Frana a Sarno, a 24 anni dalla sciagura, la Corte di Cassazione condanna il Comune a risarcire per le 137 vittime.
La sentenza della Suprema Corte ribalta i due gradi precedenti imputando all’amministrazione comunale il mancato ordine di evacuazione: «La responsabilità diretta della PA sussiste anche in caso di condotta omissiva».Nel 2013, l’ex sindaco era stato condannato penalmente a 5 anni.
Ormai il dissesto idrogeologico è sempre più all’ordine del giorno nel nostro Paese. Un destino beffardo sembra far incrociare due tragiche vicende in questi giorni. Nel frattempo che si piangono le vittime di Casamicciola, la Corte di Cassazione ci ricorda un’altra terribile sciagura legata alla fragilità del nostro territorio ormai sempre più condizionata dai cambiamenti climatici e dalla sconsideratezza umana.
Un enorme movimento franoso, con una colata di fango gigantesca ,nella notte tra il 5 e il maggio 1998, travolse il paese nel salernitano, provocando la morte di 137 persone.
In questi giorni, ad oltre 24 anni dal tragico evento, la Suprema Corte con l’Ordinanza del 29 novembre n. 35020,stabilisce che il Comune campano debba risarcire le vittime. Accogliendo il ricorso dell’Avvocatura dello Stato e stabilendo che il Comune di Sarno, alla luce delle azioni dell’ex Sindaco Basile all’epoca dei fatti, è responsabile diretto, in quanto c’è immedesimazione organica tra l’amministratore ed il suo Comune. Secondo la Suprema Corte la responsabilità diretta della PA “scatta anche per il fatto, penalmente illecito, commesso dal sindaco non attraverso un atto autoritativo ma con una omissione”. Nel caso specifico: il mancato ordine di evacuazione disposto dall’allora sindaco, Gerardo Basile, ingegnere, condannato nel 2013, con sentenza definitiva a cinque anni per disastro colposo, comminata ,dopo cinque processi e un iter durato quasi tre lustri, prima dalla Corte d’Appello di Napoli nel dicembre 2011 e successivamente confermata dalla Suprema Corte nel 2013.
In precedenza sia il Tribunale che la Corte di Appello, avevano negato l’azione di regresso nei confronti della amministrazione locale, affermando che il sindaco, condannato per plurimo omicidio colposo, era l’unico responsabile diretto dell’accaduto.
Pertanto non era consentito al responsabile per fatto altrui agire nei confronti di altro responsabile indiretto (il comune) in quanto, essendo quest’ultimo per definizione estraneo alla causazione del fatto illecito nonché responsabile senza colpa, era inapplicabile il criterio della gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze derivatane, mentre era consentito al responsabile indiretto agire contro l’immediato autore del fatto lesivo (il sindaco) per l’intera somma corrisposta al danneggiato.
Per la Cassazione, l’attività colposa che è stata contestata al sindaco “non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche e istituzionali potestà”. In particolare, il primo cittadino non aveva considerato la ‘mappa dei rischi’allegata al piano di protezione civile, in cui il pericolo derivante da alluvioni, frane e valanghe era ritenuto di ‘grado alto’ e, quindi, degno della massima attenzione, con l’indicazione degli adempimenti da attuarsi al verificarsi dell’emergenza. Inoltre aveva omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di disporre l’evacuazione, di convocare e insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile. Al contrario, fino alle ore 20,47 forniva notizie imprudentemente rassicuranti sull’emergenza in corso diffondendo due appelli televisivi con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazione. Pertanto per la Cassazione “la circostanza che l’attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale”. Peraltro, come accertato, al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo, come le notizie “imprudentemente rassicuranti” fornite durante l’emergenza.
“L’attribuzione del potere illegittimamente non esercitato – prosegue la Cassazione – è criterio di responsabilità dell’autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato. Costituendo manifestazione di attività istituzionale anche l’omesso esercizio di potestà pubblica, la responsabilità del Comune nel caso di specie ha carattere diretto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per cui, alla stregua dell’assunto del giudice di merito, secondo cui il regresso ai sensi del secondo comma dell’art. 2055 può essere esercitato solo nei confronti del responsabile diretto, ben può essere proposta l’azione dalle Amministrazioni statali ricorrenti”.
Quindi l’affermazione del seguente principio di diritto: “sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo”.
Nel 2013, il sindaco fu riconosciuto dalla Corte di Napoli colpevole di condotta negligente per non aver ordinato l’evacuazione della popolazione nella notte tra il 4 e il 5 maggio del ’98.
Oggi, invece, altra sentenza storica colpisce il Comune di Sarno.
Saranno quindi i cittadini sarnesi a pagare per i loro stessi morti mentre in altre tragedie lo Stato ha provveduto direttamente a risarcire senza agire contro il Comune. Nel frattempo che si sta programmando un ricorso alla magistratura europea, l’attuale Sindaco, ha già informato l’Anci, fa ancora appello al Presidente della Repubblica ed al mondo politico per evitare che una tale ingiustizia colpisca tutta la città condizionando anche il futuro delle nuove generazioni. 02 dicembre 2022 – salvatorecaccaviello.
Foto di repertorio
Fonte: PuntoAgroNews