Furore, i chiarimenti del Comune sulla frana verificatasi sulla S.R. ex SS 366, intanto continua a essere scandalosamente chiusa da Amalfi ad Agerola
Furore, i chiarimenti del Comune sulla frana verificatasi sulla S.R. ex SS 366, intanto continua a essere scandalosamente chiusa da Amalfi ad Agerola alle porte della stagione turistica in Costiera amalfitana . Basiti per come la burocrazia affronti questi problemi , per i quali l’unica soluzione possibile è un intervenire in danno immediatamente senza aspettare, come abbiamo suggerito, dopo un protocollo d’intesa con Regione Campania e tutti gli enti, che Positanonews auspica da anni e che anche i politici della Divina, a chiacchiere, hanno cercato parlando di cabine di regia, sinergie etc, rimaste solo sul tavolo
Il Comune di Furore interviene sulla sulla frana verificatasi sulla S.R. ex SS 366 Agerolina
Il Comune di Furore interviene sulla sulla frana verificatasi sulla S.R. ex SS 366 Agerolina e fornisce i seguenti chiarimenti: «Ci sembra opportuno, chiarire, la cronistoria degli avvenimenti che si sono susseguiti in relazione all’evento franoso che ha avuto luogo domenica scorsa sulla S.R. ex SS 366 Agerolina (di competenza della Provincia di Salerno) nel nostro Comune.
Nell’imminenza dei fatti (domenica) 06/03/2022 si è provveduto ad emettere ordinanza contingibile ed urgente con la quale immediatamente si disponeva a tutela della pubblica e privata incolumità, per esigenze di protezione civile e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, l‘immediata chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto della SR ex SS 366 Agerolina (strada di competenza provinciale) in località Bottara di questo Comune, interessato dall’evento franoso, di cui alla comunicazione del Comando Provinciale dei VV.FF. di Salerno e ad ordinare alla Amministrazione Provinciale di Salerno competente l’adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti, ivi compresa l’apposizione, ove consti, di ulteriore segnaletica e transennamento nonché, a sua cura e spese, l’esecuzione di urgenti lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza sotto la direzione di tecnici abilitati e qualificati al fine di ripristinare il transito in sicurezza della predetta arteria.
Successivamente alla relazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale con la quale si individuava tra l’altro che la nicchia di distacco del materiale lapideo ricade nell’area identificata catastalmente al F. 3 p.lla 961, e che il masso, verosimilmente, abbia coinvolto nella caduta le aree sottostanti identificate catastalmente al f.3 p.lle 1037 – 52 – 53 e riscontrato lo stato precario del costone e la presenza di una folta vegetazione che potrebbe nascondere ulteriori stati di pericolo ed insidie, si rendeva necessario ordinare ai proprietari delle aree interessate, come sopra specificate, di provvedere ad horas alla verifica, alla pulizia generale, all’eventuale disgaggio delle parti instabili che possono rappresentare pericolo per la sede stradale, nonché a tutti gli interventi ed opere finalizzate alla messa in sicurezza delle stesse, al fine di prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Veniva, pertanto (esigenza ribadita anche dalla Provincia di Salerno nella propria ordinanza) emessa ordinanza del 8/03/2022 con la quale si ordinava ai proprietari di provvedere ad horas alla verifica, alla pulizia generale, all’eventuale disgaggio delle parti instabili che possono rappresentare pericolo per la sede stradale, nonché a tutti gli interventi ed opere finalizzate alla messa in sicurezza delle proprietà interessate, al fine di prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
La suddetta ed ultima ordinanza veniva ritualmente notificata ai proprietari che per la maggiore consistenza non risultavano essere residenti nel Comune di Furore.
Le notifiche venivano correttamente richieste ai messi comunali dei comuni di appartenenza immediatamente ed a mezzo pec.
Il completamento delle operazioni di notifica dei comuni di residenza avveniva in data 15/03/2022.
Nel contempo ed in data 11/03/2022 si effettuava rituale sopralluogo alla presenza dei tecnici e dei responsabili della Provincia di Salerno e del tecnico del Genio Civile di Salerno nonché del nostro Responsabile dell’Ufficio Tecnico. ed i proprietari dei terreni interessati dalla caduta massi e oggetto dell’ordinanza sindacale, gli stessi proprietari hanno dato la disponibilità ad effettuare la messa in sicurezza delle aree e, a tal fine, si è dato mandato alla medesima ditta specializzata ad effettuare subito l’ispezione dei luoghi al fine di acquisire una relazione geologica e una quantificazione degli interventi ritenuti necessari.
Un privato, al quale era stata notificata l’ordinanza sindacale ha comunicato di avere ceduto la proprietà ad altro soggetto.
E’ stata prontamente revocata l’ordinanza nei confronti del venditori ed emessa e notificata ordinanza al nuovo proprietario.
Nella serata del 15/03/2022 veniva trasmesso dalla Provincia di Salerno la relazione geologica ed il computo metrico delle opere.
Si rammenta, infine (ma i cittadini tutti lo ricorderanno bene) che, in altra circostanza, qualche anno fa, la strada Provinciale rimase chiusa con apposizione di interclusione all’altezza della deviazione su via Aldo Moro per un intervento analogo per circa 3 mesi.
In un’altra circostanza la strada di via Aldo Moro restò chiusa al transito pedonale e carrabile in seguito ad un crollo di una macera di proprietà comunale sulla sede stradale comunale e anche in quella occasione la strada fu interrotta per tante settimane.
In entrambe le occasioni, si segnala che non era certamente in carica la nostra amministrazione.
Questo per considerare che solo il lavoro è quello che paga e le chiacchiere stanno a zero.
Si allega, altresì, unicamente a scopo conoscitivo la “Nota su interventi in somma urgenza” redatta da ANCI : Nota su interventi in somma urgenza a cura dell’Area Relazioni Internazionali, Sicurezza Diritti e Protezione civile:
In caso di calamità naturali per l’esecuzione di lavori o l’acquisizione di beni e servizi si può ricorrere all’istituto della “somma urgenza”, disciplinato dall’ art. 163 del D.Lgs 50/2016 recentemente novellato e recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”.
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
– In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
– L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente (ovviamente in presenza del Verbale di somma urgenza di cui sopra)
– Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
– Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (delibera di consiglio per debiti fuori bilancio). Si ritiene utile a tal proposito ricordare che la procedura di cui alle surrichiamate norme prevede, per i lavori, che la Giunta Comunale, su proposta del responsabile unico del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, ha venti giorni di tempo per sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
– Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di protezione civile (art. 7 dlgs 1/18) , ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza (art. 24 dlgs 1/18); in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure di somma urgenza;
– In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti (200.000 euro), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di dichiarazione di stato di emergenza nazionale. L’affidamento diretto per i motivi di somma urgenza non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea; Importante: – Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo».