Superbonus 110%, con CILA e senza stato legittimo degli immobili, le novità in Gazzetta Ufficiale.
Gli interventi agevolati, tranne quelli che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, potranno essere realizzati con la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Non sarà richiesto lo stato legittimo degli immobili.
– Ing. Marco Caccaviello – Sorrento
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed ora è in vigore il Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 (Governance e Semplificazioni), necessario per ottenere la prima tranche del Recovery Fund ed avviare i grandi cantieri per la ripartenza del Paese. Tra le novità contenute nel decreto quella relativa al Superbonus con CILA e senza stato legittimo degli immobili.
Nello specifico gli interventi agevolati con il Superbonus, tranne quelli che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, potranno essere realizzati con CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Non sarà richiesto lo stato legittimo degli immobili. La rimozione delle barriere architettoniche entra tra gli interventi trainati anche dal Sisma bonus. Il Superbonus è infine esteso a case di cura e ospedali. Nella sua nuova versione l’art. 119, comma 13-ter prevede:
Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Ciò significa che tutti gli interventi che accedono al superbonus, ad esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Nella CILA dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: mancata presentazione della CILA;interventi realizzati in difformità dalla CILA;assenza dell’attestazione dei dati; non corrispondenza al vero delle attestazioni. – Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento. – Ing. Marco Caccaviello – ing.marcocaccaviello@gmail.com – 3339637182 – 03 giugno 2021
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