Sant’Agnello, inchiesta sull’Housing Sociale. Ecco le accuse dell’avviso di conclusione indagini

13 maggio 2021 | 09:19
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Sant’Agnello, inchiesta sull’Housing Sociale. Ecco le accuse dell’avviso di conclusione indagini

Housing Sociale Sant’Agnello . Positanonews vuole illustrare le accuse nell’interesse della collettività, ma anche dei diretti interessati, affinchè la vicenda si circoscriva con oggettività. La vicenda è di quelle che tiene banco non solo sulla Costa di Sorrento, ma anche in provincia di Napoli, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Pubblichiamo parzialmente le accuse

N. 1071/2020 R.G. Mod. 21

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Torre Annunziata

AVVISO ALL’INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI e contestuale INFORMAZIONI SUL DIRITTO DI DIFESA – arti. 369 e 369 bis–art. 415 bis c.p.p.

Il Pubblico Ministero dr.ssa Andreana Ambrosino, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di:

1) SAGRISTANI Pietro :

2) ACCARDI Chiara :

3) ESPOSITO Pasquale

4) GARGIULO Giuseppe;

5) CASTELLANO Antonino ;

6) IACCARINO Pietro ;

7) DE MAIO Paola;

8) MASSA Attilio ;

9) DE MARTINOMaria;

10) PALOMBA Raffaele ;

11) AMBROSIO Francesco

12) ELEFANTE Antonio,

13) ZURLO Massimiliano

14) ESPOSITO Danilo

15) GARGIULO Francesco n

in ordine ai seguenti reati

SAGRISTANI PIETRO, ACCARDI CHIARA, ESPOSITO PASQUALE, GARGIULO GIUSEPPE, CASTELLANO ANTONIO, PALOMBA RAFFAELE, AMBROSIO RANCESCO, IACCARINO PIETRO, ELEFANTE ANTONIO E ZURLO MASSIMILIANO

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro:

– Sagristani Pietro, Sindaco pro-tempore del Comune di Sant’Agnello;

– Accardi Chiara, Esposito Pasquale, Gargiulo Giuseppe e Castellano Antonino, assessori d al Giunta Comunale di Sant’Agnello;

– Ambrosio Francesco, Responsabile pro-tempore della 5^ Unità Organizzativa dell’UTC di Sant’Agnello;

– Palomba Salvatore, tecnico del Servizio di edilizia privata del Comune di Sant’Agnello e responsabile del procedimento relativo alla richiesta di permesso a costruire avanzata da Elefante Antonio quale legale rappresentante della SAEC srl in data 27.10.2015 (n. prot.15577)

– laccarino Pietro, Responsabile del procedimento paesaggistico per il Comune di S.Agnello;

tutti quali Pubblici Ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni

– Elefante Antonio e Zurlo Massimiliano quali amministratori della SHS srl, società proprietaria dell’area e beneficiaria dell’atto conclusivo della procedura culminata nel rilascio del permesso a costruire n. 19/2016, Elefante anche quale amministratore e direttore tecnico della SAEC srl; ponendo in essere i pubblici ufficiali su indicati i seguenti atti in violazione delle disposizioni normative di seguito indicate e, segnatamente:

art. 9 (Proporzionamentodel Piano regolatore generale: vani residenziali) e art. 12 (Attuazione dei Piani regolatori generali) della Legge Regionale n. 35/1987 (P.U.T.) i quali prescrivono che l’edificazione di nuovi vani residenziali deve avvenire esclusivamente secondo il proporzionamento dello strumento urbanistico comunale;

art 7 legge regionale 19/2009 che disciplina gli interventi relativi esclusivamente alle aree urbane degradate (art. 2, comma 1, lett. a) da riqualificare e presuppone il preventivo accertamento dell’insussistenza “di aree destinate ad edilizia residenziale sociale e la presenza di nuclei familiari con disagio abitativo“;

art. 16, comma 30, della Legge Urbanistica Generale (L. n. 1150/1942) secondo cui “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge i giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza;

art. 26 (piani urbanistici attuativi), comma 4, Legge regionale n. 16/2004, che prescrive che la variante al PUA approvato deve essere “motivata dal comune, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l’assenza del carico urbanistico.“.

