edilizia può arrivare fino a 10.329 euro, perché di fatto come ti ho già detto, viene trattato come un reato edilizio.
Perciò attenzione affinché il cartello contenga i dati essenziali. Dati essenziali che per i lavori privati sono quelli che ti andrò ad elencare
nella terza parte.
3) IL CONTENUTO DEL CARTELLO
Se acquisti un cartello edilizio, troverai già precompilato l’elenco di ciò che dovrai inserire, ma è bene comunque che tu conosca le varie voci che devono essere indicate.
Devi saper riconoscere se manca qualcosa che per il tuo cantiere è necessario.
Alcune delle prossime voci saranno valide per tutti i casi, altre invece dipende dal tipo di intervento:
1) il tipo di opere, cioè cosa si sta per avviare se una ristrutturazione, un ampliamento, una nuova costruzione, eccetera.
2) l’importo delle opere che andrai a realizzare – quanto costa l’intervento
che stai per effettuare o che stai effettuando.
3) le modalità con cui le realizzerai, se appaltandole o in economia o altro.
4) gli estremi del titolo che autorizza i lavori – il numero della pratica o del
Permesso di Costruire – quello presentata al Comune.
5) la stazione appaltante, un modo difficile di indicare il committente – chi commissiona l’opera – solitamente il proprietario che è anche il titolare del permesso.
6) il nominativo della o delle imprese che interverranno nei lavori.
7) il nominativo della o delle imprese (eventuali) sub-appaltatrici.
8) il nominativo o i nominativi dei lavoratori autonomi (sempre eventuali).
9) il nome del progettista architettonico – il tecnico che ha presentato la pratica edilizia.
10) il nome, se c’è, del progettista delle opere strutturali.
11) sempre c’è, chi ha redatto il progetto degli impianti.
12) il Direttore Lavori, questo quando c’è una pratica edilizia è sempre
necessario.
13) i nomi degli eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere.
14) il nome, o i nomi del coordinatore della sicurezza per la progettazione e del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione – quando la normativa lo richiede.
15) il direttore di cantiere, il soggetto che gestisce l’organizzazione del cantiere anche soprattutto per far osservare e rispettare i piani di sicurezza – da non confondere con il Direttore Lavori.
16) il nome del collaudatore, legato alla voce 11 del progettista delle opere strutturali, non può essere lo stesso soggetto ed è colui che certifica che ciò che è stato fatto è conforme al progetto depositato.
17) i nomi dei responsabili delle imprese subappaltatrici.
18) importantissima, la data di inizio lavori, coincidente con quella indicata nella comunicazione fatta al Comune.
19) la data presunta di fine lavori.
Ciò che ti ho appena elencato riguarda tutti i lavori privati, per quelli pubblici ci sono delle ulteriori informazioni da integrare:
-la durata dei lavori;
-il responsabile del procedimento (di solito è il dirigente dell’ufficio del Comune o dell’ente);
-le categorie di lavoro eseguite;
-la scomposizione dell’importo tra le opere a base d’asta e gli oneri per la sicurezza (questi ultimi non sono soggetti a ribasso);
-infine il ribasso d’asta.”
A scanso di ogni equivoco e chiarimento che il nostro scopo è solo quello di tutelare Positano e la sua economia e a provare inequivocabilmente la verità di quello che diciamo abbiamo appunto pubblicato le leggi, che chiunque può consultare, il cartello, da cui si evidenzia che non vi è la consueta data di inizio e di fine lavoro specificata come viene obbligato a ogni cittadino, che il cartello non è esposto in evidenza, ma sta dietro una rete e una diretta a comprovare tutto quanto.
Semplicemente le domande sono due: Perchè non iniziare i lavori dopo l’estate? Perchè non si lavora tutti i giorni? Perchè non c’è la data di inizio e di fine lavori?
La risposta saremo lieti di pubblicarla
direttore@positanonews.it