Ischia. Annullati in autotutela i due concorsi indetti dal Comune di Casamicciola per gli istruttori amministrativi

24 dicembre 2022 | 22:17
Ischia. Annullati in autotutela i due concorsi indetti dal Comune di Casamicciola per gli istruttori amministrativi

Ischia. Annullati in autotutela i due concorsi indetti dal Comune di Casamicciola per gli istruttori amministrativi.Sul tema concorsi, con o senza amministrazione politica, l’ente flagellato dalle catastrofi naturali, in ultimo quella del 26 novembre scorso, non  sembra riuscire a trovare la quadra dei concorsi indetti. Tra cause, denunce su presunti illeciti e revoche, dopo la caduta del governo eletto non ha pace. Sono stati revocati in autotutela, infatti, anche i due concorsi indetti a Casamicciola Terme dal Commissario Straordinario Simonetta Carcaterra chiamata. Gestire le sorti del paese dopo lo scioglimento del consiglio comunale e la caduta del sindaco. Si tratta del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria C/C1 part-time e indeterminato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, e di un posto di categoria D/D1 a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo amministrativo.È stata infatti rilevata una “palese discordanza tra quanto disposto dall’art.6 del bando di concorso di cui alle determine n. 623 e 624 del 2020, rispetto a quanto previsto all’art.18 del regolamento dei concorsi approvato con deliberazione nr. 185/2019”, cosa che ha indotto l’ente a richiamarsi all’articolo 21 quinquies della legge 241/90 secondo cui “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”.