Superbonus 110% approvata proroga per edifici plurifamiliari e IACP.
Consulenza Tecnica, Marco Caccaviello Ingegnere Civile e Ambientale – (ing.marcocaccaviello@gmail.com – 3339637182)
Dal Governo risorse per allungare le scadenze e quindi più tempo per lavori. I proprietari di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari che al 30 giugno 2022 hanno realizzato almeno il 60% dell’intervento, potranno usufruire del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. I condomìni potranno utilizzare il superbonus per tutto il 2022 e gli ex-IACP fino al 30 giugno 2023, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori; gli ex-IACP avranno ulteriori 6 mesi per i lavori già abbondantemente avviati. L’intenzione del Governo Draghi rimane quello di prorogare il superbonus con la Legge di Bilancio 2022, dopo una concreta valutazione degli obiettivi raggiunti nel 2021, ovvero: effetti finanziari, la natura degli interventi realizzati, risparmio energetico e sicurezza degli edifici. (s.c.)
Di seguito l’intervento di un addetto ai lavori.
“Finora il superbonus 110% aveva trovato largo spazio per edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, mentre varie difficoltà sono state registrate per i condomini e gli edifici plurifamiliari. Ovvero di quei beneficiari per cui la fase iniziale di verifica dei presupposti iniziali, in particolar modo la conformità edilizia e urbanistica, complice la pandemia e la scarsa digitalizzazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia, è resa particolarmente più complicata. Non solo la normativa previgente al DL 59/2021 fissava la scadenza al 30 giugno 2022 senza possibilità di andare oltre, anche con lavori quasi completati.
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sono state previste alcune modifiche all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con lo scopo di allargare l’orizzonte temporale per le casistiche più complicate e che in questo primo anno non sono riuscite ad utilizzare pienamente il bonus 110%. Ovvero: condomini; persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi si edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; istituti autonomi case popolari (IACP).
Con le proroghe nel Decreto Rilancio si avrà invece la seguente situazione:
per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023; per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.“– Ing. Marco Caccaviello – 13 maggio 2021