Housing Sociale di Sant’Agnello, anche in caso di prescrizione con la lottizzazione si rischia la demolizione
E’ quanto stabilito da una sentenza della Cassazione
Sant’Agnello. Sulla vicenda dell’Housing Sociale sito in via Monsignor Bonaventura Gargiulo continuano ad addensarsi nubi nere. Dopo l’immediato sequestro preventivo ordinato dal Tribunale del Riesame di Napoli arriva un’altra notizia preoccupante ovvero che anche in caso di prescrizione con la lottizzazione si rischia la demolizione dell’opera. E’ quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 30 aprile 2020 n. 13539 il cui testo riportiamo integralmente:
La questione
La questione devoluta alle Sezioni Unite è così formulata: “se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia”.
La decisione
Le Sezioni Unite affermano il principio della valenza dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato ex art. 129, comma 1, c.p.p., in quanto trattasi di principio rispondente ai valori costituzionali che può essere derogato in meglio, qualora risulti con evidenza che sussista una causa di proscioglimento nel merito, o in peggio, quando vi sia una norma che consenta espressamente la prosecuzione del processo per l’adozione di provvedimenti sanzionatori.
Dall’esame dell’art. 44 del Dpr n. 380 del 2001 non si evince alcun obbligo di compiere l’accertamento nonostante la prescrizione già maturata; il principio di immediata operatività della causa di estinzione è il frutto di una scelta del legislatore che mira ad evitare una inutile prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che il giudice di primo grado può disporre la confisca solo quando la lottizzazione abusiva risulti accertata nelle sue componenti oggettive e soggettive nel momento in cui maturi la prescrizione. Il giudizio non può proseguire, invece, solo per il compimento di tale accertamento.
Le Sezioni Unite enunciano, quindi, i seguenti principi di diritto: “La confisca di cui al Dpr n. 380 del 2001, art. 44, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 1, proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento”.
“In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui al Dpr n. 380 del 2001, art. 44”.