in relazione alla proposta di PUA avente ad oggetto la realizzazione di un Comparto Edilizio di Housing Sociale alla via M.B. Gargiulo/San Martino di Sant’Agnello presentata in data 26.06.2014, prot. nr. 12373- integrata con la nuova soluzione in data 08.09.2014, prot. nr. 1684 da Elefante Antonio, quale amministratore della Saec srl, società delegata alla redazione e alla presentazione del relativo progetto dai proprietari dell’area sita in Sant’Agnello alla via MB Gargiulo/San Martino e riportata in Catasto terreni al foglio 5, particelle n.ri 122, 443, 444, 460, 461, 462, 463, 466, 467, 604, 640 e 666;

dapprima

– Sagristani Pietro, Accardi Chiara, Esposito Pasquale, Gargiulo Giuseppe e Castellano Antonino, rispettivamente, Presidente e assessori della Giunta Comunale di Sant’Agnello, adottavano, sulla base della relazione istruttoria del 15.10.2014 a firma di Ambrosio Francesco, la Delibera di Giunta Comunale nr. 126 del 17.10 2014 con la quale veniva approvato il Piano Urbanistico Attuativo del Comparto edilizio di Housing Sociale alla via M.B. Gargiulo/S Martino.

-delibera nella quale attestavano falsamente che la proposta:

era coerente con le previsioni del PRG “sia in relazione alle previsioni di cui alla zona C2 che alla zona F1.13 per quanto disposto dall’art. 1 comma 258 della Legge n. 244 del 24.12.2007, dell’art. 1, comma 5, del D.M. Infrastrutture del 22.04.2008, e dalla delibera di G. R. C n. 231 del 6.02.2008 atteso che la maggiore volumetria sviluppata sull’area C2, in eccedenza rispetto a quella prevista dalle norme di attuazione, deriva dall’applicazio dell’ indice edificatorio della zona F1.13, ed è a tutti gli effetti di legge equiparata a volumetria di standard ex D.M. 1444/68” ;

non costituiva variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 26 della Legge regionale n. ,a5 comma 3, lettera f);

era “… di pubblico interesse a mente dell’art. 34, ultimo comma, della L.R. n. 16/2004.”

attestazioni ideologicamente false, in quanto la proposta approvata:

non era coerente con te previsioni delle zone C2 ed F1.13 e non poteva sostituire la

dotazione minima inderogabile di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968″, ma costituiva dotazione aggiuntiva (o standard aggiuntivo) alla cessione, da parte dei proprietari, di aree o immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale;

costituiva variante al PRG, perché il PUA modifica il perimetro della zona C2 e di quella F1.13, aumenta notevolmente la quantità insediativi, incidendo in maniera esponenziale sul dimensionamento del piano, sugli indici di fabbricabilità e sulla dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico nel rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 – cfr. lett. e) art. 26, LR 1612004, modificando le prescrizioni del PRG;

alla stregua del PRG adeguato al PUT (DPAP di Napoli nr. 805 del 19.07.2005 e L. Campania 27.06.1987 m.. 35), non era conforme alle previsioni dell’art. 9 L.R. 33/198 (proporzionamento del PRG: vani residenziali) secondo cui l’edificazione di nuovi vani residenziali devi avvenire nel rispetto del proporzionainento regolamentato dallo strumento urbanistico comunale ed è destinata ai sensi delle lett. b) e c) dell’art. 9, L.R. 35/1987, ai soli abitanti delle abitazioni malsane da sostituire e delle abitazioni sovraffollate” e deve essere attuata unicamente attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica (art. 12 L. 3 5/87, attuazione del PRG );

non poteva considerarsi di pubblico interesse, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 34 della L.R. n. 16/2004 (Attuazione del comparto edificatorio), in quanto tale norma stata abrogata dall’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge regionale 5 gennaio 2011, n.1:

aveva ad oggetto il comparto di edilizia residenziale sociale di via M.B. Gargiulo — via San Martino di circa 17.200 mq., facente parte del cd ambito individuato con l’atto consiliare 1/2010, costituito da un vasto ed antico agrumeto tipicamente sorrentino, che non presentava le caratteristiche di un’area urbana degradata prevista dall’art. 7 della L.R. 19/2009, con capacità derogatoria delle disposizioni del PRG;

successivamente

– sottoposta la delibera su indicata, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del regolamento della Giunta Regionale del 4.08.2011 n. 5 (regolamento di attuazione per il governo del territorio), al vaglio della Provincia di Napoli che, con delibera n.566 del 9 dicembre 2014, aveva rilevato:

– in relazione alla conformità dell’adottato PUA al PUT e al PRG vigente, che la norma della zona C2 consente unicamente la possibilità di realizzare gli insediamenti di edilizia economica e popolare previsti dal PEEP approvato nel 1990 ( Decreto Presidente Giunta Regione Campania n. 13332 del 10.09.1990) e la destinazione residenziale risulta vincolata al soddisfacimento della quota di fabbisogno derivante dai vani malsani e dal sovraffollamento in applicazione del proporzionamento di cui all’art. 9 e 12 legge 35/87 (PUT), riservandone l’applicazione ai soli abitanti delle abitazioni malsane e da sostituire e delle abitazioni sovraffollate:

– la deroga urbanistica prevista dall’art. 12 bis della legge regionale 19/2009 sul piano casa -che consentirebbe di non andare in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 9 del PUT sul proporzionamento – non può essere estesa allo specifico ambito di tutela paesaggistica quale è il PUT;

– non è pertinente il riferimento all’art. 7 comma II della legge 19/2009 relativo alla riqualificazione delle aree urbane degradate in quanto applicabile solo agli ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968, laddove nel PUA, invece, non è prevista la cessione di immobili ERS, ma solo la vendita di alloggi, né vengono cedute le aree di cui al D.M.1444/68, calcolate in 4860 mq, ad eccezione di un’area di 620 mq per parcheggio pubblico reperita in un’adiacente zona B- satura.

Sagristani Pietro, Accardi Chiara, Esposito Pasquale, Gargiulo Giuseppe e Castellano Antonino, nella qualità su indicata, approvavano, sulla base, della relazione istruttoria dell’1.04.2015 di Ambrosio Francesco, la Delibera di Giunta Comunale nr. 90 del 03.08.2015 ed avente ad oggetto “Esame […manca pagina]

Osservazioni e Approvazione PUA del Comparto edilizio di Housing Sociale alla via M.B. Gargiulo/S MArtino – art. 27, comma 5 legge regionale nr. 16/2004, in spregio alle osservazioni formulate dalla Giunta Provinciale;

in particolare,

Ambrosio Francesco, nella relazione istruttoria, per confutare le osservazioni dell’Amministrazione Provinciale, in ordine alla ritenuta inderogabilità delle disposizioni del PUT ad opera dell’art. 12 bis legge 19/2009, riportava in maniera non conforme al vero il parere tecnico espresso dal legale dell’ente, prof. Ferdinando Pinto, in data 16.02.2015 (nota n. 334.1 di prot ), affermando che secondo il citato professionista con l’introduzione del comma 4 all’art. 12-bis della Legge Regionale n. 19/2009 è stato formalmente superato il problema della mancata previsione, nella suddetta legge, di una deroga espressa al P.U.T., argomentazione sulla quale si era formata la giurisprudenza restrittiva del T.A.R. Campania negli ultimi anni al fine di escludere l’applicabilità derogatoria della L.R. n. 19/2009 e che “la deroga appare quindi armai chiara”, e quindi non vi è dubbio che la Legge Regionale n. 19/2009, a seguito delle ultime modifiche introdotte con l’art. 12-bis, sia applicabile anche nei territori sottoposti alle disposizioni del P.UT approvato con la L.R. n. 35/1987, con la sola eccezione degli interventi ricadenti in aree sottoposti a vincoli di inedificabilità, affermazione non rispondente al testo del citato parere nel quale il suddetto legale aveva, per contro, concluso che“I’ applicazione dell’ art. 12 bis legge 19/2009 è in concreto da ritenersi sub indice in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale”

Sagristani Pietro, Accardi Chiara, Esposito Pasquale, Gargiulo Giuseppe e Castellano Antonino procedevano, in assenza dei pareri della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza per i beni Paesaggistici, alla approvazione definitiva del PUA, rilevando di aver valutato le osservazioni della Provincia di Napoli in conformità al parere reso dal consulente legale del Comune, prof avv. Ferdinando Fintoatto che veniva allegato alla relazione istruttoria – e attestando, in maniera non conforme al vero, che tale PUA fosse coerente sia con il P.R.G. che con il P.U.T in quanto attua interventi previsti dal P.R.G. nelle zone “C2 “, “F1” e “B ”, e non contrasta con le disposizioni del P. U. T, di cui all’art. 9, ed all’art. 17 in relazione alle disposizioni stabilite per la Zona Territoriale 4 del P. U.T., per effetto, anche, del disposto dell’ art. 12-bis, comma 4, della L.R. n. 19/2009;

Sagristani Pietro, con Decreto sindacale n. 76 del 24 agosto 2015 disponeva la pubblicazione del PUA definitivamente approvato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Ambrosio Francesco e laccarino Pietro rilasciavano alla Saec srl l’autorizzazione paesaggistica ideologicamente falsa n. 4 del 26.02.2016 di cuial capo c);

Ambrosio Francesco e Palomba Raffaele rilasciavano il Permesso di costruire nr. 19/2016 alla “SHS srl” richiamando in premessa l’autorizzazione paesaggistica n. 4 del 26.02.2016 ( …) etc–